LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO II
 Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1Lettera b bis) del comma 3 aggiunta da art. 14, comma 23, L. R. 11/2009
2Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
3Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 61, L. R. 12/2006
2Articolo sostituito da art. 3, comma 73, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 74, L. R. 17/2008 , con effetto dall'1/1/2009.
4Comma 1 bis aggiunto da art. 14, comma 24, L. R. 11/2009
5Comma 1 ter aggiunto da art. 14, comma 24, L. R. 11/2009
6Comma 1 .1 aggiunto da art. 2, comma 42, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
7Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 63, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
8Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
9Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina del comma 5 da art. 79, comma 20, L. R. 7/2011
2Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
3Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 7/2011
2Comma 1 sostituito da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 7/2011
3Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011
4Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 50, comma 1, lettera d), L. R. 7/2011
5Parole sostituite al comma 3 da art. 50, comma 1, lettera e), L. R. 7/2011
6Comma 3 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera f), L. R. 7/2011
7Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 79, comma 21, L. R. 7/2011
8Articolo abrogato da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 2/2012 , a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall'art. 13, comma 24, della medesima L.R. 2/2012. Si vedano anche le relative disposizioni attuative, finanziarie e transitorie contenute nel citato art. 13.
9Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.