LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/02/2001
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
170.02 - Tributi

Art. 3
 (Trasferimento al sistema delle Autonomie locali)
1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci degli Enti locali mediante devoluzione delle quote fisse delle compartecipazioni, indicate al comma 2, ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale.
2. Per l'anno 2001 le quote delle compartecipazioni sono come di seguito determinate:
a) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
b) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996;
c) due decimi della compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della legge 457/1984, e modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 662/1996.
3. La devoluzione delle quote di compartecipazione di cui al comma 2, il cui ammontare per l'anno 2001 è determinato in lire 734.000 milioni, incrementata dell'assegnazione straordinaria di lire 30.412.753.599, è disposta:
a) per lire 643.012.753.599 a titolo di assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale 2/1993; a titolo di assegnazione di fondi in attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali; di tale somma, l'importo di lire 21.655.463.851 è assegnato quale riconoscimento dell'aumento dei costi dovuti all'inflazione, e quale compensazione delle operazioni di commutazione di cui ai commi 16 e 17;
b) per lire 10.000 milioni a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, relativamente al contratto già stipulato;
c) per lire 10.000 milioni a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, ai sensi dell'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente ai contratti da stipularsi;
d) lire 75.000 milioni, alle Province e ai Comuni, a titolo di compartecipazione al gettito IRAP;
e) lire 4.400 milioni, ai Comuni, per l'incentivazione della costituzione di unioni;
f) lire 5.000 milioni, ai Comuni, per il finanziamento di progetti per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica;
g) lire 9.000 milioni, ai Comuni, per il finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell'obbligo;
h) lire 2.000 milioni, ai Comuni ad economia turistica;
i) lire 2.000 milioni, ai Comuni, per far fronte a situazioni particolari;
l) lire 4.000 milioni, alle Provincie, per il finanziamento previsto dall'articolo 32 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come da ultimo sostituito dal comma 53.
4. Le assegnazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e da d) a l), sono attribuite agli Enti locali, per l'anno 2001, nella seguente misura:
a) alle Province lire 125.387.987.103;
b) ai Comuni lire 613.712.635.336;
c) alle Comunità montane lire 13.743.010.210, di cui lire 5.000 milioni accantonate per il loro riordino;
d) alla Comunità collinare del Friuli lire 1.569.120.950.
5. Le assegnazioni attribuite alle Province, ai sensi del comma 4, lettera a), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di lire 115.250.674.053, da ripartire in misura proporzionale alle somme trasferite alle stesse per l'anno 2000 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e dell'articolo 2, comma 40, della stessa legge regionale 2/2000, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge regionale 13/2000, detratta la quota assegnata alle medesime ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge regionale 2/2000, con vincolo di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al gettito, per l'anno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI, con vincolo, altresì, di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al maggior gettito, per l'anno 2000, derivante dall'applicazione dell'aliquota di lire 18 per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/1989, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 133/1999; l'importo di lire 4.274.406.684 è assegnato quale riconoscimento dell'aumento dei costi dovuti all'inflazione, e quale compensazione delle operazioni di commutazione di cui al comma 16;
b) un fondo di lire 1.137.313.050, da assegnare, per l'anno 2001, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato; il riparto è determinato in misura pari all'assegnazione attribuita, ai sensi dell'articolo 2, commi 31 e 32, della legge regionale 2/2000, agli Enti medesimi nell'anno 2000; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione;
c) un fondo di lire 5.000 milioni, relativo alle quote del gettito dell'IRAP, da ripartire in misura pari alle somme trasferite alle medesime Province, nell'anno 2000, allo stesso titolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 4, con l'incremento del tasso programmato di crescita del prodotto interno lordo nazionale riferito all'anno 2001, come indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione;
d) un fondo di lire 4.000 milioni, da assegnare per l'anno 2001, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 30/1987, come da ultimo sostituito dal comma 53, da ripartirsi tra le Province con i criteri di cui al medesimo articolo 32, comma 2, della legge regionale 30/1987, come da ultimo sostituito dal comma 53.
6. Le assegnazioni attribuite ai Comuni, ai sensi del comma 4, lettera b), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di lire 512.623.343.846, da ripartire in misura proporzionale alle somme trasferite agli stessi per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), e comma 40, della legge regionale 2/2000, detratta la quota assegnata ai medesimi ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge regionale 2/2000, con vincolo di commutazione in entrata del pagamento di un ammontare pari al maggior gettito derivante dall'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/1989, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 133/1999, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni; nel riferimento alle somme trasferite per l'anno 2000 a ciascun Comune, quelle disposte per le finalità di cui al punto 1 della deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2000, n. 1854, adottata in attuazione dell'articolo 2, comma 7, lettera b), della legge regionale 2/2000, sono considerate limitatamente alle quote pertinenti l'anno 2000; l'importo di lire 17.381.057.167 è assegnato quale riconoscimento dell'aumento dei costo dovuti all'inflazione, e quale compensazione delle operazioni di commutazione di cui al comma 17;
b) un fondo di lire 8.689.291.490, da assegnare, per l'anno 2001, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato; il riparto è determinato in misura pari all'assegnazione attribuita, ai sensi dell'articolo 2, commi 31 e 32, della legge regionale 2/2000, agli Enti medesimi nell'anno 2000; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione;
c) un fondo di lire 70.000 milioni, relativo alle quote del gettito dell'IRAP, da ripartire in misura pari alle somme trasferite ai medesimi, nell'anno 2000, allo stesso titolo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 4/2000, con l'incremento del tasso programmato di crescita del prodotto interno lordo nazionale riferito all'anno 2001, come indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione;
d) un fondo di lire 4.400 milioni, da assegnare a titolo d'incremento dei trasferimenti di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), della legge regionale 2/2000, per i Comuni che hanno costituito, entro il 31 ottobre 2000, un'unione ai sensi dell'articolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, nel rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 2, comma 19, della legge regionale 2/2000, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, della legge regionale 13/2000; il riparto è determinato, previa trasmissione dell'atto costitutivo e dello statuto dell'unione alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, con priorità per i Comuni che hanno costituito un'unione entro il 31 marzo 2000, ai sensi dei commi 20, 21 e 22; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione;
e) un fondo di lire 5.000 milioni, a titolo di concorso per il perseguimento dell'obiettivo dell'elaborazione di una moderna strategia di rassicurazione della comunità civica a fronte di una crescente alterazione e degrado del tessuto sociale, da ripartire ai sensi dei commi 24, 25 e 29; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione e a domanda da parte degli Enti interessati;
f) un fondo di lire 9.000 milioni, da ripartire in base alla popolazione scolastica riferita all'anno scolastico 1999/2000, riservato al finanziamento degli interventi di competenza comunale in materia di diritto allo studio nella scuola dell'obbligo, come previsto ai sensi dell'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, come da ultimo modificato dall'articolo 84, comma 1, della legge regionale 1/1998; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione; la quota di tale fondo, assegnata a ciascun Comune, eventualmente residuata dopo aver soddisfatto tutti gli interventi previsti, può essere destinata a finanziare altre spese di competenza comunale;
g) un fondo di lire 2.000 milioni, da assegnare ai Comuni ad economia turistica, nei quali si registri un numero di turisti residenziali, nell'anno, pari ad almeno dieci volte il numero della popolazione residente nel territorio comunale; il riparto è determinato in proporzione alla popolazione turistica riferita all'anno 2000; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione entro il mese di giugno 2001;
h) un fondo di lire 2.000 milioni per le situazioni particolari; le finalità e i criteri per la ripartizione del fondo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituito dall'articolo 71, comma 1, della legge regionale 7/2000.
7. Le assegnazioni attribuite alle Comunità montane, ai sensi del comma 4, lettera c), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di lire 8.664.725.570, da attribuire in misura proporzionale all'ammontare delle assegnazioni concesse a ciascuna di esse ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera c), e comma 28, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, nonché ai sensi dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 25/1999;
b) un fondo di lire 78.284.640, da assegnare, per l'anno 2001, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato; il riparto è determinato in misura pari all'assegnazione attribuita, ai sensi dell'articolo 2, commi 31 e 32, della legge regionale 2/2000, agli Enti medesimi nell'anno 2000; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a operare, sulle assegnazioni di cui al comma 7, lettera a), gli aumenti e le detrazioni necessarie per compensare rispettivamente le minori e maggiori assegnazioni, attribuite nel 2000 a ciascuna Comunità montana, rispetto a quanto sarebbe spettato alle stesse, qualora fosse stato applicato, anche per il citato anno 2000, il criterio di riparto previsto dal comma 7, lettera a).
9. Le assegnazioni attribuite alla Comunità collinare del Friuli, ai sensi del comma 4, lettera d), sono suddivise nei seguenti fondi:
a) un fondo di lire 1.552.294.760, limitatamente all'assegnazione di cui al comma 3, lettera a), relativa all'attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e per le finalità della legge regionale 10/1988, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali;
b) un fondo di lire 16.826.190, da assegnare, per l'anno 2001, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della legge regionale 13/1998, relativamente al contratto già stipulato; il riparto è determinato in misura pari all'assegnazione attribuita, ai sensi dell'articolo 2, commi 31 e 32, della legge regionale 2/2000, agli Enti medesimi nell'anno 2000; l'erogazione è disposta in un'unica soluzione.
10. Le assegnazioni di lire 10.000 milioni, di cui al comma 3, lettera c), a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, sono concesse, in un'unica soluzione, secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, avuto riguardo al personale in ruolo presso gli Enti medesimi alla data di entrata in vigore della presente legge e alle relative qualifiche funzionali di appartenenza.
11. Ai Comuni, la cui popolazione sia inferiore a quindicimila abitanti, nonché alle Comunità montane, le somme trasferite ai sensi dei commi precedenti, qualora non diversamente disposto, sono erogate in due rate, di cui la prima entro il mese di marzo e la seconda entro il mese di giugno; agli altri Enti locali, qualora non diversamente disposto, l'erogazione è disposta in quattro rate, di cui l'ultima entro il mese di novembre.
12. Ai Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti, i trasferimenti determinati ai sensi del comma 6, lettera a), sono decurtati del 10 per cento in sede di liquidazione dell'ultima rata per quelli che non svolgano in modo coordinato e continuativo almeno tre tra le funzioni e i servizi di loro competenza, attraverso convenzioni con altri Comuni, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o attraverso altri Enti locali, intendendosi che le funzioni e i servizi sono svolti in modo continuativo qualora le relative forme di collaborazione risultino operanti prima del 31 marzo di ciascun anno.
13. Per le finalità previste dal comma 3, lettere da a) ad e) e da g) a l), è autorizzata la spesa di lire 759.412.753.599 per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
14. Per le finalità previste dal comma 3, lettera f), è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 33.1.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4140 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. Con riferimento all'anno 2001, l'Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 506/1999, e dei conseguenti maggiori gettiti affluiti ai bilanci provinciali, corrispondente al gettito, per l'anno 1998, della soppressa imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA) di cui alla legge 952/1977, al netto dei compensi riconosciuti all'ACI, sulle assegnazioni di cui al comma 4, lettera a), disposte a valere sull'autorizzazione di spesa, di cui al comma 13, destinate alle Province. A tal fine, a valere sull'autorizzazione medesima, il pagamento dell'importo di lire 21.960.855.640 è disposto, con vincolo di commutazione in entrata, sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1040 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
16. Con riferimento all'anno 2001, l'Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica, corrispondente al maggior gettito per il 2000, derivante dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh dell'addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/1989, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 133/1999, sulle assegnazioni di cui al comma 4, lettera a), disposte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, destinate alle Province. A tal fine, a valere sull'autorizzazione medesima, il pagamento, sino a concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2000, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1041 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
17. Con riferimento all'anno 2001, l'Amministrazione regionale procede al recupero della quota dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, corrispondente alla somma del maggior gettito, per l'anno 2000, derivante dall'applicazione delle aliquote di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), del decreto legge 511/1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/1989, come sostituito dall'articolo 10, comma 9, della legge 133/1999, e delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 133/1999, diminuita del mancato gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle abitazioni, sulle assegnazioni di cui al comma 6, lettera a), disposte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, destinate ai Comuni. A tal fine, a valere sull'autorizzazione medesima, il pagamento, sino a concorrenza dell'importo accertato al 31 dicembre 2000, è disposto con vincolo di commutazione in entrata sull'unità previsionale di base 3.6.834 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1042 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
18. Le commutazioni in entrata di cui ai commi 15, 16 e 17 sono applicate in sede di erogazione dell'ultima rata.
19. Le annualità relative ai limiti di impegno a favore delle Province, previsti dall'articolo 1, comma 8, lettera b), della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, dall'articolo 1, comma 7, lettera b), della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, dall'articolo 1, commi 21 e 23, della legge regionale 4/1999 e dall'articolo 2, comma 35, della legge regionale 2/2000, sono erogate in un'unica soluzione.
20. L'incremento dei trasferimenti ai Comuni, previsto dal comma 6, lettera d), è determinato nella misura del 12 per cento per i Comuni montani, con priorità per quelli facenti parte di unioni costituite almeno per il 50 per cento da Comuni montani aventi popolazione inferiore o pari a 1000 abitanti, e nella misura del 10 per cento per i Comuni non montani, con priorità per quelli facenti parte di unioni costituite almeno per il 50 per cento da Comuni non montani aventi popolazione inferiore o pari a 1500 abitanti, ferma restando la priorità di cui al comma 6, lettera d).
21. Per le finalità di cui al comma 20, il fondo di lire 4.400 milioni, è destinato, per lire 3.580 milioni, a favore dei Comuni montani e, per lire 820 milioni, a favore di quelli non montani.
22. In caso di insufficienza del fondo di cui al comma 21, l'incremento da assegnare a ciascun Comune, nel rispetto delle prefissate priorità, è proporzionalmente ridotto.
23. Con la legge finanziaria del 2002 sono definiti gli stanziamenti relativi all'incentivazione delle unioni che si costituiranno entro il 31 ottobre 2001.
24. Il fondo di cui al comma 6, lettera e), è concesso alle Amministrazioni che hanno individuato aree territoriali a rischio per la sicurezza dei cittadini, con l'elaborazione di piani mirati alla prevenzione, anche sulla base di microprogetti presentati da enti, istituzioni, associazioni di volontariato e comitati presenti sul territorio comunale fatti propri dal Comune stesso, che prevedono l'utilizzo di solo personale volontario, adeguatamente preparato, che non dovrà essere dotato di armi di alcun genere e tipo.
25. Il finanziamento è destinato alla formazione dei volontari, all'acquisto di strumenti di riconoscimento degli stessi, di strumenti di rilevazione e di comunicazione, e di mezzi di trasporto, necessari per lo svolgimento delle attività programmate, da assegnare in comodato al personale volontario, nonché per il concorso, da parte dei Comuni nelle spese che i cittadini meno abbienti incontrano per la riparazione di eventuali danni materiali, derivanti da fatti di microcriminalità e per il sostegno psicologico ai cittadini danneggiati dai fatti medesimi. Le attività dei volontari saranno svolte in coordinamento con quelle della polizia municipale.
26.  
( ABROGATO )
27. Le spese derivanti dalla convenzione a carico dell'Amministrazione regionale sono gestite mediante funzionario delegato. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento di cui al comma 26 sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio ispettivo e della polizia locale.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico della unità previsionale di base 15.1.10.1.2300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1735 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le priorità del riparto delle assegnazioni, nonché il termine di presentazione dell'istanza di contributo da parte degli Enti interessati.
30. Qualora gli stanziamenti sui fondi, di cui al comma 5, lettera c), e al comma 6, lettere c), d) ed e), dovessero risultare residuali dopo il riparto, previsto dai commi medesimi, sono assegnati, rispettivamente alle Province e ai Comuni, in proporzione alla popolazione, ed erogati in un'unica soluzione entro il mese di novembre.
31. Ai Comuni elencati nella Tabella H allegata alla presente legge sono assegnate, per l'anno 2001, le somme indicate a fianco di ciascuno di essi a titolo di concorso negli oneri per il personale inquadrato nei ruoli organici e soprannumerari, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, come da ultimo modificato dall'articolo 73, comma 4, della legge regionale 9/1999, e dell'articolo 11 della stessa legge regionale 40/1996, come modificato dall'articolo 138, comma 36, della legge regionale 13/1998, nonché dell'articolo 73 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.
32. L'utilizzazione delle somme trasferite agli Enti locali non è soggetta a rendicontazione, ma solo a verifica in sede d'esame del conto consuntivo di ciascun Ente da parte dell'organo regionale preposto al controllo sugli atti degli Enti. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.
33. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa complessiva di lire 557.725.000 per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1601 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
34. A favore del Comune di Visco viene disposta l'assegnazione di lire 68.069.000, in un'unica soluzione, quale rideterminazione dei trasferimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, e dall'allegato A della legge regionale 10/1997.
35. Qualora i trasferimenti previsti ai sensi dalla norma richiamata al comma 34 siano stati determinati in modo errato, non si fa luogo ad alcuna riduzione dei trasferimenti spettanti agli Enti locali. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.
36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di lire 68.069.000 per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1606 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
37. Al fine di sostenere l'azione delle Autonomie locali nella politica di sviluppo del territorio, la Regione promuove la realizzazione di programmi di opere pubbliche da parte di Comuni e Province, tramite il finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti, di seguito denominata Cassa.
38.  
( ABROGATO )
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in esecuzione delle convenzioni di cui al comma 38, a corrispondere alla Cassa la somma complessiva di lire 202.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2016.
40. Per l'accesso ai programmi di cui al comma 37 gli Enti locali interessati devono inoltrare apposita richiesta, corredata dal progetto di massima e dalla dichiarazione che l'opera è inserita nel programma triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, alla Direzione regionale delle autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della legge finanziaria regionale.
41. Gli interventi oggetto dei programmi di cui al comma 37 sono individuati, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle autonomie locali, di concerto con l'Assessore alle finanze, dalla Giunta regionale, che approva il programma di opere pubbliche ammesse al finanziamento e lo trasmette alla Cassa per la successiva erogazione dei finanziamenti.
42. L'individuazione delle opere effettuate con il programma è vincolante ai fini della concessione del finanziamento.
43. La rinuncia al mutuo ad avvenuta erogazione o l'anticipata estinzione del medesimo non comportano per l'Ente locale l'obbligo di restituzione alla Regione del beneficio fruito qualora, ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico, l'Ente locale attesti che il suddetto beneficio è stato utilizzato per l'opera oggetto del finanziamento. La Giunta regionale prende atto dell'attestazione dell'Ente locale e adotta le determinazioni necessarie. Gli eventuali oneri conseguenti all'estinzione o alla rinuncia, come quantificati dalla Cassa depositi e prestiti, restano a esclusivo carico dell'Ente locale.
44. Nell'ambito dei programmi di finanziamento:
a)   ( ABROGATA )
b) è riservato a favore dei Comuni l'importo complessivo di lire 250.000 milioni.
45.  
( ABROGATO )
46. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa complessiva di lire 202.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 13.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2016, con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.9.1.2850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e con l'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2004 al 2016 a carico delle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.
47. Ai Comuni che hanno costituito, entro il 31 gennaio 2000, un'unione, ai sensi dell'articolo 16, commi 36, 37, 38, 39 e 40, della legge regionale 25/1999, è assegnato per l'attività svolta nell'anno 2000, un trasferimento di lire 215 milioni; il riparto è determinato secondo le percentuali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2000, n. 2879, al netto di quanto già assegnato ai medesimi in sede di riparto del fondo di cui all'articolo 2, comma 7, lettera c), della legge regionale 2/2000. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale per le Autonomie locali - Servizio finanziario e contabile.
48. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa di lire 215 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1604 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
49.  
( ABROGATO )
50.  
( ABROGATO )
51.  
( ABROGATO )
52. Le Province e i Comuni iscrivono le assegnazioni previste dai commi 5, lettera c), e 6, lettera c), ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 4/2000, nel titolo I, Entrate tributarie, dei propri bilanci.
53.  
( ABROGATO )
54. All'articolo 2, comma 37, della legge regionale 2/2000, le parole <<Servizio finanziario e contabile>> sono sostituite dalle parole <<Servizio ispettivo e della polizia locale>>.
55. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B, allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 8 da art. 2, comma 2, L. R. 23/2001
2Integrata la disciplina del comma 40 da art. 2, comma 8, L. R. 23/2001
3Parole soppresse al comma 44 da art. 2, comma 6, L. R. 23/2001
4Integrata la disciplina del comma 37 da art. 3, comma 38, L. R. 3/2002
5Integrata la disciplina del comma 38 da art. 3, comma 38, L. R. 3/2002
6Integrata la disciplina del comma 39 da art. 3, comma 38, L. R. 3/2002
7Integrata la disciplina del comma 40 da art. 3, comma 38, L. R. 3/2002
8Integrata la disciplina del comma 41 da art. 3, comma 38, L. R. 3/2002
9Integrata la disciplina del comma 42 da art. 3, comma 38, L. R. 3/2002
10Integrata la disciplina del comma 43 da art. 3, comma 38, L. R. 3/2002
11Integrata la disciplina del comma 44 da art. 3, comma 38, L. R. 3/2002
12Integrata la disciplina del comma 45 da art. 3, comma 38, L. R. 3/2002
13Integrata la disciplina del comma 46 da art. 3, comma 38, L. R. 3/2002
14Comma 37 interpretato da art. 10, comma 10, L. R. 3/2002
15Comma 38 interpretato da art. 10, comma 10, L. R. 3/2002
16Comma 50 sostituito da art. 10, comma 2, L. R. 3/2002
17Comma 51 sostituito da art. 10, comma 3, L. R. 3/2002
18Integrata la disciplina del comma 26 da art. 5, comma 1, L. R. 4/2003
19Integrata la disciplina del comma 37 da art. 2, comma 10, L. R. 14/2003
20Integrata la disciplina del comma 41 da art. 2, comma 9, L. R. 14/2003
21Comma 26 abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
22Integrata la disciplina del comma 37 da art. 2, comma 26, L. R. 12/2006
23Comma 49 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
24Integrata la disciplina del comma 37 da art. 1, comma 90, L. R. 30/2007
25Vedi la disciplina transitoria del comma 38, stabilita da art. 1, comma 91, L. R. 30/2007
26Comma 38 abrogato da art. 1, comma 93, L. R. 30/2007
27Integrata la disciplina del comma 41 da art. 1, comma 61, L. R. 30/2007
28Comma 45 abrogato da art. 1, comma 93, L. R. 30/2007
29Vedi la disciplina transitoria del comma 41, stabilita da art. 10, comma 46, L. R. 9/2008
30Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 16, lettera b), L. R. 17/2008
31Vedi la disciplina transitoria del comma 50, stabilita da art. 11, comma 22, L. R. 24/2009
32Vedi la disciplina transitoria del comma 50, stabilita da art. 11, comma 6, L. R. 22/2010
33Vedi la disciplina transitoria del comma 38, stabilita da art. 13, comma 75, L. R. 18/2011
34Comma 43 sostituito da art. 10, comma 83, L. R. 27/2012
35Integrata la disciplina della lettera e) del comma 6 da art. 10, comma 42, L. R. 27/2014
36Integrata la disciplina del comma 37 da art. 21, comma 3, lettera b), L. R. 18/2015
37Comma 50 abrogato da art. 14, comma 4, L. R. 20/2015
38Comma 51 abrogato da art. 14, comma 4, L. R. 20/2015
39Comma 53 abrogato da art. 37, comma 1, lettera v), L. R. 34/2017