LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 luglio 2000, n. 13

Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/07/2000
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 12
 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3/1999 in
materia di Consorzi di sviluppo industriale, alla legge
regionale 4/1999 in materia di promozione commerciale
all'estero, alla legge regionale 5/1994 in materia di
Mediocredito e interventi in materia di molluschicoltura)
1. All'articolo 3, comma 6, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, dopo le parole <<di approvazione sono indicati>> sono inserite le parole <<le aree e>>.
2. 
( ABROGATO )
(6)
3.
All'articolo 4 della legge regionale 3/1999, prima del comma 1, è inserito il seguente:
<<01. L'approvazione del piano territoriale infraregionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree e degli immobili indicati ai sensi dell'articolo 3, comma 6, e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.>>.

4. All'articolo 4, comma 2, della legge regionale 3/1999 le parole <<di cui al comma 1>> sono sostituite dalle parole <<di cui ai commi 01 e 1>>.
5. All'articolo 14, comma 5, della legge regionale 3/1999, dopo le parole <<ai sei mesi.>>, è aggiunto il seguente periodo <<Alternativamente la Giunta regionale può deliberare lo scioglimento del Consorzio e la nomina di un Commissario liquidatore.>>.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT contributi nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per incarichi professionali necessari alla redazione dei piani territoriali infraregionali e loro varianti come previsti dalla legge regionale 3/1999. Le domande vanno presentate entro il mese di aprile di ogni anno alla Direzione regionale dell'industria e, in sede di prima applicazione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in sede di prima applicazione sono ammesse a contributo anche le spese effettuate prima della presentazione della domanda, purché successive all'entrata in vigore della legge regionale 3/1999; sulla congruità delle spese viene sentito il parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale. L'erogazione del contributo ha luogo in ragione del 90 per cento a seguito dell'adozione del Piano, o di una sua variante, da parte del competente organo deliberante dell'Ente; il saldo viene liquidato a seguito dell'approvazione dei medesimi con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le domande vengono accolte sino ad esaurimento dei fondi disponibili, dando priorità a quelle che prevedono il minor intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale; le domande non accolte, totalmente o parzialmente, possono essere ammesse prioritariamente al riparto degli stanziamenti per gli anni successivi. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli interventi settoriali della Direzione regionale dell'industria.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.1.62.1.351 denominata <<Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT per incarichi professionali>>, di nuova istituzione nella funzione obiettivo 23 - programma 23.1 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7920 (2.1.156.2.10.28) di nuova istituzione alla rubrica n. 62 - Servizio degli interventi settoriali - spese correnti - con la denominazione <<Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT per incarichi professionali necessari per la redazione dei piani territoriali infraregionali e relative varianti>> e con lo stanziamento di lire 2.500 milioni per l'anno 2000.
8. All'onere di lire 2.500 milioni per l'anno 2000 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 23.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7942 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
9. All'articolo 8, comma 25, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: <<Con successiva convenzione, da stipularsi tra l'Amministrazione regionale e l'Istituto per il commercio con l'estero, sono fissate le azioni, i tempi e le modalità dei progetti derivanti dal suddetto accordo. Per l'attuazione di tali progetti l'Amministrazione regionale concede un contributo alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, o ad altri soggetti pubblici. I contributi sono concessi nella percentuale massima del 100 per cento e possono essere erogati in via anticipata fino ad un massimo del 70 per cento del contributo assegnato.
10. È autorizzato il rimborso anticipato di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA di proprietà dell'Amministrazione regionale per complessivi 25.000 milioni, a suo tempo acquistate ai sensi dell'articolo 130 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, per 23.950 milioni con scadenza originaria 30 giugno 2004 e ai sensi dell'articolo 164 della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 16/1996, per 1.050 milioni, con scadenza originaria 30 giugno 2004.
11. 
( ABROGATO )
(3)
12. 
( ABROGATO )
(4)
13.
All'articolo 130 della legge regionale 5/1994, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti "de minimis" alle imprese industriali per finalità diverse dagli investimenti.
1 ter. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui al comma 1 bis, sono stabilite nel rispetto della disciplina fissata dall'Unione Europea per gli aiuti "de minimis" con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria.>>.

14. All'articolo 130 della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 20, comma 15, della legge regionale 3/1998, al comma 2, le parole <<non inferiore al 30 per cento di quello sottoscritto>> sono sostituite dalle parole <<non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto>>.
15. All'articolo 164 della legge regionale 5/1994, al comma 1 bis, come introdotto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 16/1996, è abrogata la parola <<piccole>>.
16. Le risorse derivanti dall'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari di cui al comma 10, primo periodo, sono introitate dall'unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1306 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di lire 25.000 milioni per l'anno 2000.
17. Per le finalità di cui al comma 10, secondo periodo, è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno 2000.
18. Il predetto onere di lire 25.000 milioni per l'anno 2000 fa carico all'unità previsionale di base 23.2.9.2.299 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1354 (2.1.263.3.10.28) di nuova istituzione alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - spese d'investimento - con la denominazione <<Acquisto di obbligazioni dell'Istituto Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli- Venezia Giulia al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali, a particolare sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile>>.
19. All'onere di lire 25.000 milioni derivante dal comma 18 si provvede con l'entrata di pari importo prevista dal comma 16.
20. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 91, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.2.62.2.312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7792 (2.1.243.3.10.14) che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 62 - Servizio degli interventi settoriali - con la denominazione <<Contributo a fondo perduto alle imprese regionali proprietarie di impianti, autorizzati dalla legge 192/1977, per la depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, le quali abbiano sospeso o ridotto l'attività degli impianti predetti a causa della ridotta attività di produzione molluschicola in conseguenza dell'avversità ecologica dipendente dagli aggregati mucillaginosi in Adriatico nell'anno 1997>> e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni per l'anno 2000. Al predetto onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2 allegato al documento tecnico stesso).
21. All'articolo 6, comma 94, della legge regionale 2/2000, dopo le parole <<Direzione regionale dell'industria>> sono aggiunte le parole <<- Servizio degli interventi settoriali>>.
Note:
1Comma 9 sostituito da art. 7, comma 35, L. R. 4/2001
2Parole soppresse al comma 10 da art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
3Comma 11 abrogato da art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
4Comma 12 abrogato da art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
5Parole soppresse al comma 14 da art. 7, comma 31, L. R. 23/2001
6Abrogato, a decorrere dal 26 marzo 2008, il comma 2, a seguito dell'abrogazione dei commi 8 bis e 8 ter dell'art. 3, L.R. 3/1999, ad opera dell'art. 29, comma 3, DPReg 20 marzo 2008, n. 086/Pres ("Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" - BUR SS n. 11 dd 25 marzo 2008), secondo quanto stabilito dall'art. 61, comma 6, della L.R. 5/2007.