LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1999
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 9
 (Finanziamento di interventi nelle zone terremotate)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Buia un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 4, per un periodo di dieci anni, a copertura degli oneri - in linea capitale e per interessi - del mutuo da stipulare per il recupero architettonico funzionale di aggregati edilizi in aree di pregevole interesse ambientale.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione su proposta dell'Assessore alle finanze determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata della deliberazione con cui il Comune dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all'indebitamento. L'erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano d'ammortamento, in linea capitale e per interessi.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato il limite d'impegno decennale di lire 200 milioni annui, a decorrere dall'anno 2000, con l'onere di lire 400 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 2000 e 2001 a carico del capitolo 3340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e l'onere relativo alle annualità dal 2002 al 2009 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un finanziamento di lire 860 milioni per realizzare, anche per lotti funzionali, un intervento concernente l'acquisto, la ristrutturazione e la riqualificazione funzionale di un edificio, sito in Tolmezzo, da destinare allo svolgimento di attività di tipo educativo e riabilitativo per soggetti portatori di handicap. La spesa ammissibile a finanziamento comprende anche quella per gli arredi fissi e le attrezzature necessari ad assicurare una adeguata fruibilità all'edificio medesimo.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Daniele Profeta di Cavazzo Carnico un finanziamento di lire 750 milioni per l'esecuzione, anche per lotti funzionali, di lavori di restauro e ricomposizione della chiesa di Santo Stefano protomartire di Cesclans di Cavazzo Carnico.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta in Gemona del Friuli un finanziamento di lire 500 milioni per realizzare, anche per lotti funzionali, le opere di adeguamento, riqualificazione e completamento tecnico- funzionale dell'edificio denominato ex casa canonica, annesso al Duomo, da adibire a Museo del Duomo e delle chiese di Gemona. La spesa ammissibile a finanziamento comprende anche quella per le attrezzature e gli arredi fissi necessari ad assicurare un'adeguata fruibilità degli spazi museali.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Tutti i Santi di Lauco un finanziamento di lire 200 milioni per l'esecuzione, anche per lotti funzionali, di lavori di restauro e di recupero statico e funzionale della chiesa di San Michele di Trava di Lauco, nonché dei lavori di ripristino e consolidamento della muratura di cinta e di sostegno della chiesa medesima.
9. Le domande per la concessione dei finanziamenti, corredate di un preventivo di spesa, sono presentate alla Segreteria generale straordinaria entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
10. Per l'intervento previsto dal comma 5 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, mentre per gli interventi previsti dai commi 6, 7 e 8, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle opere di cui all'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 63/1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
11. La concessione del finanziamento previsto dal comma 7 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune di Gemona del Friuli intesa ad assicurare la destinazione d'uso dell'edificio per un periodo non inferiore a 20 anni.
12. Per le finalità previste dai commi 5, 6, 7 e 8, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune nel cui territorio l'intervento deve essere realizzato.
13. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 860 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9590 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
14. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9591 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
15. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
16. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Udine, alla quale sarà trasferita la titolarità dell'impianto consortile di depurazione dell'Alto Tagliamento sito in comune di Tolmezzo, un finanziamento straordinario nel limite massimo di lire 2.000 milioni finalizzato agli interventi di ottimizzazione dell'impianto nell'ottica generale della razionalizzazione complessiva del servizio e del contenimento degli oneri gestionali.
18. Il finanziamento di cui al comma 17 viene concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione sulla base dell'approvazione da parte della Giunta regionale di un programma generale delle iniziative. Con il decreto di concessione vengono stabilite le modalità e i termini della rendicontazione.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
20. Per le finalità previste dagli articoli 9, 10, 11, primo comma, 12, primo e secondo comma, e 33, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
21. Per le finalità previste dagli articoli 9, 10, 11, primo comma, 12, primo e secondo comma, e 33, della legge regionale 64/1986, nelle aree di cui all'articolo 9 della legge 828/1982, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.978.130.000, suddivisa in ragione di lire 1.992.710.000 per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4149 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
22. In deroga al disposto di cui all'articolo 22, primo comma, della legge regionale 10/1982, la quota di lire 9.310 milioni iscritta sul capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, corrispondente al capitolo 9620 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, non impegnata al 31 dicembre 1998, costituisce economia di bilancio. Tale economia è quota vincolata dell'avanzo di amministrazione destinata, nell'ambito del disposto di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58, alla copertura degli interventi di cui ai commi 13, 14, 15, 16, 19 e 20 e di cui all'articolo 20, comma 29.