LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 marzo 2001, n. 8

Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/03/2001
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 8
 (Borsa di inserimento lavorativo)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2001, l'ammontare mensile della borsa di inserimento lavorativo di cui all'articolo 6 della legge regionale 17/1994 è fissato in lire 550.000 ed è soggetto ad adeguamento annuale in base alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita riferito al mese di gennaio. Al conseguente maggiore onere si provvede, a decorrere dalla predetta data, nei limiti dello stanziamento già iscritto sull'unità previsionale di base 13.1.41.1.244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4789 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.