LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 settembre 2000, n. 18

Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  14/09/2000
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 3
 (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti
della spesa sanitaria e delle politiche sociali)
1. La revisione della vigente legislazione regionale in materia di assistenza ai soggetti anziani non autosufficienti, prevista dall'articolo 3, comma 28, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, deve tenere conto dei seguenti principi:
a) prevedere la partecipazione di soggetti privati al potenziamento della disponibilità di posti letto per anziani non autosufficienti nelle aree territoriali previste dalla programmazione regionale;
b) prevedere a seguito della riclassificazione delle residenze pubbliche, private sociali e private di mercato e dell'individuazione dei requisiti minimi strutturali funzionali e organizzativi prescritti per l'accoglimento di soggetti non autosufficienti, l'estensione dei benefici di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, agli utenti accolti nelle strutture, in possesso dei suddetti requisiti, facenti parte della rete delle residenze per anziani.

2. Nelle more dell'attuazione del progetto di revisione dell'offerta residenziale per anziani, gli stanziamenti aggiuntivi autorizzati dall'articolo 3, comma 15, al capitolo 4873, finalizzati al riequilibrio nella dotazione di posti letto per anziani non autosufficienti nei distretti delle Aziende per i servizi sanitari, sono riservati in via esclusiva a interventi di completamento, ampliamento, ristrutturazione, messa a norma di posti letto per anziani non autosufficienti facenti parte della rete residenziale attualmente esistente.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, convenzionate ai sensi della normativa regionale con le Aziende sanitarie regionali, un contributo straordinario di complessive lire 50 milioni per l'anno 2000 per sopperire agli oneri nei confronti degli Enti previdenziali per l'aggiornamento delle posizioni contributive del personale.
4. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 3 le organizzazioni di volontariato presentano alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio della finanza sanitaria, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda, corredata della documentazione comprovante i predetti oneri.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.233 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4545 (1.1.162.2.08.08) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione <<Contributo straordinario alle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario per sopperire agli oneri nei confronti degli Enti previdenziali per l'aggiornamento delle posizioni contributive del personale>> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 2000.
6. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai soggetti che gestiscono servizi residenziali per la tutela e l'integrazione delle persone con handicap grave, contributi per l'ampliamento di centri destinati all'accoglienza residenziale dei disabili gravi e gravissimi nella provincia di Pordenone.
7. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per l'anno 2001, a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4841 (2.1.242.3.08.07) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione <<Contributi per l'ampliamento di centri destinati all'accoglienza residenziale dei disabili gravi e gravissimi nella provincia di Pordenone>> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per l'anno 2001.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un primo contributo straordinario di lire 200 milioni alla Provincia di Pordenone per la ristrutturazione di un edificio da destinare a sede polivalente socio- educativa e occupazionale per portatori di handicap.
10. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4842 (2.1.233.3.08.07) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione <<Contributo alla Provincia di Pordenone per la ristrutturazione di un edificio da destinare a sede polivalente socio-educativa e occupazionale per portatori di handicap>> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2000.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Psico-Pedagogico Villa S. Maria della Pace di Medea un contributo straordinario in conto capitale di lire 150 milioni al fine di consentire il completamento dell'adeguamento delle proprie strutture alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica e superamento delle barriere architettoniche.
13. La richiesta per la concessione del contributo di cui al comma 12 è presentata alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti a individuare i costi degli interventi finanziabili. La concessione e l'erogazione dei contributi sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche e integrazioni. Sugli immobili per l'adeguamento dei quali sono concessi i contributi di cui al comma 12, è costituito vincolo quinquennale di destinazione d'uso.
14. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 13.2.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4843 (2.1.232.3.08.07) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione <<Contributo straordinario all'Istituto Psico-Pedagogico Villa S. Maria della Pace di Medea per il completamento dell'adeguamento delle proprie strutture alle normative vigenti in materia di antincendio, antinfortunistica e superamento delle barriere architettoniche>> e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2000.
15. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa.