LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 4
 (Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate)
1. La Regione assume a proprio carico le spese per il funzionamento delle Commissioni per l'artigianato e rimborsa, forfetariamente, le spese per l'esercizio della delega relativa alla tenuta dell'A.I.A..
2. Con la convenzione di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le spese di cui al comma 1; dette spese sono anticipate dalle Camere di commercio e rimborsate annualmente dalla Regione con le modalità stabilite nella convenzione medesima.
3. Ai fini del rimborso di cui al comma 2 le Camere di commercio presentano entro il 30 settembre di ogni anno la seguente documentazione:
a) dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente relativamente al funzionamento delle Commissioni per l'artigianato e all'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'articolo 3, con l'indicazione delle relative somme spese;
b) dichiarazione del Presidente della Camera di commercio che attesti che le spese sono state effettivamente sostenute per il funzionamento della Commissione per l'artigianato e per l'esercizio delle funzioni delegate.
4. Alle Camere di commercio, in aggiunta ai rimborsi di cui al comma 2, sono dovuti i diritti di segreteria connessi alla tenuta dell'A.I.A., a titolo di parziale finanziamento delle spese di cui al comma 1.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 7/2011
2Parole soppresse alla lettera a) del comma 3 da art. 24, comma 1, L. R. 4/2013
3Parole soppresse alla lettera b) del comma 3 da art. 2, comma 19, lettera f), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
4Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5Parole soppresse alla lettera a) del comma 3 da art. 2, comma 19, lettera g), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.