Art. 6
(Disposizioni in materia di donazione e trapianto)
2.
L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del cittadino che ha subito un trapianto di organi o di midollo osseo nella regione Friuli Venezia Giulia o in altra regione italiana, purché già iscritto in lista di attesa presso una struttura regionale, provvede al rimborso delle spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:
a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
b) dell'intervento di trapianto;
c) di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le eventuali complicanze derivanti dall'intervento stesso.
2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 si applicano anche qualora le prestazioni di cui alle rispettive lettere a), b) e c) vengano effettuate all'estero.
3. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del cittadino provvede altresì al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno di un accompagnatore a sostegno del paziente che deve sottoporsi alle prestazioni sanitarie di cui al comma 2 e al comma 2 bis.
4.
Al fine di incentivare l'attività di donazione di organi e tessuti, l'Azienda per i servizi sanitari di residenza del donatore vivente è autorizzata a rimborsare al medesimo le spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per l'effettuazione:
a) degli esami preliminari e per la tipizzazione tissutale;
b) dell'intervento di espianto;
c) di tutti i controlli successivi, nonché di quelli per le eventuali complicanze derivanti dall'intervento stesso.
5. L'Azienda per i servizi sanitari di residenza del donatore di organo deceduto presso strutture sanitarie regionali o extraregionali è altresì autorizzata a erogare un contributo per le spese funerarie e di trasporto del feretro.
5 bis. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai donatori non residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia deceduti presso strutture sanitarie regionali. In tal caso il contributo viene erogato dall'Azienda per i servizi sanitari nel cui territorio è avvenuto il decesso.>>;
6. La misura dei rimborsi e dei contributi di cui ai commi 2 e 2 bis, nonché le modalità per usufruire dei medesimi, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2001.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 3, comma 3, L. R. 23/2001
2Parole sostituite al comma 6 da art. 3, comma 3, L. R. 23/2001
3Comma 2 bis aggiunto da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004
4Parole aggiunte al comma 3 da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004
5Parole aggiunte al comma 5 da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004
6Comma 6 sostituito da art. 19, comma 3, L. R. 23/2004