LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1998).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/02/1998
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 2
 (Riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel
territorio regionale)
1. 
( ABROGATO )
(6)
2. 
( ABROGATO )
(7)
3. 
( ABROGATO )
(5)
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino alla misura massima del novanta per cento della spesa ammissibile per contribuire allo sviluppo ed al consolidamento del sistema di ricerca scientifica applicata e di innovazione tecnologica nell'ambito dell'impatto ambientale derivante dall'inquinamento da fumi provenienti dai gas di scarico.
4 bis. I contributi di cui al comma 4 sono concessi a favore di soggetti pubblici e privati per l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e privato, di sistemi tecnologici innovativi atti al contenimento delle emissioni inquinanti, per i quali siano state effettuate specifiche verifiche con esito positivo da parte del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ovvero dal Ministero dell'ambiente.
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ufficio di piano, sono determinati i requisiti per l'accesso alle provvidenze e le modalità di presentazione della domanda.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di lire 500 milioni a carico del capitolo 810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998.
Note:
1Le disposizioni previste dai commi 4 bis e 4 ter del presente articolo, come inseriti dall' art. 35 della L.R. 13/98, sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2Comma 4 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 13/1998
3Comma 4 ter aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 13/1998
4Il comunicato riguardante la non notifica del presente articolo alla Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 6 del 10 febbraio 1999.
5Comma 3 abrogato da art. 2, comma 4, L. R. 4/1999
6Comma 1 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000
7Comma 2 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2000