LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/02/1999
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 4
 (Interventi di politica sociale)
1. Il finanziamento statale di complessive lire 402.350 milioni, previsto per la Regione Friuli-Venezia Giulia nell'ambito del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 4 del decreto legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, approvato con deliberazione CIPE n. 52 del 6 maggio 1998, è utilizzato in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo l, comma 2 ter, del decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, in coerenza con la programmazione ospedaliera regionale e subordinatamente:
a) alla preventiva valutazione delle strutture già esistenti per le quali possa risultare economicamente conveniente l'adeguamento alla normativa prevista dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
b) alla certificazione del pieno utilizzo delle strutture edificate con i finanziamenti statali di cui all'articolo 20 della legge 67/1988;
c) alla riduzione programmata dei costi gestionali per le aziende destinatarie dei finanziamenti.

2. Le risorse di cui al comma l sono destinate alla realizzazione dei seguenti interventi, avuto riguardo alla cantierabilità dei progetti:
a) riqualificazione dei servizi ospedalieri di Gorizia, adottando la soluzione edilizia ed organizzativa più rispondente ai criteri e principi di cui sopra ed alla integrazione logistica tra le funzioni specialistiche di competenza dell'Azienda per i Servizi sanitari n. 2 << Isontina >>
b) riqualificazione del polo ospedaliero udinese quale unica struttura a completa integrazione logistica tra l'Azienda ospedaliera << S. Maria della Misericordia >> e il Policlinico universitario;
c) riorganizzazione dell' Istituto regionale di medicina fisica e riabilitazione << Gervasutta >> di Udine, quale struttura dedicata all'unità spinale ed alla riabilitazione di terzo livello;
d) completamento della ristrutturazione dell'Ospedale Maggiore di Trieste.

3. Nelle more dell'effettivo trasferimento dell'intero finanziamento statale di cui al comma l, i fondi già iscritti al capitolo 4420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 sono utilizzati secondo le seguenti priorità:
a) avvio delle opere non finanziate nell'ambito del primo triennio del programma nazionale di cui all'articolo 20 della legge 67/1988;
b) completamento dell' intervento concernente il riordino della rete ospedaliera triestina ad avvenuta ultimazione del lotto già finanziato.

4. A decorrere dall'1 gennaio 1999 è istituito il Fondo sociale regionale di parte corrente per il finanziamento delle spese relative alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni singoli o associati.
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. In relazione al disposto di cui ai commi 7 e 8 sono apportate le seguenti modifiche normative:
a) nell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 51/1993 e successive modifiche e integrazioni, gli ultimi due periodi sono soppressi;
b) (ABROGATA);
c) (ABROGATA).

13. In relazione al disposto di cui ai commi 7 e 8 sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con il medesimo ed in particolare:
a) gli articoli 3 e 4 della legge regionale 51/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
b) (ABROGATA);
c) (ABROGATA);
d) (ABROGATA);
d bis) (ABROGATA).

14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla comunità d'accoglienza << San Martino al Campo >> di Trieste al fine di contribuire al funzionamento della struttura medesima.
15. Il contributo è concesso in via anticipata per la misura dell'80 per cento. La rimanente parte è erogata a presentazione del rendiconto sull'attività svolta.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 1999 al 2001 e del bilancio per l'anno 1999.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima dell'80 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile, per l'acquisto dei mezzi necessari al trasporto, per l'acquisto ed adeguamento delle attrezzature e delle strutture destinate alla conservazione delle derrate alimentari, a favore del Banco Alimentare-Comitato del Friuli - Venezia Giulia, che contribuisce alla soluzione dei problemi della fame, della emarginazione e della povertà, mediante la raccolta di eccedenze di produzione agricola e dell'industria alimentare e la redistribuzione delle stesse a enti ed associazioni che si occupano di assistenza ed aiuto ai poveri ed agli emarginati.
18. Alla concessione e liquidazione dei contributi di cui al comma 17 provvede la Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, alla quale va presentata la domanda di contributo, corredata di un preventivo delle spese, di una relazione sull'attività programmata e di un bilancio consuntivo relativo all'anno precedente la domanda.
19. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4834 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Rittmeyer di Trieste un contributo straordinario per le attrezzature.
21. Il contributo di cui al comma 20 è concesso su presentazione alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali di apposita domanda, corredata della deliberazione dell'organo competente e della relazione illustrativa dell'intervento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 160 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
23. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, le parole << 50% >> sono sostituite con le parole << 80 per cento >>.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'IPAB Casa dell'Immacolata di Udine contributi fino a un limite massimo di lire 1.500 milioni per interventi di straordinaria manutenzione relativi alla bonifica dall'amianto dei fabbricati, all'adeguamento degli impianti tecnologici, nonché alla realizzazione di opere di coibentazione degli stabili.
25. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1999 al 2001 a carico del capitolo 4931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
26. All'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall'articolo 44, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, dopo le parole << per la costruzione, >> sono inserite le parole << l'acquisto, >>.
27. All'articolo 5 bis della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come inserito dall'articolo 6 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19, dopo le parole << Consorzi di Enti Locali >> sono inserite le parole << ,nonché alle Aziende sanitarie regionali, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al Policlinico universitario di Udine >>.
28. Le disposizioni dell'articolo 5 bis della legge regionale 46/1993, come integrato dal comma 27, si applicano nei confronti delle Aziende sanitarie regionali, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine anche per le restituzioni dovute a seguito di provvedimenti regionali emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie a favore di Aziende sanitarie regionali che realizzino progetti di investimento finanziati con risorse provenienti dalla alienazione di beni patrimoniali o finalizzati alla manutenzione straordinaria ed alla messa a norma di immobili destinati alla dismissione o alla messa a reddito per attività non sanitarie. Le anticipazioni sono concesse prioritariamente alle Aziende sanitarie che presentino entro il 31 marzo 1999 un piano generale di dismissioni, indicando le necessità di spesa, le modalità ed i tempi previsti di recupero delle somme impegnate e la previsione di riduzione dei costi gestionali conseguenti.
30. Con successivo regolamento, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti per l'accesso alle provvidenze, le modalità di concessione ed erogazione delle anticipazioni, nonché dei relativi rimborsi. I rimborsi delle somme anticipate ai sensi del comma 29 confluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale.
31. Per le finalità previste dal comma 29 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999. In relazione ai rientri di cui al comma 30 è prevista l'entrata di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 sul capitolo 1506 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni senza scopo di lucro, convenzionate con le Aziende per i Servizi sanitari, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, contributi in conto capitale per l'acquisto della sede, nella misura del 35 per cento della spesa e comunque fino ad un massimo di lire 100 milioni.
33. Per le finalità di cui al comma 32 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4672 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 1999 al 2001 e del bilancio per l'anno 1999.
34. Al fine della prosecuzione nell'anno 1999 dell'accordo decentrato regionale sulle risorse finanziarie aggiuntive per gli anni 1997-1998, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prevedere, in sede di assestamento del bilancio per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 81, comma 3, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, l'iscrizione degli stanziamenti necessari a dotare le Aziende sanitarie regionali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e il Policlinico universitario di Udine di ulteriori risorse finanziarie aggiuntive rispetto ai fondi aziendali destinati alla retribuzione di risultato e di produttività.
35. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse finanziarie aggiuntive, che debbono perseguire l'obiettivo della perequazione a livello regionale dei fondi complessivamente a disposizione degli Enti di cui al comma 34, sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Parole aggiunte al comma 6 da art. 7, comma 18, L. R. 13/2000, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 4, comma 52, L. R. 4/2001
2Integrata la disciplina del comma 6 da art. 7, comma 20, L. R. 13/2000
3Integrata la disciplina del comma 4 da art. 4, comma 51, L. R. 4/2001
4Parole aggiunte al comma 6 da art. 7, comma 18, L. R. 13/2000 nel testo modificato da art. 4, comma 52, L. R. 4/2001
5Parole sostituite al comma 6 da art. 10, comma 1, L. R. 8/2001
6Parole aggiunte al comma 13 da art. 3, comma 11, L. R. 14/2003
7Integrata la disciplina del comma 29 da art. 7, comma 56, L. R. 1/2005
8Integrata la disciplina del comma 6 da art. 16, comma 1, L. R. 20/2005
9Parole soppresse al comma 12 da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005
10Parole soppresse al comma 13 da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005
11Comma 4 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 28, comma 1, L. R. 19/2006
12Comma 5 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
13Comma 6 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
14Comma 7 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
15Comma 8 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
16Comma 9 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
17Comma 10 abrogato da art. 65, comma 2, L. R. 6/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
18Comma 11 abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
19Parole soppresse al comma 13 da art. 65, comma 3, L. R. 6/2006 , a decorrere dalla data di emanazione dell'atto di cui all'art. 41, comma 4, della medesima L.R. 6/2006.
20L'atto di cui all'art. 41, c. 4, L.R. 6/2006 è stato emanato in data 21/2/2007 con DPReg. 35/2007 (B.U.R. 14/3/2007, n. 11).
21Lettera d) del comma 13 abrogata da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.