LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 24 bis
 (Obbligo di comunicazione)
1. Il registro delle imprese comunica allo sportello unico competente per territorio la cessazione delle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia.
2. Ai sensi dell' articolo 164 del decreto legislativo 112/1998 , l'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinata all'obbligo di tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 13/2009
2Comma 1 sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 7/2011
3Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 14/2017