LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 novembre 1997, n. 33

Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

TESTO VIGENTE

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Data di entrata in vigore:
  10/11/1997
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 5
 (Finanziamenti per impianti sportivi)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento è elevato di pari importo. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del medesimo stato di previsione (partita n. 145 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio).