LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  26/02/2001
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
170.02 - Tributi

Art. 5
 (Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)
1. In relazione ai minori rientri previsti nella misura complessiva di lire 1.400 milioni nell'anno 2001 e di lire 1.600 milioni nell'anno 2002 a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1531, 1540, 1541 e 1543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, la spesa autorizzata dall'articolo 4, comma 52, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è ridotta di complessive lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.400 milioni per l'anno 2001 e di lire 1.600 milioni per l'anno 2002; conseguentemente è ridotto di pari importo lo stanziamento della corrispondente unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. In relazione ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa previsti per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 4.3.568 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1501 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2003 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 9/1999, la somma complessiva di lire 23.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 22.600 milioni per l'anno 2003, relativa ai rientri delle anticipazioni a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa previsti a carico delle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento ai capitoli 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è destinata, nell'ambito e per le finalità previste dall'articolo 81 sopra citato, all'attuazione, per pari importo, di interventi delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) e, conseguentemente, è autorizzata la spesa complessiva di lire 23.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e di lire 22.600 milioni per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3294 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA un Fondo, denominato Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria, nella forma della gestione fuori bilancio di cui al comma 9, destinato alla concessione di garanzie integrative di quella ipotecaria a favore delle banche che accordano a soggetti privati mutui fondiari per l'acquisto, l'acquisto con contestuale recupero, l'acquisto con contestuali interventi di manutenzione purché finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico, il recupero o il completamento del recupero di immobili a uso residenziale, limitatamente alla prima casa.
4 bis. A carico del Fondo di cui al comma 4 è posto anche il rilascio di garanzie non ipotecarie a copertura fino all'intero importo del credito bancario qualora gli interventi edilizi siano riferiti a lavori di manutenzione finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o all'efficientamento energetico, ovvero al riatto rivolto alla successiva locazione o alla locazione, anche con facoltà di riscatto o patto di futura vendita, ai conduttori meno abbienti con canone concordato di cui alla legge 431/1998.
5. Le garanzie sono rilasciate dal Fondo di cui al comma 4 nella forma di fideiussioni da escutere successivamente ad ogni altra garanzia prestata.
5 bis. La garanzia del Fondo è cumulabile, a fronte dello stesso intervento edilizio, con eventuali agevolazioni richieste o ottenute a valere su leggi regionali o statali.
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9. Il Fondo di cui al comma 4 è amministrato dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA con contabilità separata. Allo stesso si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA provvede altresì alla gestione di tutte le attività connesse al rilascio delle garanzie di cui al comma 5. Il Fondo è distinto in più sezioni separate corrispondenti alle diverse azioni istituite con la legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), o con i relativi regolamenti di attuazione.
10. È affidata al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA la progettazione dell'impianto organizzativo del Fondo di cui al comma 4, dei processi e delle attività correlate al suo funzionamento.
11. La vigilanza sulla gestione del Fondo di cui al comma 4 è esercitata dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici.
12. Per le finalità di cui al comma 4 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, un'apposita convenzione per il conferimento del mandato al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA e per la definizione delle modalità di funzionamento del Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale, del testo della fideiussione, nonché dell'entità del rimborso spese da riconoscere al Mediocredito per l'attività di progettazione e di gestione del Fondo.
13. Le disponibilità finanziarie assegnate al Fondo di cui al comma 4 dall'Amministrazione regionale sono accreditate su apposito conto fruttifero intestato "Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale", acceso presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA. L'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il rilascio delle garanzie fideiussorie è fissato pari a venti volte il saldo del succitato conto. L'ammontare del rischio effettivo in essere, tempo per tempo, è dato dall'esposizione delle fideiussioni rilasciate dal Fondo e non ancora estinte o escusse.
14. In relazione al disposto di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3309 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. In deroga al disposto di cui agli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, i maggiori rientri per lire 5.000 milioni che si prevede di accertare al 31 dicembre 2000 sulle unità previsionali di base 4.3.568, 4.3.569, 4.3.570, 4.3.571 e 4.3.572 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 1531, 1540, 1541, 1542 e 1543 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, non affluiscono al Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa e costituiscono avanzo vincolato alla copertura dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a condomini privati con più di tre livelli fuori terra, costruiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 9 gennaio 1989, n. 13, contributi pluriennali, per un periodo non superiore ad anni dieci, nella misura massima annua costante dell'8 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte alle spese necessarie per l'installazione degli ascensori. Il numero delle annualità e la percentuale dei contributi sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.
17. I criteri e le modalità per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 16, che devono tenere conto per ciascun condominio del numero dei piani, del numero di disabili e persone anziane ultrasessantenni abitanti, sono stabiliti con regolamento ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
18. Con apposito bando sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 16. Le domande di contributo devono essere presentate presso le Direzioni provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio.
19. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 16 sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili. Alla concessione ed erogazione dei contributi di cui al medesimo comma 16, in relazione al disposto di cui all'articolo 46 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 8, commi 59 e 60, della presente legge, provvedono le Direzioni provinciali dei servizi tecnici territorialmente competenti.
20. I contributi di cui al comma 16 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.
21. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 2001, con l'onere complessivo di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3313 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
22. Per l'attuazione del Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST) denominato "Riqualificazione urbana ed ambientale ed interventi di miglioramento della viabilità nel distretto insediativo costituito dai Comuni di Udine, Tavagnacco, Reana del Rojale, Tricesimo", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pari a lire 1.500 milioni a favore dell'Amministrazione provinciale di Udine per la progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal PRUSST. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale della pianificazione territoriale - Servizio degli affari amministrativi e legali.
23. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 1500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.21.2.2301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2069 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
24.  
( ABROGATO )
25.  
( ABROGATO )
25 bis.  
( ABROGATO )
26.  
( ABROGATO )
27.  
( ABROGATO )
28.  
( ABROGATO )
29.  
( ABROGATO )
30. È agevolato l'intervento comunale concernente la demolizione delle opere e degli interventi realizzati senza concessione edilizia, in totale difformità da essa o con variazioni essenziali e quelli realizzati senza autorizzazione edilizia.
31. Gli incentivi, da richiedersi ogni anno alla Direzione regionale della pianificazione territoriale, concernono il sostegno degli oneri per la demolizione d'ufficio delle opere e degli interventi di cui al comma 30, e di quelli per la rimessa in pristino dei luoghi interessati.
32. I soggetti interessati agli incentivi di cui al comma 31 sono i Comuni; sono privilegiati quelli con minor popolazione. Le agevolazioni sono concesse ed erogate ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
33. Sono finanziati gli interventi di demolizione e di ripristino delle opere e degli interventi abusivi realizzati secondo le sottoelencate categorie, che costituiscono ordine di priorità:
a) assenza della concessione edilizia;
b) totale difformità o variazione essenziale dalla concessione edilizia;
c) assenza dell'autorizzazione edilizia.
34. In presenza di più richieste avanzate dallo stesso Comune, viene finanziata una, corrispondente all'abuso che arreca maggior degrado ambientale; le restanti sono accolte nel limite delle risorse disponibili dell'esercizio finanziario.
35. I Comuni provvedono al recupero delle somme corrispondenti alle spese sostenute per la demolizione e il ripristino dei luoghi nei confronti del responsabile dell'abuso e alla conseguente restituzione alla Regione entro due anni dalla rendicontazione della spesa sostenuta. Il mancato recupero delle somme di cui al presente comma nei termini previsti, addebitabile a dolo o colpa grave del Comune, comporta la restituzione degli incentivi erogati.
36. Per le finalità previste dai commi 30 e 31 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.21.2.1291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2059 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 35 affluiscono sull'unità previsionale di base 4.3.565 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1467 del Documento tecnico allegato al bilancio medesimo.
38. All'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, come modificato dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 13/1998, dopo le parole <<interesse ambientale>>, sono aggiunte le seguenti: <<e architettonico>> e dopo le parole <<e del piano di recupero della frazione di S. Margherita del Gruagno>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché del nucleo di interesse ambientale e architettonico del Comune di Moruzzo>>.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo di dieci anni, sino alla misura massima prevista dal comma 43, a favore della Fondazione "Casa dei friulani nel mondo - Cjase dai' furlans pal mont - ONLUS", con sede a Fagagna, località Villalta, presso la Villa Deciani, per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione e per la realizzazione di infrastrutture nella sede destinata all'attività permanente della Fondazione stessa. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.
40. I contributi di cui al comma 39 possono essere concessi anche a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, per la contrazione di un mutuo da parte della Fondazione medesima, per le finalità previste dal medesimo comma 39.
41. Qualora l'intervento di cui al comma 39 sia realizzato tramite la contrazione di un mutuo, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, ne sono determinate in via preventiva le condizioni.
42. Il decreto di concessione dei contributi di cui al comma 39 stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.
43. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2002, con l'onere di lire 120 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli esercizi 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3378 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2004 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti, per un periodo di dieci anni, sino alla misura massima prevista dal comma 47, a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi per l'ammortamento del mutuo da contrarre dal Comune di Cividale del Friuli per l'acquisto dello storico immobile denominato "Complesso di S. Maria in Valle", di proprietà dell'Ordine di S. Orsola - Provincia d'Italia, al fine di destinarlo ad attività universitarie e culturali.
45. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 44. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili, corredate della deliberazione esecutiva con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo, dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, di una dettagliata relazione illustrativa dell'intervento e di una perizia di stima dell'immobile da acquistare.
46. L'erogazione della prima annualità dei contributi di cui al comma 44 è disposta all'atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo dal quale risulti il piano di ammortamento in linea capitale e interessi. Il decreto di concessione dei contributi stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.
47. Per le finalità previste dal comma 44 sono autorizzati due limiti di impegno decennali, rispettivamente di lire 350 milioni annui a decorrere dal 2002 e di lire 250 milioni annui a decorrere dal 2003, con l'onere di lire 950 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3383 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità dal 2004 al 2012 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone contributi annui costanti, per un periodo di dieci anni, sino alla misura massima prevista dal comma 51, per l'acquisto, messa in sicurezza e restauro dello storico immobile denominato "Ex Albergo Impiegati" da parte del Comune medesimo, anche in concorso con altri soggetti pubblici e privati, al fine di destinarlo ad attività di interesse pubblico in via prevalente e, comunque, per una parte non inferiore alla quota determinata dal rapporto tra l'ammontare di detti contributi e la spesa complessiva.
49. Nel caso di concorso di altri soggetti, la concessione del contributo di cui al comma 48 è subordinata alla stipula di apposito accordo in cui siano definiti i rapporti e gli obblighi, anche finanziari, dei partecipanti alla realizzazione dell'intervento, nonché le specifiche destinazioni dell'immobile.
50. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 48 sono presentate alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano, corredate di una dettagliata relazione illustrativa dell'intervento e di una perizia di stima dell'immobile da acquistare. Il decreto di concessione dei contributi stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzato a decorrere dall'anno 2002 il limite di impegno decennale di lire 300 milioni annui, con l'onere di lire 600 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.24.2.1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1671 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione italiana sclerosi multipla (AISM) un finanziamento straordinario di lire 200 milioni per l'anno 2001 per la ristrutturazione e l'acquisizione delle attrezzature e degli arredi del Centro diurno socio-sanitario per l'assistenza e la riabilitazione dei pazienti affetti da sclerosi multipla e da patologie similari, realizzato nel comune di Trieste.
53. La richiesta per la concessione del finanziamento di cui al comma 52 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili.
54. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 52 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 46/1986.
55. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4886 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Amministrazione comunale di Gemona del Friuli un contributo per la costruzione e l'arredo di un auditorium, sul sito della preesistente chiesa di S. Giovanni in Gemona del Friuli, e per la ricollocazione nel medesimo sito del soffitto del pittore Pomponio Amalteo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili.
57. Per le finalità di cui al comma 56 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 9.1.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3347 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. A decorrere dall'esercizio 2001, le domande per la riparazione strutturale e l'adeguamento antisismico degli edifici presentate nei termini di cui all'articolo 138, comma 9, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono soggette alla disciplina generale contenuta nella legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modifiche e integrazioni, con gli adattamenti apportati dai commi successivi.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere solamente i contributi in conto capitale sulla spesa ammissibile, esclusi quindi i contributi in annualità costanti, anche in forma capitalizzata.
60. Possono essere assistite da contributo le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico dei soli edifici destinati a uso di abitazione o a uso misto, ancorché non lesionati dagli eventi sismici, con esclusione di ogni altra categoria prevista dall'articolo 3 della legge regionale 30/1988, come modificato dall'articolo 89, comma 1, della legge regionale 50/1990.
61. Non sono ammessi gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 30/1988.
62. I massimali contributivi indicati dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale 30/1988 sono elevati da lire 10 milioni a lire 30 milioni per alloggio e da lire 3 milioni a lire 6 milioni per ogni locale con diversa destinazione d'uso di superficie non inferiore a 10 metri quadrati.
63. Nella redazione dei progetti esecutivi non trova applicazione l'articolo 8, commi 2 e 3, della legge regionale 30/1988. La stima e l'analisi dei prezzi di progetto sono formulate con riguardo ai prezzi correnti di mercato.
64. I fondi occorrenti per la concessione dei contributi in conto capitale sono messi a disposizione dei Sindaci interessati, quali funzionari delegati, per l'intero importo, comprendente l'acconto e la rata di saldo di cui all'articolo 15, comma 1, della legge regionale 30/1988, come modificato dall'articolo 99, comma 1, della legge regionale 50/1990, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
65. Non trova applicazione l'articolo 15, comma 1 bis, della legge regionale 30/1988, come inserito dall'articolo 100, comma 1, della legge regionale 50/1990, nel caso di opere intraprese o terminate prima dell'emissione del decreto di concessione del contributo, eccetto i casi in cui si tratti di edifici comprendenti più unità immobiliari in relazione alle quali siano state presentate domande di contributo in esercizi diversi.
65 bis. In via transitoria, la disposizione del comma 65 non si applica alle domande presentate nell'esercizio 2001 prima della data di entrata in vigore della presente legge.
66. Il mancato inizio dei lavori entro un anno dall'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 30/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 68, comma 1, della legge regionale 37/1993, comporta di diritto la decadenza dal contributo regionale. Il termine suddetto può tuttavia essere prorogato dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come da ultimo modificato dall'articolo 13, primo comma, della legge regionale 2/1982, per una sola volta e per un periodo non superiore a un anno, in presenza di comprovati motivi.
67. Per le finalità previste dai commi da 58 a 66 è autorizzata la spesa di lire 2.460.000.000 per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001 - 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9548 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
68. Per le finalità previste dalle seguenti disposizioni è autorizzata la spesa a fianco di ciascuna indicata per complessive lire 350.000.000 per l'anno 2001, a carico delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 di seguito specificate, con riferimento ai capitoli a fianco di ciascuna indicati:
FinalitàU.P.B.CapitoloAnnualitàStanziamento
art. 3, comma quinto, LR 24/1979artt.16 e 23 LR 24/197932.1.24.1.81394222001250.000.000
art. 75, comma primo, punto 2), LR 63/1977, come modificato dall'art. 8 LR 70/1978, art. 75, comma terzo, LR 63/1977, art. 47 LR 35/1979, art. 43 LR 55/1986, art. 32 LR 37/1993, art. 139, comma 27, LR 13/199832.1.24.2.64495242001100.000.000


69.  
( ABROGATO )
70. La copertura per lire 1.313.020.000 dell'annualità 2001 relativa al limite di impegno n. 5, autorizzato con la legge regionale 22 maggio 1986, n. 23, e iscritto all'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo 9515 del Documento tecnico allegato al bilancio per gli anni medesimi è rideterminata come di seguito indicato:
a) per lire 138.400.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto sull'unità previsionale di base 23.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 7997 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;
b) per lire 118.110.000 con prelevamento dal "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato", iscritto all'unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi;
c) per complessive lire 1.056.510.000 con quota dell'avanzo vincolato conseguente al disposto del comma 72.
71. Le corrispondenti quote regionali, pari a lire 1.313.020.000 per l'anno 2001, rese conseguentemente disponibili dalla rideterminazione della copertura di cui al comma 70 restano acquisite al bilancio regionale senza specifica finalizzazione.
72.  
( ABROGATO )
73. I fondi relativi ai finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come modificato dall'articolo 30, comma 1, della legge regionale 37/1993, per la ricostruzione di case canoniche e uffici di ministero pastorale, i quali non siano stati trasportati a nuovo esercizio per il mancato inizio dei relativi lavori dovuto a motivi connessi alla carenza di finanziamenti statali per le opere di ricostruzione degli annessi edifici di culto, possono essere riaccreditati a domanda dei soggetti interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza.
74. Le domande di accreditamento fondi di cui al comma 73, eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve a tutti gli effetti, e sono valide anche per ottenere l'integrazione dei finanziamenti a norma del comma 75.
75. Qualora i progetti esecutivi delle opere per la cui realizzazione erano stati concessi i finanziamenti regionali prima dell'entrata in vigore della presente legge non rispondano più alle esigenze attuali dei soggetti beneficiari o alle normative vigenti, gli stessi possono essere riproposti in forma aggiornata, sia dal punto di vista tecnico che economico, e in relazione agli stessi l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare i finanziamenti già concessi in sede di riaccredito delle somme a suo tempo non trasportate a nuovo esercizio.
76. Le spese derivanti dall'applicazione dei commi 73 e 75 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9524 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Resiutta un finanziamento integrativo di lire 150 milioni per garantire la completa realizzazione di un intervento di riparazione, compreso l'ampliamento, la sistemazione e il miglioramento funzionale di un edificio comprendente alcuni alloggi da assegnare in locazione agli aventi diritto, assistito dai finanziamenti previsti dall'articolo 68, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 18, della legge regionale 13/1998, rivelatisi insufficienti a seguito di infruttuoso esperimento delle procedure di affidamento.
78. La domanda per la concessione del finanziamento integrativo di cui al comma 77 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
79. Per le finalità previste dal comma 77 è destinata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9512 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. A tal fine quota parte dello stanziamento non impegnato al 31 dicembre 2000 è trasferita per pari importo con le modalità dell'articolo 44, comma 1, della legge regionale 7/1999 sull'unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa corrispondente all'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002, con riferimento al capitolo corrispondente al capitolo 9512 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
80. All'articolo 17 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 1/2000, ai commi 1 e 4, le parole <<31 dicembre 2000>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre 2002>>.
81. Per gli interventi realizzati in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate, regolarmente ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la possibilità di utilizzo delle economie contributive, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è consentita anche oltre il biennio stabilito dall'articolo 81 della legge regionale 63/1977, come modificato dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 50/1990, purché entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
82. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa per gli interventi nelle zone terremotate, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Rimangono fermi i termini stabiliti al 31 dicembre 2003 dall'articolo 139, commi 1 e 2, della legge regionale 13/1998.
83. Le domande eventualmente presentate oltre i termini utili previsti dall'articolo 104, comma 3, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, dai soggetti proprietari degli edifici versanti nelle condizioni di cui all'articolo 138, commi 44 e 45, della legge regionale 13/1998 sono fatte salve agli effetti del riconoscimento dei benefici ivi previsti.
84. Rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 12, 13 e 14, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.
85. Fra gli interventi previsti dall'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977, come modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 37/1993, finanziabili ai sensi dell'articolo 7, commi da 5 a 9, della legge regionale 2/2000, come modificato dall'articolo 14, comma 19, della legge regionale 13/2000, sono compresi anche quelli relativi a edifici destinati a soddisfare esigenze di carattere culturale.
86. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 7, della legge regionale 13/2000, sono annullati i crediti dell'Amministrazione regionale vantati nei confronti di coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno indebitamente percepito somme a titolo di indennità di occupazione di aree adibite a insediamenti abitativi provvisori, ai sensi delle leggi regionali 21 luglio 1976, n. 33, 30 agosto 1976, n. 49, 30 agosto 1984, n. 45, 19 dicembre 1986, n. 55, e 2 maggio 1988, n. 26.
87. All'articolo 15, comma 2, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, le parole <<Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il finanziamento è concesso ed erogato in via anticipata e in unica soluzione, previa presentazione del programma dettagliato di investimento corredato del relativo preventivo di spesa. L'utilizzazione del finanziamento è soggetta all'obbligo di rendicontazione, secondo le disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.>>.
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine un contributo decennale di lire 1.000 milioni annui a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, relativi all'ammortamento del mutuo che la stessa, ovvero la società di gestione dell'impianto di depurazione di Tolmezzo a servizio dell'area dell'Alto Tagliamento, andrà ad assumere per la copertura dei costi relativi alla realizzazione delle opere di adeguamento e miglioramento funzionale delle strutture impiantistiche di depurazione e di fognatura.
89. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 88 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento, corredata del provvedimento di assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
90. Per le finalità previste dal comma 88 sono autorizzati due limiti d'impegno decennali di lire 500 milioni annui ciascuno a decorrere, rispettivamente, dagli anni 2002 e 2003, con l'onere di lire 1.500 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.2.99, con riferimento al capitolo 2429 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
91. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare fideiussione a garanzia del mutuo di cui al comma 88 sino alla concorrenza di lire 10 miliardi. La concessione della fideiussione è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze.
92. Gli oneri derivanti dalla concessione della fideiussione di cui al comma 91 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1545 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
93. All'articolo 16, comma 1, della legge regionale 13/1998, le parole <<fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Enti pubblici>> sono sostituite dalle seguenti: <<fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici>>.
94.  
( ABROGATO )
95. Per l'esercizio finanziario 2001 il termine per la presentazione delle domande di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 30/1987, come sostituito dal comma 94, è fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
96. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 30/1987, come sostituito dal comma 94, è autorizzata la spesa complessiva di lire 19.500 milioni, suddivise in ragione di lire 6.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 5.3.22.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2427 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
97.  
( ABROGATO )
98.  
( ABROGATO )
99.  
( ABROGATO )
100.  
( ABROGATO )
101. Le richieste di contributo, di cui ai commi 99 e 100, devono pervenire alla Direzione regionale dell'ambiente entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l'anno 2001 le istanze contributive devono pervenire alla Direzione regionale dell'ambiente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
102. Per le finalità di cui al comma 99 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.2.2212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2211 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
103. Per le finalità di cui al comma 100 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.1.22.2.2212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2213 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
104. È abrogata la legge regionale 4 settembre 1991, n. 42, e successive modifiche e integrazioni.
105. È fatta salva l'applicazione delle norme di cui al comma 104 per la definizione dei procedimenti in corso e di quelli relativi all'utilizzo dei fondi stanziati sull'esercizio finanziario 2000.
106. All'articolo 16 della legge regionale 13/1998, il comma 3 è abrogato e, al comma 4, le parole <<ai commi 1 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<al comma 1>>.
107. Per le finalità di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni per l'anno 2001, suddivisa in ragione di lire 7.000 milioni per il bacino del fiume Tagliamento, a salvaguardia degli abitati di Ronchis e di Latisana, e di lire 3.000 milioni per il bacino del fiume Judrio, a salvaguardia dei centri abitati di Medea e Versa. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio dell'idraulica.
108. Per le finalità previste dal comma 107 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2504 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
109. La parte non utilizzata dello stanziamento autorizzato a favore del Fondo regionale per la protezione civile dall'articolo 13, comma 31, della legge regionale 25/1999, per la partecipazione alle iniziative umanitarie nel Kosovo, ammontante a lire 756.543.155, è destinata alla realizzazione di interventi di protezione civile di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
110. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alle foreste, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, sono definiti i beni immobili e mobili del patrimonio regionale, inerenti al Centro polivalente della Carnia in comune di Paluzza, dell'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP), da attribuire alla Direzione regionale delle foreste.
111. Il personale dell'IRFoP, in servizio presso il Centro polivalente della Carnia in comune di Paluzza, è assegnato dall'1 settembre 2001 alla Direzione regionale delle foreste.
112. La Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, della legge regionale 10/2001, a istituire, in Comune di Paluzza, un Centro servizi per le foreste e le attività della montagna, posto alle dipendenze della Direzione regionale delle foreste, per fornire, nei settori forestale, naturalistico, ambientale, faunistico, dell'agricoltura e dello sviluppo territoriale della montagna, a soggetti pubblici e privati anche extraregionali, servizi aventi finalità di attività formativa, nonché di foresteria, di segreteria e di ogni altra attività necessaria per l'utilizzo da parte di terzi del Centro medesimo. Il Centro utilizza i beni mobili, immobili e il personale di cui ai commi 110 e 111.
113. Per la gestione del Centro è istituito il Fondo regionale per i servizi forestali, di seguito denominato Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, nonché dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7. Le modalità di gestione del Fondo possono essere stabilite con apposito regolamento.
114.  
( ABROGATO )
114 bis. La Giunta regionale definisce periodicamente gli indirizzi per l'attività del Centro. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Servizio competente in materia di gestione forestale presenta alla Giunta regionale apposita relazione sull'attività svolta dal Centro.
114 ter.  
( ABROGATO )
115. Per le finalità previste dal comma 112 è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico dell'unità previsionale di base 7.1.23.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3102 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Autorità portuale di Trieste contributi annui per la durata di dieci anni destinati a coprire le spese in conto capitale e in conto interessi sostenute a fronte di mutui da stipulare con istituti di credito per la progettazione e la realizzazione di opere di ordinaria e straordinaria manutenzione dei bacini e delle banchine e per la manutenzione e acquisizione di infrastrutture a esse attinenti nel comprensorio cantieristico dell'ex Arsenale triestino San Marco.
117. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina preventivamente le condizioni relative ai mutui da stipulare. I contributi di cui al comma 116 sono concessi con le modalità previste dalla legge regionale 46/1986 ed erogati a inizio dei lavori; eventuali proroghe o fissazione di termini diversi da quelli previsti dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 46/1986 sono concessi solo per motivate circostanze da parte dell'organo concedente il contributo. La domanda di concessione dei contributi è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci.
118. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare fideiussioni a garanzia dei mutui di cui al comma 116. Le domande di concessione delle fideiussioni sono presentate alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci, corredate dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. La concessione della fideiussione è disposta con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e ai trasporti, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze.
119. Per le finalità previste dal comma 116 è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 1.500 milioni annui a decorrere dall'anno 2001, con l'onere di lire 4.500 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.25.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3782 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2010 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
120. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 118 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1545 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
121. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Terminal Intermodal di Trieste Fernetti SpA un contributo decennale di lire 500 milioni annui per la realizzazione di un programma di interventi volto al completamento funzionale e alla messa in sicurezza delle opere, impianti e attrezzature dell'autoporto di Fernetti.
122. Il contributo di cui al comma 121 può essere anche destinato a coprire le spese in linea capitale e interessi, sostenute dalla società a fronte di un mutuo da stipulare con istituti di credito autorizzati per la realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 121. Le condizioni relative al mutuo da contrarsi sono determinate in via preventiva dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria a fronte dell'operazione di mutuo di cui al presente comma.
123. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 121 è presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto merci, corredata dei seguenti documenti:
a) deliberazione dell'organo competente, divenuta esecutiva, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo diretto alla realizzazione delle iniziative e al conseguimento del contributo;
b) relazione illustrativa delle iniziative, con il preventivo sommario della spesa occorrente e l'indicazione dei mezzi di finanziamento.
124. Per le modalità di erogazione e rendicontazione trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 46/1986. Nel caso di mutuo, si provvede all'erogazione previa presentazione del relativo contratto stipulato dalla società sulla base del piano di ammortamento e alle scadenze dal medesimo fissate.
125. Per le finalità previste dal comma 121 è autorizzato un limite di impegno decennale di lire 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2002, con l'onere di lire 1.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.25.2.100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3867 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2004 al 2011 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
126. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 122 fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1545 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
127. Nell'ambito del disposto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 ottobre 1998, n. 366, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni provinciali e comunali richiedenti contributi per la mobilità ciclistica e la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati.
128. Per le finalità di cui al comma 127 è autorizzata la spesa di lire 570.213.000 per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.4.25.2.2102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3625 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fronte delle risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 11 della legge 366/1998, quale prima annualità del limite di impegno ivi previsto.
129. Per le finalità previste dal comma 127, a fronte delle ulteriori assegnazioni disposte dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 366/1998, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2001 un mutuo della durata di anni quattordici dell'ammontare presuntivo di lire 5.000 milioni o del diverso importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento del mutuo non superiore a lire 570.213.000, corrispondenti al contributo statale annuo di cui all'articolo 11 della legge 366/1998.
130. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 129.
131. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui ai commi 128 e 132 sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità; gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui al comma 129 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.
132. Per le finalità previste dal comma 127 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.4.25.2.2102 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3999 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
133. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 129 è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.982.982.000, suddivisa in ragione di lire 570.213.000 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2014, rispettivamente ripartita in quota capitale e interessi come di seguito indicato:
a) relativamente alla quota capitale:
1) lire 221.724.694 per l'anno 2001;
2) lire 237.245.422 per l'anno 2002;
3) lire 253.852.602 per l'anno 2003;
4) lire 271.622.285 per l'anno 2004;
5) lire 290.635.844 per l'anno 2005;
6) lire 310.980.354 per l'anno 2006;
7) lire 332.748.978 per l'anno 2007;
8) lire 356.041.406 per l'anno 2008;
9) lire 380.964.304 per l'anno 2009;
10) lire 407.631.806 per l'anno 2010;
11) lire 436.166.032 per l'anno 2011;
12) lire 466.697.655 per l'anno 2012;
13) lire 499.366.490 per l'anno 2013;
14) lire 534.322.128 per l'anno 2014;
per un ammontare complessivo di lire 5.000 milioni;
b) relativamente alla quota interessi:
1) lire 348.488.306 per l'anno 2001;
2) lire 332.967.578 per l'anno 2002;
3) lire 316.360.398 per l'anno 2003;
4) lire 298.590.715 per l'anno 2004;
5) lire 279.577.156 per l'anno 2005;
6) lire 259.232.646 per l'anno 2006;
7) lire 237.464.022 per l'anno 2007;
8) lire 214.171.594 per l'anno 2008;
9) lire 189.248.696 per l'anno 2009;
10) lire 162.581.194 per l'anno 2010;
11) lire 134.046.968 per l'anno 2011;
12) lire 103.515.345 per l'anno 2012;
13) lire 70.846.510 per l'anno 2013;
14) lire 35.890.872 per l'anno 2014;
per un ammontare complessivo di lire 2.982.982.000.
134. L'onere complessivo di lire 1.710.639.000, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate nella misura di lire 570.213.000 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003 dal comma 133, lettere a) e b), fa carico per lire 712.822.718, suddivise in ragione di lire 221.724.694 per l'anno 2001, di lire 237.245.422 per l'anno 2002 e di lire 253.852.602 per l'anno 2003, all'unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1585 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente per lire 997.816.282, suddivise in ragione di lire 348.488.306 per l'anno 2001, di lire 332.967.578 per l'anno 2002 e di lire 316.360.398 per l'anno 2003, all'unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1566 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Le quote autorizzate per gli anni dal 2004 al 2014 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
135. In relazione alla definizione, all'atto della stipula del mutuo di cui al comma 129, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 7/1999.
136. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare i lavori di asfaltatura del tratto di strada provinciale Sauris di Sopra - Casera Razzo, ricadente nei confini amministrativi della Regione Veneto, finalizzati ad assicurare la percorribilità turistica del collegamento stradale interregionale tra la strada statale n. 52 Carnica e la strada statale n. 465 di S. Canciano.
137. Ai fini previsti dal comma 136, per la regolamentazione dei rapporti tra la Provincia di Belluno e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è stipulata apposita convenzione che definisce l'intervento da realizzare, le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori e la compartecipazione finanziaria regionale che non può superare il 50 per cento della spesa. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento di cui al comma 136 sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio della viabilità.
138. Gli oneri di cui al comma 136, valutati in lire 500 milioni per l'anno 2001 sono posti a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3671 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
139. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, con riserva di rivalsa a carico dell'Ente nazionale per le strade (ANAS), alle spese necessarie per il completamento dei lavori di costruzione del collegamento autostradale Sistiana-Opicina-Padriciano con diramazione Opicina-Fernetti, assunti in concessione dall'ANAS stessa ai sensi della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 53, nel limite di lire 3.500 milioni.
140. Per le finalità previste dal comma 139, è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3729 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
141. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province di Udine e Pordenone un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, finalizzato all'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria necessari per assicurare la percorribilità delle strade già definite di interesse turistico ai sensi della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 32.
142. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 7/2000 sono stabiliti i criteri di concessione e le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 141.
143. Per le finalità di cui al comma 141 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.25.2.183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3740 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
144.  
( ABROGATO )
145.  
( ABROGATO )
146. La Direzione regionale delle foreste, tramite il Servizio del Corpo forestale regionale, in relazione all'attribuzione della qualifica di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria assegnata al personale facente parte del Corpo forestale regionale ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 13/1998, e della qualifica di agente di pubblica sicurezza assegnata al medesimo personale ai sensi dell'articolo 56 della medesima legge regionale 53/1981, come sostituito dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 13/1998, provvede alle spese connesse all'esercizio di tali funzioni a carico dell'unità previsionale di base 52.3.23.1.684 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3080 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
147. All'articolo 21, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, le parole <<Il canone di concessione relativo agli alloggi con funzioni di servizio annessi alle stazioni forestali in uso al personale in divisa del Corpo forestale regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Il canone di concessione relativo agli alloggi annessi alle stazioni forestali in uso al personale del Corpo forestale regionale>>.
148. Ai fini di cui al comma 147, la Direzione regionale delle foreste, di concerto con la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, adegua il regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 11 novembre 1975, n. 69, come sostituito dall'articolo 21, comma 8, della legge regionale 3/1998.
149.  
( ABROGATO )
150. All'articolo 4, comma 82, della legge regionale 2/2000, le parole <<della banchina nel primo lato della darsena>> sono sostituite dalle seguenti: <<, per lotti funzionali, della darsena e relativi piazzali di calata>>.
151. Il Comune di Trieste è autorizzato a riferire le quote dei contributi concessi al medesimo, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come modificato dall'articolo 12, comma 29, della legge regionale 10/1997, per la gestione e la manutenzione della Grande viabilità di Trieste, eccedenti le specifiche spese effettivamente sostenute dal Comune stesso alle corrispondenti spese sostenute nel periodo antecedente l'emanazione della richiamata norma e comunque rimaste a suo carico.
152.  
( ABROGATO )
153. Al fine di conservare la memoria storica della catastrofe che ha interessato il Friuli nel 1976, di attivare la sensibilità della popolazione sulla necessità della prevenzione in una zona ad alto rischio sismico, di valorizzare le notevoli e preziose esperienze maturate in ogni campo durante l'emergenza e la successiva ricostruzione, di raccogliere e sviluppare le conoscenze più aggiornate nel campo sismico, l'Amministrazione regionale affida all'Associazione dei Sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, l'organizzazione, l'allestimento e la gestione in comune di Venzone di un laboratorio-mostra sul terremoto e la ricostruzione.
154. La cura dell'organizzazione e dell'allestimento del laboratorio-mostra è affidata all'Associazione dei Sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che vi provvede d'intesa con l'Amministrazione comunale di Venzone e con la responsabilità scientifica dell'Università degli studi di Udine.
155. La gestione del laboratorio - mostra, ad avvenuto allestimento del medesimo, è affidata all'Associazione dei Sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, di concerto con l'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e, nel caso l'Associazione predetta dovesse per qualsiasi motivo venire meno o rinunciare alla gestione, al Comune di Venzone.
156. Per le finalità previste dal comma 153 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Venzone un finanziamento straordinario di lire 250 milioni per l'anno 2001 per l'impianto e l'allestimento del laboratorio - mostra. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 17.3.42.2.300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5740 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
157. In relazione all'articolazione della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici negli uffici periferici delle Direzioni provinciali, con le attribuzioni previste dall'articolo 123, comma 2, delle legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, i limiti di impegno iscritti nell'unità previsionale di base 8.1.24.2.159, con riferimento al capitolo 3255 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono rideterminati nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 8.1.24.2.771, 8.1.24.2.772 e 8.1.24.2.773 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento, rispettivamente, ai capitoli 121, 122 e 123 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi come indicate nella Tabella D allegata alla presente legge, per gli importi annui ivi indicati, avuto riguardo alle attribuzioni di competenza in merito di ciascuna Direzione provinciale. Le variazioni di spesa successive al triennio gravano sulle unità previsionali di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
158. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, con esclusione di quelli indicati al comma 157, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Comma 112 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 21/2001
2Vedi la disciplina transitoria del comma 112, stabilita da art. 12, comma 2, L. R. 21/2001
3Comma 113 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 21/2001
4Comma 114 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 21/2001
5Comma 114 bis aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 21/2001
6Comma 114 ter aggiunto da art. 12, comma 1, L. R. 21/2001
7Integrata la disciplina del comma 22 da art. 6, comma 73, L. R. 3/2002
8Comma 25 bis aggiunto da art. 6, comma 78, L. R. 3/2002
9Parole sostituite al comma 116 da art. 9, comma 81, L. R. 3/2002
10Integrata la disciplina del comma 65 da art. 15, comma 20, L. R. 13/2002
11Comma 65 bis aggiunto da art. 15, comma 19, L. R. 13/2002
12Parole sostituite al comma 48 da art. 16, comma 24, L. R. 13/2002
13Parole aggiunte al comma 113 da art. 19, comma 13, L. R. 13/2002
14Parole sostituite al comma 100 da art. 4, comma 11, L. R. 23/2002
15Comma 48 sostituito da art. 5, comma 85, L. R. 1/2003
16Comma 49 sostituito da art. 5, comma 85, L. R. 1/2003
17Comma 50 sostituito da art. 5, comma 85, L. R. 1/2003
18Integrata la disciplina del comma 4 da art. 11, comma 6, L. R. 6/2003
19Parole soppresse al comma 5 da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
20Comma 6 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
21Comma 7 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
22Comma 8 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
23Parole soppresse al comma 25 bis da art. 12, comma 2, L. R. 12/2003
24Parole sostituite al comma 99 da art. 4, comma 22, L. R. 1/2004
25Parole sostituite al comma 114 bis da art. 3, comma 1, L. R. 18/2004
26Parole sostituite al comma 114 ter da art. 3, comma 1, L. R. 18/2004
27Comma 99 abrogato da art. 4, comma 23, L. R. 1/2005
28Comma 100 abrogato da art. 4, comma 23, L. R. 1/2005
29Integrata la disciplina del comma 61 da art. 12, comma 1, L. R. 24/2005
30Integrata la disciplina del comma 65 da art. 12, comma 1, L. R. 24/2005
31Integrata la disciplina del comma 16 da art. 6, comma 52, L. R. 2/2006
32Integrata la disciplina del comma 56 da art. 6, comma 90, L. R. 2/2006
33Comma 24 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
34Comma 25 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
35Comma 25 bis abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
36Comma 26 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
37Comma 27 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
38Comma 28 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
39Integrata la disciplina del comma 13 da art. 5, comma 50, L. R. 1/2007
40Integrata la disciplina del comma 22 da art. 5, comma 104, L. R. 1/2007
41Derogata la disciplina del comma 65 da art. 5, comma 95, L. R. 1/2007
42Parole sostituite al comma 113 da art. 90, comma 1, L. R. 9/2007
43Comma 114 sostituito da art. 90, comma 3, L. R. 9/2007
44Comma 29 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
45Comma 69 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
46Comma 72 abrogato da art. 77, comma 1, L. R. 21/2007 , a decorrere dall'1 gennaio 2008, come stabilito dall'art. 76, comma 1, della medesima L.R. 21/2007.
47Parole sostituite al comma 16 da art. 4, comma 39, L. R. 22/2007 , a seguito dell'abrogazione del comma 39 dell'art. 4, L.R. 22/2007.
48Comma 144 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
49Comma 145 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
50Comma 152 abrogato da art. 44, comma 1, L. R. 23/2007
51Parole sostituite al comma 16 da art. 3, comma 32, L. R. 30/2007
52Vedi la disciplina transitoria del comma 99, stabilita da art. 3, comma 11, L. R. 30/2007
53Comma 114 ter abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 nel testo modificato da art. 5, comma 95, L. R. 30/2007
54Comma 99 interpretato da art. 3, comma 21, L. R. 9/2008
55Comma 100 interpretato da art. 3, comma 21, L. R. 9/2008
56Integrata la disciplina del comma 39 da art. 4, comma 4, L. R. 9/2008
57Parole sostituite al comma 4 da art. 27, comma 1, L. R. 11/2009
58Parole sostituite al comma 5 da art. 27, comma 2, L. R. 11/2009
59Comma 5 bis aggiunto da art. 27, comma 3, L. R. 11/2009
60Comma 99 interpretato da art. 4, comma 22, L. R. 12/2009
61Comma 100 interpretato da art. 4, comma 22, L. R. 12/2009
62Integrata la disciplina del comma 30 da art. 5, comma 70, L. R. 12/2009
63Integrata la disciplina del comma 31 da art. 5, comma 70, L. R. 12/2009
64Integrata la disciplina del comma 32 da art. 5, comma 70, L. R. 12/2009
65Integrata la disciplina del comma 88 da art. 15, comma 13, L. R. 12/2009
66Vedi la disciplina transitoria del comma 100, stabilita da art. 3, comma 11, L. R. 30/2007 nel testo modificato da art. 3, comma 23, L. R. 24/2009
67Comma 97 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
68Comma 98 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
69Vedi la disciplina transitoria del comma 99, stabilita da art. 3, comma 33, L. R. 22/2010
70Vedi la disciplina transitoria del comma 100, stabilita da art. 3, comma 33, L. R. 22/2010
71Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 31, L. R. 11/2011
72Vedi la disciplina transitoria del comma 113, stabilita da art. 13, comma 32, L. R. 11/2011
73Comma 114 abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 11/2011
74Comma 114 bis sostituito da art. 13, comma 37, lettera b), L. R. 11/2011
75Derogata la disciplina del comma 60 da art. 170, comma 1, L. R. 26/2012
76Integrata la disciplina del comma 16 da art. 1, comma 5, L. R. 10/2015
77Integrata la disciplina del comma 112 da art. 3, comma 6, L. R. 20/2015
78Integrata la disciplina del comma 4 da art. 11, comma 5, L. R. 1/2016
79Integrata la disciplina del comma 4 da art. 21, comma 2, L. R. 1/2016
80Parole sostituite al comma 4 da art. 48, comma 1, L. R. 1/2016
81Comma 4 bis aggiunto da art. 48, comma 2, L. R. 1/2016
82Parole aggiunte al comma 9 da art. 48, comma 3, L. R. 1/2016
83Comma 16 abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
84Comma 17 abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
85Comma 18 abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
86Comma 19 abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
87Comma 20 abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
88Comma 21 abrogato da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016.
89Comma 94 abrogato da art. 37, comma 1, lettera v), L. R. 34/2017
90Comma 149 abrogato da art. 23, comma 1, lettera j), L. R. 17/2019 , con effetto dall'1/1/2020.