LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 settembre 1999, n. 25

Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/09/1999
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 10
 (Interventi per la riduzione dei costi dei combustibili
utilizzati per il riscaldamento domestico nei territori
montani)
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 10/1997, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1999 da destinare alle finalità di cui al comma 4 bis del medesimo articolo 4, come sostituito dal comma 1, a carico del capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 9710 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 45 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 20, comma 6, L. R. 33/2002 , a decorrere dall'1 gennaio 2003.