LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 luglio 2000, n. 13

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  18/07/2000
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 15
 (Disposizioni in materia di patrimonio regionale e di
società a partecipazione regionale)
1. All'articolo 65, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, le parole da <<nonché>> a <<n. 2>> sono sostituite dalle parole <<nonché gli alloggi di proprietà regionale concessi per le finalità di cui alla legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, e gli alloggi non di servizio concessi ai soggetti di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 2/1971>>.
2. All'articolo 65, comma 2, della legge regionale 9/1999, le parole da <<locati>> a <<2/1971>> sono sostituite dalle parole <<di cui al comma 1 medesimo appartenenti al patrimonio immobiliare indisponibile della stessa Regione>>.
3. All'articolo 65, comma 5, della legge regionale 9/1999, le parole <<entro 12 mesi>> sono sostituite dalle parole <<entro 24 mesi>>.
4.
All'articolo 65 della legge regionale 9/1999, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
<<6 bis. L'ammontare dei canoni di concessione e di locazione relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e quello di stipula del contratto corrisposti all'Amministrazione regionale è considerato quale anticipazione sul prezzo di acquisto.>>.

5. I redditi lordi annui imponibili di cui all'articolo 21, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, sono assunti nel loro valore massimo per i nuclei familiari composti da non più di tre persone.
6. Per i nuclei familiari composti da un numero di persone superiore a tre, i redditi annui imponibili di cui al comma 5 sono ridotti del 10 per cento per ogni componente eccedente le tre unità.
7.
All'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, come modificato dall'articolo 8, commi 106 e 107, della legge regionale 2/2000, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Per la concessione in uso temporaneo dei beni immobili di cui al comma 5 l'Amministrazione regionale adotta apposito regolamento, sentita la competente Commissione consiliare.>>.

8. 
( ABROGATO )
(1)
9. 
( ABROGATO )
10. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/1999, dopo le parole <<mediante contratti>>, sono aggiunte le parole <<, e può avvalersi, altresì, di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a seguito di incarichi a dipendenti pubblici ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 387/1998>>.
11. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 2/1999, dopo la parola <<Tarvisio.>> è aggiunto il seguente periodo <<Al commissario spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio, anche con mezzo proprio, e delle altre spese documentate sostenute per lo svolgimento dell'incarico al di fuori del territorio regionale, calcolato con applicazione dei criteri stabiliti per i dipendenti regionali.>>.
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 11 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1482 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così integrata: dopo la parola <<indennità>> sono inserite le parole <<e il rimborso spese>>.
13.
All'articolo 8 della legge regionale 2/1999, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
<<1 bis. Gli eventuali oneri relativi ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2, comma 2, sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 5.>>.

14. In relazione al disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 2/1999, come inserito dal comma 13 del presente articolo, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/1999 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.2.681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1503 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. A seguito della trasformazione in società per azioni, anche in forma consortile, del Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale, prevista dall'articolo 98 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale della società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FINEST SpA mediante conferimento della propria partecipazione nel centro anzidetto, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile.
16. 
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Comma 8 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 2, L.R. 18/1996.
2Comma 9 sostituito da art. 2, comma 11, L. R. 13/2002
3Comma 9 abrogato da art. 7, comma 14, L. R. 14/2003
4Comma 16 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ff), L. R. 10/2012