LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO III ter
 Disciplina dell’attività di home food
Art. 40 quater
 (Home food)
1. L'home food è l'attività di produzione e relativa vendita di alimenti in una cucina domestica o comunque in locali adibiti principalmente ad abitazione privata destinati alla vendita al dettaglio, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione.
2. Per l'esercizio dell'attività devono essere rispettate le vigenti normative igienico sanitarie e di sicurezza alimentare e deve essere consentito l'accesso ai locali da parte delle competenti autorità.
3. L'immobile in cui viene svolta l'attività di home food deve essere la residenza o il domicilio del soggetto titolare e l'utilizzo dell'immobile per tali attività non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile stesso.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 143, comma 1, L. R. 17/2025