LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25

Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/09/1999
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 12
 (Interventi nei settori produttivi)
1. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, come integrato dall'articolo 94, comma 2, della legge regionale 13/1998, con particolare riferimento ai programmi di Consorzi o altre forme associative regionali tra operatori agrituristici tendenti alla creazione e promozione di itinerari agrituristici, utilizzando il supporto di strumenti informatici, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6901 (2.1.163.2.10.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 25 - programma 0.20.3 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento dei programmi dei Consorzi o di altre forme associative fra operatori agrituristici e delle organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale per l'attivazione di servizi e la promozione dell'agriturismo, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni e prestazioni accessorie, con particolare riferimento alla creazione e promozione di itinerari agrituristici col supporto di strumenti informatici >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario, << una tantum >>, di lire 1.300 milioni per il finanziamento di un piano di ristrutturazione organizzativa nell'ambito delle attività istituzionali delegate.
3. Il piano di ristrutturazione deve comprendere una revisione dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Associazione, di cui al comma 2, che tenga conto delle mutate condizioni nello svolgimento delle attività delegate. La concessione del contributo straordinario è condizionata al preventivo parere, sul piano di ristrutturazione organizzativa, della competente commissione consiliare.
4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6995 (2.1.243.3.10.10) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 25 - programma 0.20.3 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X - con la denominazione << Contributo straordinario, << una tantum >>, alla Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia per il finanziamento di un piano di ristrutturazione organizzativa nell'ambito delle attività istituzionali delegate >> e con lo stanziamento di lire 1.300 milioni per l'anno 1999.
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. Per le finalità previste dall'articolo 50, della legge regionale 12/1998 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
11. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 4/1999, sono aggiunte infine le seguenti parole: << nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica anche a supporto delle esigenze di programmazione. >>.
12. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 600 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999, il cui stanziamento è conseguentemente elevato di pari importo. In relazione al disposto di cui al comma 11 alla denominazione del capitolo 6877 sono aggiunte infine le seguenti parole << nonché per attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica ed economica anche a supporto delle esigenze di programmazione >>.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dell'Agenzia TurismoFVG per l'attuazione del progetto turistico transfrontaliero denominato << Playing together >>.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8952 (1.1.155.2.10.12) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.2.2 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo al Consorzio per i servizi turistici del Tarvisiano e di Sella Nevea per l'attuazione del progetto turistico transfrontaliero denominato "Playing together" >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.
15. Al fine di consentire la realizzazione di un impianto di difesa attiva dalle valanghe in località Sella Nevea, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Chiusaforte un contributo di lire 130 milioni per le spese di consulenza e progettazione.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa di lire 130 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8975 (1.1.152.2.10.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.2.2 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo al Comune di Chiusaforte per le spese di consulenza e progettazione di un impianto di difesa attiva dalle valanghe in località Sella Nevea >> e con lo stanziamento di lire 130 milioni per l'anno 1999.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dell'Ente Fiera di Trieste a sostegno della manifestazione << 4 T - Turismo - Borsa del turismo dell'Est >>.
18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9088 (1.1.158.3.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.25.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo straordinario a favore dell'Ente Fiera di Trieste a sostegno della manifestazione "4T - Turismo - Borsa del turismo dell'Est" >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.
19. Per la concessione di contributi sulle spese di gestione degli Enti fieristici, ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, limitatamente a somme relative all'esercizio 1998 con riferimento ai contenuti della deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 1998, n. 3639 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9089 (1.1.156.2.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.25.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributi sulle spese di gestione degli Enti fieristici per l'esercizio 1998 >> e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 1999.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al fine di attivare, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, azioni promozionali, istituzionali e turistiche nei Paesi dell'Est europeo.
21. L'azione promozionale di cui al comma 20 può essere effettuata anche per mezzo di società di diritto privato ed alla stessa possono partecipare enti pubblici, consorzi di operatori turistici, agenzie di viaggio ed operatori privati; in sede di rendicontazione trova applicazione l'articolo 43 della legge regionale 7/2000.
22. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9214 (2.1.155.2.10.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.26.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo all'Azienda di promozione turistica di Trieste per un'azione promozionale nei Paesi dell'Est europeo, con particolare riguardo alla Russia >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore dell'Azienda regionale per la promozione turistica (ARPT) per la realizzazione, in convenzione col consorzio Promotrieste e con l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA, di un centro di informazioni presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari.
24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa di lire 480 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9238 (1.1.155.2.10.24) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.26.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore dell'Azienda regionale per la promozione turistica (ARPT) per la realizzazione, in convenzione col consorzio Promotrieste e con l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA, di un centro di informazioni presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari >> e con lo stanziamento di lire 480 milioni per l'anno 1999.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi e finanziamenti annuali a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali operanti nel Friuli Venezia Giulia per la realizzazione di specifici programmi loro commissionati dalla Giunta regionale, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione approvato dalla Giunta regionale.
26. Per le finalità previste dal comma 25 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni a carico del capitolo 9125 (1.1.163.2.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 28 - programma 0.25.2 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione X - con la denominazione << Finanziamenti annuali a favore dei Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali a parziale sollievo delle spese di gestione >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.
27. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il precitato capitolo 9125 è inserito nell'elenco n. 1 annesso al bilancio.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine un contributo di lire 100 milioni, allo scopo di promuovere l'immagine del settore produttivo del legno e dell'arredamento della regione autonoma Friuli- Venezia Giulia, sotto l'aspetto economico-produttivo, fieristico-promozionale ed organizzativo, in rapporto e sinergia con il sistema legno e arredo del Triveneto.
29. Il contributo di cui al comma 28 è erogato, anche in via anticipata, dalla Direzione regionale dell'industria a seguito della presentazione e approvazione del progetto relativo a tale attività di promozione.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7689 (2.1.158.2.10.28) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 26 - programma 0.21.1 - spese correnti - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine per la promozione dell'immagine del settore produttivo del legno e dell'arredamento della regione Friuli-Venezia Giulia, in rapporto e sinergia con il sistema legno e arredo del Triveneto >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.
31. Nel settore industriale e nel settore della pesca e dell'acquacoltura il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 1 ter della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 19 ed integrato dall'articolo 66, comma 1, della legge regionale 9/1999, si applica unicamente ai casi di compravendita di beni immobili.
32. Al fine di favorire l'equilibrio tra le esigenze legate alla maternità e quelle lavorative, promuovendo l'eguaglianza sostanziale per le donne nell'attività economica ed imprenditoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese che le titolari o socie di imprese artigiane, iscritte all'Albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, o di loro consorzi, cooperative o società consortili anche in forma cooperativa iscritti all'apposita sezione dell'albo stesso ai sensi degli articoli 31 bis e 31 ter della medesima legge regionale 6/1970, come aggiunti rispettivamente dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1992, n. 29 e dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 22 agosto 1991, n. 32, sostengono per la costituzione di un fondo volontario che garantisca un'indennità giornaliera in caso di assenza dal lavoro per maternità, malattia, assistenza ai figli fino ai 6 anni.
33. Possono beneficiare dell'intervento le titolari o socie di imprese di cui al comma 32 che abbiano sede legale ed operativa nel Friuli-Venezia Giulia da almeno due anni.
34. Per le finalità previste dal comma 32 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente Bilaterale Regionale Artigiani FVG (EBIART) un finanziamento destinato a concorrere nella realizzazione del fondo alimentato dai versamenti volontari delle imprenditrici.
35. Il finanziamento regionale è pari al doppio dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati dalle imprenditrici e può essere erogato in via anticipata, nella misura del 50 per cento dello stanziamento, al momento della costituzione del fondo.
36. Per le finalità previste dal comma 34 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8468 (2.1.161.2.08.34) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 27 - programma 0.13.4 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VIII - con la denominazione << Finanziamento all'Ente bilaterale regionale artigiani FVG (EBIART) a titolo di concorso nella realizzazione del fondo volontario delle imprenditrici artigiane per le indennità in caso di assenza dal lavoro >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.
37. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle iniziative aventi finalità di aiuto umanitario, è autorizzata a finanziare i missionari Comboniani - Collegio delle Missioni Africane di Verona - per la realizzazione, in via straordinaria, del progetto per la costruzione di quattro casette per infermieri del << St. Luke's Hospital >> in Angal (Uganda). Le modalità di attuazione dell'intervento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale.
38. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4165 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 18 - programma 0.6.1 - spese di investimento - categoria 2.1 - sezione I - con la denominazione << Finanziamenti del Fondo regionale della protezione civile da destinare alla realizzazione del progetto di costruzione di case per infermieri dell'ospedale di Angal in Uganda >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.
39. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie un contributo straordinario di lire 180 milioni per l'anno 1999, per l'individuazione di idonei strumenti operativi atti a favorire i processi di innovazione tecnologica e di riorganizzazione produttiva del sistema economico regionale al fine di ricercare le condizioni per la tutela dei lavoratori in esubero, posti nelle liste di mobilità o licenziati a seguito di crisi o di fallimento di imprese, creando progetti e programmi per il reimpiego.
40. Ai fini dell'ottenimento del contributo previsto dal comma 39, il Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie presenta all'Amministrazione regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo corredata del programma delle attività da realizzare; il programma viene approvato dalla Giunta regionale.
41. Per le finalità previste dal comma 39 è autorizzata la spesa di lire 180 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 7690 (1.1.163.2.10.28) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n. 26 - programma 0.21.1 - spese correnti - categoria 1.6 - sezione X - con la denominazione << Contributo straordinario al Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie per l'individuazione di strumenti operativi atti a favorire i processi di innovazione tecnologica e di riorganizzazione produttiva del sistema economico regionale >> e con lo stanziamento di lire 180 milioni per l'anno 1999.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Pordenone, limitatamente alle domande pervenute nell'anno 1999 ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, i contributi ivi previsti per l'infrastrutturazione delle zone industriali di competenza.
43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i soggetti gestori, o assegnatari, di fondi di agevolazione, specifiche convenzioni ovvero ad integrare le convenzioni vigenti per regolamentare i rapporti e le procedure connesse al monitoraggio ed alla valutazione dell'efficacia degli interventi a sostegno dei comparti economici attivati da leggi e norme regionali e per determinare i relativi compensi e rimborsi spese da riconoscere agli stessi per i servizi prestati. L'onere relativo a tali compensi e rimborsi spese è posto a carico dei vari fondi in assegnazione o gestione e contabilizzato nelle previste rendicontazioni annuali.
Note:
1Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 vengono notificate alla Commissione dell' Unione europea per il relativo esame, come previsto dall' articolo 19 della medesima L.R. 25/99, ed i relativi effetti sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo della Commissione stessa.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 25, L. R. 2/2000
3Integrata la disciplina del comma 5 da art. 6, comma 133, L. R. 2/2000
4Integrata la disciplina del comma 5 da art. 6, comma 134, L. R. 2/2000
5Integrata la disciplina del comma 6 da art. 6, comma 133, L. R. 2/2000
6Parole soppresse al comma 20 da art. 6, comma 189, L. R. 2/2000
7I commi 5, 6 e 7 svolgono la loro efficacia a seguito dell' avvenuta abrogazione dell' art. 19, L.R. 25/1999 - che ne prevedeva l' invio alla Commissione europea - disposta dal comma 3 dell' art. 10 della L.R. 4/2001.
8Vedi la disciplina transitoria del comma 5, stabilita da art. 7, comma 75, L. R. 4/2001
9Comma 5 abrogato da art. 9, comma 30, L. R. 3/2002
10Comma 6 abrogato da art. 9, comma 30, L. R. 3/2002
11Comma 7 abrogato da art. 9, comma 30, L. R. 3/2002
12Comma 20 sostituito da art. 7, comma 87, L. R. 1/2003
13Parole aggiunte al comma 21 da art. 7, comma 87, L. R. 1/2003
14Comma 25 sostituito da art. 7, comma 66, L. R. 1/2003
15Comma 8 abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
16Parole sostituite al comma 13 da art. 5, comma 34, L. R. 30/2007
17Comma 9 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010