LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 23 bis
 (Bottega scuola)
1. Al fine di valorizzare i mestieri artigiani e consentire di tramandare, in particolare alle giovani generazioni, le conoscenze del saper fare artigiano, l'Amministrazione regionale promuove la costituzione di botteghe scuola, di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano, per lo svolgimento di attività dimostrative e di promozione dei mestieri artigiani e delle tecniche produttive.
2. La bottega scuola può essere costituita anche da più imprese artigiane esercitanti la medesima attività, purché i titolari o il socio lavoratore siano in possesso del titolo di maestro artigiano.
3. Nella bottega scuola il maestro artigiano può svolgere attività di insegnamento, di promozione e diffusione dei mestieri e delle tecniche produttive.
4. Il riconoscimento della bottega scuola avviene con decreto dell'Assessore competente alle attività produttive.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 3, i requisiti e le modalità di costituzione delle botteghe scuola.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 25, comma 1, L. R. 7/2011
2Parole sostituite al comma 4 da art. 30, comma 1, L. R. 4/2013
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
4Parole sostituite al comma 3 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
5Parole sostituite al comma 4 da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
6Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 1, L. R. 3/2015