LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25

Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/09/1999
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 7
 (Contributi compensativi degli oneri fiscali relativi
all'IRAP e contributi ai Comuni quale concorso alle minori
entrate derivanti dalla diminuzione delle aliquote ICI)
1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento delle imprese minori e per realizzare una forma indiretta di alleggerimento fiscale, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in via transitoria per l'anno 1999, ad assegnare finanziamenti alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (CCIAA) da destinare alla concessione di contributi alle imprese stesse e ai liberi professionisti, che operano nell'ambito del territorio regionale, compensativi delle spese sostenute per la crescita produttiva, gli investimenti e l'occupazione, commisurati all'entità dei versamenti effettuati a titolo di IRAP.
2. Possono beneficiare dei contributi compensativi di cui al comma 1 le imprese minori di tutti i settori e i liberi professionisti, con sede legale, ovvero residenza, ovvero domicilio fiscale nell'ambito del territorio regionale e che non superano la soglia massima di cinque dipendenti per l'industria e l'artigianato e di tre dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti.
3. Per le imprese e i liberi professionisti con sede legale, ovvero residenza, ovvero domicilio fiscale nelle zone montane del territorio regionale i limiti di cui al comma 2 sono elevati a otto dipendenti per l'industria e l'artigianato e a cinque dipendenti per gli altri settori e i liberi professionisti.
4. Agli effetti del comma 3, sono considerate montane le zone classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni, nonché le zone qualificate depresse in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, che facciano parte di un Comune il cui territorio sia stato classificato montano in applicazione della predetta legge 991/1952.
5. Non sono ammessi ai benefici previsti dal presente articolo le imprese e i liberi professionisti che non osservano nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive e contributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi regionali e provinciali. A tal fine le imprese e i liberi professionisti devono rilasciare sotto la loro diretta responsabilità apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
6. I contributi di cui al comma 1 sono assegnati, e anche cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa vigente, a favore dei soggetti beneficiari, entro i massimi e gli eventuali altri limiti, stabiliti dalla normativa europea, applicando quanto disposto in materia di aiuti << de minimis >>.
7. I finanziamenti di cui al comma 1 sono assegnati alle CCIAA sulla base di criteri stabiliti da apposito regolamento da approvare, anche considerando quanto stabilito al comma 6, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sono gestiti dai predetti enti fuori bilancio col sistema della contabilità separata, rimanendo a carico della gestione i relativi oneri amministrativi.
8. Il regolamento di cui al comma 7 stabilisce anche le modalità della presentazione delle domande di contributo ai fini della predisposizione di una graduatoria unica regionale, nonché le modalità di concessione del contributo, della giustificazione delle spese, il sistema dei controlli e le procedure amministrative per la gestione dei fondi. Ai fini della determinazione della misura del contributo possono essere stabiliti i seguenti parametri, anche differenziati a seconda della dimensione, della tipologia, della categoria dei beneficiari e della tipologia della spesa o dell'investimento effettuati:
a) entità percentuale in relazione all' IRAP di competenza effettivamente versata;
b) importo massimo erogabile per singola posizione contributiva;
c) importo minimo di IRAP di competenza versata per l'accesso al contributo;
d) priorità nelle graduatorie per l'assegnazione del contributo in caso di capienza insufficiente dello stanziamento;
e) riserva di quote percentuali dello stanziamento complessivo dei contributi per particolari categorie di beneficiari e tipologie di spesa.

9. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle amministrazioni comunali un contributo quale concorso alle minori entrate derivanti dalla diminuzione delle aliquote ICI determinate in seguito a quanto previsto dai commi 10 e 11.
10. I trasferimenti di cui al comma 9 sono erogati in seguito a deliberazioni delle amministrazioni comunali volte a diminuire l'ICI a carico dei soggetti beneficiari del provvedimento. Tali trasferimenti possono essere revocati, anche parzialmente, qualora la diminuzione di pressione fiscale relativa all'ICI non abbia luogo ovvero sia comunque superato il preventivo di gettito erariale del Comune relativamente ai contribuenti a favore dei quali è stato operato lo sgravio.
11. Con apposito regolamento emanato dalla Giunta regionale sono stabiliti i criteri, le priorità e le eventuali esclusioni, anche in relazione ai soggetti a favore dei quali è operato lo sgravio da parte dei Comuni, per l'attuazione di quanto stabilito ai commi 9 e 10.
12. Per le finalità previste dai commi 1 e 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 27.000 milioni per l'anno 1999, suddivise in ragione di lire 25.000 milioni per le finalità di cui al comma 1 e lire 2.000 milioni per le finalità di cui al comma 9, rispettivamente a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999:
a) capitolo 900 (2.1.235.3.10.32) - rubrica n. 6 - programma 0.29.2 - spese di investimento - categoria 2.3 - sezione X - con la denominazione << Assegnazioni alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la concessione alle imprese minori e ai liberi professionisti di contributi compensativi degli oneri fiscali relativi all'IRAP, a fronte delle spese sostenute per la crescita produttiva, gli investimenti e l'occupazione >> e con lo stanziamento di lire 25.000 milioni per l'anno 1999;
b) capitolo 1704 (1.1.152.2.11.32) - rubrica n. 10 - programma 0.1.3 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione XI - con la denominazione << Contributo alle amministrazioni comunali quale concorso alle minori entrate derivanti dalla diminuzione delle aliquote ICI >> e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.

13. All'onere complessivo di lire 27.000 milioni per l'anno 1999, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 10 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 14, L. R. 18/2000