LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/02/2001
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
170.02 - Tributi

Art. 7
 (Interventi nei settori produttivi)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Promotur SpA un contributo straordinario, nella misura massima prevista dal comma 4, per finanziare iniziative individuate congiuntamente dalla stessa Promotur SpA e dalla Federazione Italiana Sport Invernali per la crescita della pratica dello sci, con priorità di quello alpino, tra i più giovani nella prospettiva di un ulteriore sviluppo delle attività turistiche e sportive nelle aree montane della regione. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio del turismo della Direzione regionale del commercio e del turismo.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.1.42 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8962 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a soggetti pubblici e privati che svolgono servizi nel settore informatico, contributi al fine di sostenere progetti pilota integrati per la realizzazione di reti Internet e Intranet al servizio di imprese, professionisti ed enti pubblici, inerenti servizi di formazione multimediale a distanza, nonché di supporto formativo normativo finalizzato alla prevenzione, recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti e per il settore ambientale in generale.
8.  
( ABROGATO )
9. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5808 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
12.  
( ABROGATO )
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti bilaterali regionali costituiti sulla base di accordi di categoria tra associazioni degli imprenditori e dei lavoratori, nel primo triennio di attività, finanziamenti destinati all'attività istituzionale di erogazione di prestazioni e servizi ad imprese e lavoratori.
14. Lo stanziamento complessivo è ripartito in proporzione al numero delle imprese aderenti a ciascun ente bilaterale.
15. Gli enti sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio del lavoro e della previdenza, della Direzione regionale del lavoro e previdenza, cooperazione e artigianato.
16. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per l'anno 2001, di lire 200 milioni per l'anno 2002 e di lire 100 milioni per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 21.2.63.2.1046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8651 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17.  
( ABROGATO )
18.  
( ABROGATO )
19.  
( ABROGATO )
20.  
( ABROGATO )
21.  
( ABROGATO )
22.  
( ABROGATO )
23.  
( ABROGATO )
24. Al fine di conservare e gestire le informazioni e i dati relativi ai soggetti interessati relativamente ai settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dello sviluppo rurale, nonché al fine di gestire in via informatica i relativi procedimenti amministrativi e dare applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173), la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari è autorizzata ad istituire, in collaborazione con gli altri uffici ed Enti regionali interessati, il Sistema Informativo Agricolo del Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG).
25. Per la gestione del S.I.AGRI.FVG la Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari:
a) propone interventi da inserire nel Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche di cui all' articolo 3 della legge regionale 14 luglio 2011 n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia);
b) è autorizzata a partecipare alle spese di realizzazione di specifici interventi da inserire nel Programma triennale di cui alla lettera a) e collabora alla predisposizione della relativa pianificazione esecutiva ed operativa;
c) può avvalersi dell'operato di esperti e società esterne.
26. Nel S.I.AGRI.FVG è realizzata un'anagrafe delle imprese, comprensiva delle unità tecnico-economiche ad essa facenti capo, la cui identificazione è effettuata secondo le disposizioni del DPR 503/1999 che è implementata prioritariamente mediante l'accesso a banche dati esistenti. La presenza dell'impresa nell'anagrafe e l'aggiornamento dei dati relativi costituiscono condizione necessaria per l'accesso a qualsiasi beneficio o agevolazione disposti in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale.
27. Ferme restando le specifiche competenze delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tramite il S.I.AGRI.FVG si provvede, tra l'altro, a effettuare la gestione informatizzata unitaria dei dati relativi agli imprenditori agricoli, ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 , modificato e integrato dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 , nonché quella dei dati relativi agli operatori agrituristici e dell'agricoltura biologica.
28. Il S.I.AGRI.FVG partecipa al sistema informativo regionale utilizzandone le infrastrutture e rispettandone gli standard e integra il Sistema Informativo dell’Organismo Pagatore di riferimento.
29. Con successivo regolamento vengono disciplinati i tempi e le modalità di attivazione del S.I.AGRI.FVG, le modalità di inserimento dei dati e i soggetti a ciò abilitati, le possibilità di accesso alle banche dati, la validazione dei dati tecnico-economici, la consultazione dello status istruttorio delle domande e ogni altro elemento necessario.
30. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 29, non sono ammesse al rimborso di cui al comma 15 dell'articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998 n. 13, le spese per la gestione degli archivi informatici contenenti i dati relativi agli imprenditori agricoli. Restano invece ammissibili a rimborso le spese che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono sostenere per la tenuta dell'elenco degli operatori agrituristici e per la certificazione dei dati relativi agli imprenditori agricoli.
31. Per le finalità di cui al comma 25 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 22.3.61.1.1048 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6950 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'agricoltura - Servizio degli affari amministrativi e contabili.
32. Al fine di favorire gli interventi in materia di trasmissione d'impresa e di passaggio successorio nel sistema delle PMI, consentendo al Centro regionale servizi per le piccole e medie imprese industriali, di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, sia di sostenere iniziative in tale materia già approvate in sede regionale, nazionale ed europea che finanziare iniziative di analisi, studio, consulenza, diffusione, animazione economica e promozione nella medesima materia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al Centro stesso nella misura massima prevista dal comma 34.
33. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 32 è corredata della documentazione relativa alla spesa da sostenere. Il decreto di concessione del contributo ne determina i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'industria - Servizio della promozione industriale.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 23.1.62.1.289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 7708 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
35.
All'articolo 12 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. All'articolo 8, comma 25, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: <<Con successiva convenzione, da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e l'Istituto per il commercio con l'estero, sono fissate le azioni, i tempi e le modalità dei progetti derivanti dal suddetto accordo. Per l'attuazione di tali progetti l'Amministrazione regionale concede un contributo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, o ad altri soggetti pubblici. I contributi sono concessi nella percentuale massima del 100 per cento e possono essere erogati in via anticipata fino ad un massimo del 70 per cento del contributo assegnato.>>.

36. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 25, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, come da ultimo modificato dal comma 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 23.1.62.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 7699 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. Per l'anno 2001 i programmi di sviluppo dei Distretti industriali, di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, vengono trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 aprile 2001.
38. A favore delle iniziative progettuali cofinanziate dai soggetti pubblici e privati contenute negli accordi di programma di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 27/1999, non finanziabili attraverso le leggi agevolative esistenti, è stanziata, per l'anno 2001, la somma di lire 1.000 milioni.
39. Gli adempimenti connessi alla realizzazione dell'intervento di cui al comma 38 sono demandati al Servizio degli interventi settoriali della Direzione regionale dell'industria.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 23.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 7931 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
41.  
( ABROGATO )
42. Nell'ambito dell'azione per la promozione del diritto allo studio universitario, al fine di incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro degli studenti universitari della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, mediante un finanziamento straordinario, alle spese sostenute dagli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERDISU) di Trieste e di Udine per la realizzazione di servizi finalizzati a favorire l'interscambio di soggetti tra i settori della formazione universitaria e post universitaria e della ricerca e il mondo produttivo, con particolare riguardo agli iscritti agli Atenei e agli Istituti di alta formazione della regione.
43. Il contributo di cui al comma 42 è concesso previa presentazione, alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura - Servizio dell'istruzione e della ricerca, della documentazione comprovante l'avvio della realizzazione del progetto e del relativo piano di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione.
44. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 24.1.42.2.329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5608 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
45. Per sostenere l'attuazione di un progetto di ricerca scientifica applicata avente ad oggetto la realizzazione di tecnologie per l'abbattimento biologico dei solventi emessi dalle verniciature industriali e artigianali, è autorizzata l'assegnazione di un finanziamento straordinario a favore dell'Università degli studi di Udine - Dipartimento di scienza degli alimenti, da utilizzare per la copertura degli oneri relativi alle risorse umane, materiali e alle attrezzature impiegate nel progetto medesimo, entro il limite del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, fino all'importo di lire 100 milioni.
46. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 24.1.42.2.329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5615 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
47. In relazione a quanto disposto ai commi 45 e 46, è abrogato il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18.
48.  
( ABROGATO )
49.  
( ABROGATO )
(3)
50.  
( ABROGATO )
(4)
51.  
( ABROGATO )
(5)
52.  
( ABROGATO )
(6)
53.  
( ABROGATO )
(7)
54.  
( ABROGATO )
(8)
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1999, n. 405, contributi "una tantum" a titolo di indennizzo a favore dei commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici freschi, nonché agli addetti ai mercati degli stessi prodotti nelle attività manifatturiere della lavorazione del pesce e di facchinaggio, a parziale copertura delle perdite derivanti ai medesimi soggetti dal fermo-pesca bellico in Adriatico.
56. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale al commercio e al turismo, determina le modalità di presentazione delle domande di concessione e liquidazione dei contributi di cui al comma 55, nel limite degli interventi "de minimis". Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio del commercio della Direzione regionale del commercio e del turismo.
57. Per le finalità previste dal comma 55 è autorizzata la spesa di lire 2.503.446.000 per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 27.2.64.1.1918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9152 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in corrispondenza all'assegnazione di pari importo disposta dallo Stato ai sensi e per le finalità di cui al sopracitato articolo 2 bis del d.l. 312/1999, convertito dalla legge 405/1999, e prevista all'articolo 1, comma 1, Tabella A1, unità previsionale di base 2.3.1200 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 313 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58.  
( ABROGATO )
59.  
( ABROGATO )
60.  
( ABROGATO )
61.  
( ABROGATO )
62.  
( ABROGATO )
63.  
( ABROGATO )
64.  
( ABROGATO )
65.  
( ABROGATO )
66.  
( ABROGATO )
67.  
( ABROGATO )
68.  
( ABROGATO )
69. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo, nella misura massima prevista dal comma 71, a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali e turistiche del Friuli-Venezia Giulia, per l'attivazione mediante convenzioni con istituti di credito operanti nel Friuli-Venezia Giulia, di interventi diretti ad attivare prestiti partecipativi per capitalizzare o ricapitalizzare l'azienda, equilibrando o migliorando la situazione finanziaria delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, nei limiti degli interventi "de minimis".
70. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al commercio e al turismo, determina le modalità di effettuazione degli interventi di cui al comma 69. I contributi sono concessi ed erogati in via anticipata all'atto della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio. La domanda è corredata di una relazione illustrativa, di un preventivo di spesa e di copia delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito di cui al comma 69.
71. Per le finalità previste dal comma 69 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 27.2.64.2.487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9132 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi "una tantum" a favore delle imprese commerciali riammissibili ai benefici di cui alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 60, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13. I contributi non possono superare il 100 per cento del contributo determinato in base ai principi della legge regionale 49/1978.
73. I contributi di cui al comma 72 sono concessi all'atto della presentazione della domanda, da parte di imprese ancora operanti, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del commercio, corredata del certificato di iscrizione al registro delle imprese e dell'attestazione dell'istituto di credito sulla regolare estinzione del mutuo per il finanziamento del quale era stata presentata la domanda di contributo ai sensi della legge regionale 49/1978.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 27.2.64.2.488 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9169 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
75.  
( ABROGATO )
76.  
( ABROGATO )
77.  
( ABROGATO )
78.  
( ABROGATO )
79.  
( ABROGATO )
80.  
( ABROGATO )
81.  
( ABROGATO )
82.  
( ABROGATO )
83.  
( ABROGATO )
84.  
( ABROGATO )
85.  
( ABROGATO )
86.  
( ABROGATO )
87.  
( ABROGATO )
88.  
( ABROGATO )
89. In applicazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, gli interessi maturati al 31 dicembre 1999 sui conti correnti aperti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1 e 1.5 del DOCUP obiettivo 2 1994-1996, pari a lire 716.848.738, accertati e riscossi nell'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.850 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 1462 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, affluiscono al <<Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario>> e costituiscono quota parte della spesa autorizzata per l'anno 2001 con il comma 138 - Tabella F, a carico dell'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
90. I maggiori rientri previsti per complessive lire 3.390.408.770, di cui lire 1.994.358.100 quale parte dell'anticipazione della quota comunitaria e lire 1.396.050.670 quale parte dell'anticipazione della quota statale disposte, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 6 luglio 1998, n. 11, nell'ambito dell'iniziativa comunitaria RESIDER II, affluiscono, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, al <<Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario>> e costituiscono quota parte della spesa autorizzata per l'anno 2001 con il comma 138 - Tabella F, a carico dell'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Detti importi corrispondono a somme già riscosse per lire 871.520.800, relativamente alla quota di cofinanziamento comunitario, e per lire 658.000.000, relativamente alla quota di cofinanziamento statale, sui capitoli 209 e rispettivamente 208 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000. Le rimanenti quote sono acquisite a rimborso nell'anno 2001 sull'unità previsionale di base 4.3.1280 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 976 e 975 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dall'Unione Europea e rispettivamente dallo Stato secondo la previsione di cui all'articolo 1, comma 1 - Tabella A1.
91. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione all'iniziativa comunitaria denominata "Leader+" per gli anni 2000-2006, istituita dall'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 e definita dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 14 aprile 2000 (200/C 139/05), secondo le disposizioni attuative e di controllo contenute nel relativo programma Leader+ regionale, così come approvato dalla Commissione delle Comunità europee, e nelle sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.
92. Al finanziamento del programma Leader+ regionale, secondo il piano finanziario approvato dalla Commissione delle Comunità europee e le eventuali successive integrazioni e rimodulazioni, si provvede con le risorse del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione orientamento, con le risorse statali attribuite per tale finalità alla Regione e con le risorse del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
93. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione nel Friuli-Venezia Giulia ai Piani di Sviluppo Rurale di cui agli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, nella fase di programmazione 2000-2006 finanziati dal Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA) - sezione garanzia. Alla realizzazione dell'intervento si provvede secondo i relativi piani finanziari:
a) con le risorse assegnate dall'Unione europea a valere sul FEOGA - sezione garanzia;
b) con le risorse assegnate dallo Stato a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
c) con risorse proprie.
94. L'Amministrazione regionale, in attuazione del punto 4 della deliberazione del 21 dicembre 1999 del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 225/99, è autorizzata a trasferire all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), quale organismo pagatore, le quote di cofinanziamento regionale necessarie, anche in via anticipata, in relazione alle esigenze di liquidazione delle iniziative ammesse a finanziamento. Il trasferimento delle risorse è disposto con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.
95. Gli adempimenti connessi all'attuazione del comma 94 sono demandati al Servizio per l'attuazione delle direttive comunitarie della Direzione regionale dell'agricoltura, cui compete altresì la funzione di riferimento amministrativo univoco nei confronti dell'AGEA. La funzione di autorizzazione dei pagamenti relativi alle misure del Piano di Sviluppo Rurale è svolta dalle Direzioni e Servizi regionali competenti, dagli Enti e dagli Organismi soggetti gestori delle iniziative connesse alla attuazione del Piano stesso.
96. Per le finalità previste dal comma 93 è autorizzata la spesa complessiva di lire 29.783.817.443, suddivisa in ragione di lire 10.985.520.786 per l'anno 2001, di lire 4.440.641.618 per l'anno 2002, di lire 4.606.386.330 per l'anno 2003, di lire 4.808.600.687 per l'anno 2004 e di lire 4.942.668.022 per l'anno 2005, con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 30.4.61.2.2356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 6880 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2004 e 2005 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
97.
All'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, il comma 67 è sostituito dal seguente:
<<67. Al fine di attuare l'iniziativa comunitaria INTERREG III di cui all'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per il periodo di programmazione 2000-2006 per la cooperazione transeuropea, per il consolidamento della coesione e dello sviluppo economico, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con le proprie società partecipate nelle quali vengono definiti i programmi delle attività, nonché le modalità di attuazione.>>.

98. Per le finalità previste dal comma 67 dell'articolo 8 della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 97, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 30.5.15.2.953 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 750 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
99. Per avviare la promozione e l'organizzazione delle Universiadi invernali del 2003, l'Amministrazione regionale assicura adeguato supporto infrastrutturale, logistico, promozionale, gestionale e finanziario nell'intento di cogliere una occasione di sviluppo e di promozione turistica per i territori che saranno interessati dall'evento e per il Friuli Venezia Giulia.
100. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad una Società partecipata in maggioranza dalla stessa Amministrazione regionale un contributo, nella misura massima prevista dal comma 102 per l'organizzazione e la promozione delle Universiadi del 2003.
101. Il contributo di cui al comma 100 è concesso ed erogato, in via anticipata, all'atto della presentazione della domanda, alla quale sono allegati un programma delle attività da effettuarsi e un preventivo di spesa, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.
102. Per le finalità previste dal comma 100 è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 2001 e di lire 10.000 per l'anno 2002, a carico dell'unità previsionale di base 34.1.64.1.2100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8958 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
103. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali e ad altri soggetti di diritto pubblico contributi annui costanti sulla spesa ritenuta ammissibile per l'adeguamento, miglioramento della fruibilità, completamento delle strutture ed impianti sportivi, per la realizzazione, completamento, adeguamento di infrastrutture pubbliche a servizio dell'evento, nonché per interventi di riqualificazione dei centri interessati dalle Universiadi.
104. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia, ai servizi tecnici e allo sport, predispone un programma organico degli interventi, individua la percentuale annua e le annualità di contributo sulla spesa ammissibile. Per la concessione ed erogazione dei contributi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 103 sono demandati al Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico e dell'arredo urbano della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
105. Per le finalità previste dal comma 103 sono autorizzati a decorrere dall'anno 2002, un limite d'impegno decennale e uno ventennale, rispettivamente di lire 1.500 milioni e di lire 1.000 milioni con l'onere di lire 5.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 34.1.24.2.2202 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3357 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2021 a carico della corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
106. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo, nella misura massima prevista dal comma 108 a favore della Promotur SpA per far fronte agli oneri di progettazione delle opere e degli impianti da realizzarsi in funzione delle Universiadi del 2003.
107. Il contributo di cui al comma 106 è concesso ed erogato, in via anticipata, all'atto della presentazione della domanda, alla quale sono allegati un preventivo di spesa e una relazione illustrativa, alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo.
108. Per le finalità previste dal comma 106 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 34.1.64.2.2201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8964 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
109. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 112, a favore della Promotur SpA, per la copertura degli oneri in linea capitale e interessi dei mutui contratti per la realizzazione di opere e impianti da realizzare in funzione delle Universiadi del 2003.
110. Il finanziamento è concesso all'atto della presentazione della domanda, da effettuarsi alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, corredata della deliberazione del Consiglio di amministrazione con la quale si dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo.
111. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina, in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni per la stipula dei mutui di cui al comma 109, compresa la prestazione della garanzia.
112. Per le finalità previste dal comma 109 è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 3.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 34.1.64.2.2201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8959 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
112 bis. Al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui di cui al comma 109, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie per una durata massima di dieci anni fino alla concorrenza di lire 6.500 milioni. La domanda di concessione della garanzia è presentata alla Direzione regionale del commercio e turismo - Servizio del turismo, e corredata dalla attestazione con la quale il legale rappresentante della Promotur SpA dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.
113. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 111 fanno carico alla unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1547 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
114. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, sede dell'avvenimento, contributi pluriennali per la durata di dieci anni, nella misura massima prevista dal comma 116 per la realizzazione di progetti mirati all'incremento e alla riqualificazione della ricettività pubblica e privata in funzione delle Universiadi del 2003.
115. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo d'intesa con l'Assessore regionale alle finanze, determina, in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni per la concessione dei contributi, compresa la eventuale prestazione di garanzia. Il contributo è concesso e erogato all'atto della presentazione della domanda da effettuarsi alla Direzione regionale del commercio e del turismo - Servizio del turismo, corredata della deliberazione esecutiva con la quale l'Ente beneficiario approva il programma degli interventi.
116. Per le finalità previste dal comma 114 è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 1.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 34.1.64.2.2201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8954 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
117. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 115 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1547 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
118.  
( ABROGATO )
119.  
( ABROGATO )
120. Ai fini della concessione di incentivi per favorire le assunzioni a tempo indeterminato previste da leggi regionali e regolamenti attuativi di programmi comunitari, l'inserimento di un socio lavoratore nella compagine societaria di una cooperativa è equiparato all'assunzione a tempo indeterminato.
121. In via di interpretazione autentica, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 5/1995, devono intendersi applicabili anche agli interventi contributivi previsti dal titolo I, capi II e III, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, e dal titolo I, capo III, della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1.
122.  
( ABROGATO )
(9)
123.  
( ABROGATO )
124.  
( ABROGATO )
125.  
( ABROGATO )
126.  
( ABROGATO )
127.  
( ABROGATO )
128.  
( ABROGATO )
129.
All'articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, il comma 15 è sostituito dal seguente:
<<15. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche, la concessione dei contributi di cui al comma 14 è disposta dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, del programma di interventi da effettuare. La Giunta regionale stabilisce le specifiche condizioni dei mutui da stipulare, le modalità di attuazione e di verifica degli interventi, nonché le modalità di erogazione dei contributi.>>.

130.  
( ABROGATO )
131.  
( ABROGATO )
132. All'articolo 6 della legge regionale 2/2000, ai commi 171 e 172, la parola <<contributo>> è sostituita dalla parola <<finanziamento>>.
133.  
( ABROGATO )
134.  
( ABROGATO )
135.  
( ABROGATO )
136.  
( ABROGATO )
137. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 103, 104 e 105, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, ed in riferimento alle variazioni di spesa disposte dalla Tabella F di cui al comma 138 a carico dell'unità previsionale di base 27.1.64.2.480, con riferimento al capitolo 9098 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla "Società per azioni Centro Commerciale all'ingrosso di Pordenone" saranno riconosciute ammissibili le spese già sostenute nel corso dell'anno 2001.
138. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 32, 33, 34 sono state notificate alla Commissione dell' Unione Europea: i loro effetti restano sospesi fino alla data di pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo dell' esame della Commissione medesima, come previsto dall' articolo 10, comma 1, della medesima L.R. 4/2001.
2Comma 112 bis aggiunto da art. 7, comma 16, L. R. 23/2001
3Comma 49 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 11, della medesima L.R. 12/2002.
4Comma 50 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 11, della medesima L.R. 12/2002.
5Comma 51 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 11, della medesima L.R. 12/2002.
6Comma 52 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 11, della medesima L.R. 12/2002.
7Comma 53 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 11, della medesima L.R. 12/2002.
8Comma 54 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 , con effetto dall' 1 gennaio 2003; vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 77, c. 11, della medesima L.R. 12/2002.
9Comma 122 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
10Comma 126 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
11Comma 127 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
12Comma 128 abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
13Comma 17 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 13/2002
14Comma 18 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 13/2002
15Parole sostituite al comma 72 da art. 8, comma 24, L. R. 13/2002
16Parole aggiunte al comma 111 da art. 9, comma 19, L. R. 13/2002
17Parole sostituite al comma 113 da art. 9, comma 20, L. R. 13/2002
18Comma 8 sostituito da art. 18, comma 36, L. R. 13/2002
19Comma 58 sostituito da art. 7, comma 68, L. R. 1/2003
20Parole sostituite al comma 29 da art. 20, comma 12, L. R. 12/2003
21Parole aggiunte al comma 10 da art. 21, comma 12, L. R. 12/2003
22Integrata la disciplina del comma 114 da art. 23, comma 10, L. R. 12/2003
23Comma 118 abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
24Abrogata la lettera a) del comma 1 dell'art. 10 da art. 8, c. 3, L.R. 15/2004; conseguentemente, gli effetti dei commi 7, 8 e 9 non risultano piu' sospesi.
25Comma 7 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 15/2004
26Comma 8 abrogato da art. 8, comma 1, L. R. 15/2004
27Comma 10 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
28Comma 11 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
29Comma 12 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
30Comma 123 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
31Comma 130 abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 18/2005
32Comma 58 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
33Comma 59 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
34Comma 60 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
35Comma 61 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
36Comma 62 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
37Comma 63 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
38Comma 64 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
39Comma 65 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
40Comma 66 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
41Comma 67 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
42Comma 68 abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 29/2005
43Parole aggiunte al comma 24 da art. 6, comma 28, L. R. 12/2006
44Parole sostituite al comma 25 da art. 6, comma 29, L. R. 12/2006
45Comma 131 abrogato da art. 6, comma 88, L. R. 12/2006 , a decorrere dal 30 novembre 2006.
46Comma 124 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
47Comma 125 abrogato da art. 32, comma 1, L. R. 20/2006 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento per l'applicazione degli interventi contributivi di cui all'art. 14, L.R. 20/2006.
48Comma 82 abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
49Comma 83 abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
50Comma 84 abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
51Comma 48 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
52Comma 88 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
53Comma 119 abrogato da art. 38, comma 1, L. R. 27/2007
54Comma 23 sostituito da art. 5, comma 125, L. R. 30/2007
55Commi 124 e 125 abrogati a seguito dell'entrata in vigore del "Regolamento recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione, in attuazione dell'art. 10 della legge regionale 20/2006", approvato con DPReg. 25 febbraio 2008, n. 067/Pres. (B.U.R. 5/3/2008, n. 10).
56Comma 133 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
57Comma 134 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
58Comma 135 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
59Comma 136 abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
60Integrata la disciplina del comma 26 da art. 3, comma 16, L. R. 17/2008
61Integrata la disciplina del comma 27 da art. 3, comma 16, L. R. 17/2008
62Vedi la disciplina transitoria del comma 69, stabilita da art. 2, comma 68, lettera d ter), L. R. 24/2009
63Comma 5 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
64Comma 6 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
65Comma 17 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
66Comma 18 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
67Comma 19 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
68Comma 20 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
69Comma 21 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
70Comma 22 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
71Comma 75 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
72Comma 76 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
73Comma 77 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
74Comma 78 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
75Comma 79 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
76Comma 80 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
77Comma 81 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
78Comma 85 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
79Comma 86 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
80Comma 87 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
81Comma 1 abrogato da art. 30, comma 1, lettera rr), L. R. 10/2012
82Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera rr), L. R. 10/2012
83Integrata la disciplina del comma 69 da art. 2, comma 61, L. R. 27/2012
84Comma 41 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
85Comma 23 abrogato da art. 3, comma 12, lettera a), L. R. 13/2021
86Comma 24 sostituito da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 13/2021
87Comma 25 sostituito da art. 3, comma 12, lettera c), L. R. 13/2021
88Parole soppresse al comma 27 da art. 3, comma 12, lettera d), L. R. 13/2021
89Parole sostituite al comma 27 da art. 3, comma 12, lettera d), L. R. 13/2021
90Parole aggiunte al comma 27 da art. 3, comma 12, lettera d), L. R. 13/2021
91Parole sostituite al comma 28 da art. 3, comma 12, lettera e), L. R. 13/2021
92Parole soppresse al comma 29 da art. 3, comma 12, lettera f), L. R. 13/2021