LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 gennaio 1997, n. 1

Disposizioni urgenti di prima applicazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, recante norme di attuazione dello Statuto speciale concernenti delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1997
Materia:
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione

Art. 1
 (Competenze degli Uffici)
1. A decorrere dall'1 gennaio 1997 le funzioni in materia di collocamento e avviamento al lavoro previste dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 sono attribuite all'Agenzia regionale del lavoro. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 2, le funzioni attribuite al soppresso ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione sono esercitate in via provvisoria dal Servizio programmazione, studi e ricerca.
2. Sino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma prevista dal comma 3 dell' articolo 1 del D Lgs 514/1996, gli uffici e gli organi collegiali previsti dal comma 1 dell' articolo 2 del D Lgs 514/1996 continuano a svolgere le funzioni di competenza in applicazione della normativa statale vigente.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 39, comma 1, L. R. 1/1998
2La menzione all' Agenzia regionale del lavoro si intende riferita all' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.
Art. 2
 (Disposizioni finanziarie)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall' attuazione del D Lgs 514/1996.
2. Ai sensi del comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare allo Stato le spese sostenute nel corso del 1997 per gli oneri relativi al personale e per il funzionamento degli uffici e degli organi collegiali, con relativa compensazione per la quota corrispondente, delle somme da corrispondere da parte del Ministero del Lavoro ai sensi del comma 1 dell' articolo 4 del D Lgs 514/1996 a favore dell'Amministrazione regionale.
3. Ai sensi del comma 1, al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa ed il completamento ed il perfezionamento delle procedure per il subentro della Regione nei rapporti inerenti gli immobili di cui all' articolo 2, comma 1, del D Lgs n. 514/1996, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico dall'1 gennaio 1997 gli eventuali oneri relativi al funzionamento degli uffici cui non provveda l'Amministrazione statale. I relativi oneri fanno carico ai competenti capitoli di funzionamento del bilancio regionale.
4. Per l'introito delle somme derivanti dal disposto dell'articolo 4, commi 1 e 2, del D Lgs 514/1996, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 viene istituito - a decorrere dall'anno 1998 - al Titolo III - Categoria 3.6. - il capitolo 1059 (3.6.1.) con la denominazione: << Rimborso dallo Stato degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate in materia di collocamento ed avviamento al lavoro >> e con lo stanziamento complessivo di lire 13.860 milioni per l'anno 1998.
5. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1998, con vincolo di commutazione in entrata. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito - a decorrere dall'anno 1998 - alla Rubrica n. 27 - programma 2.5.3. - spese correnti - categoria 1.5. - Sezione I - il capitolo 7857 (1.1.151.1.12.32) con la denominazione << Rimborso allo Stato delle spese sostenute nel corso del 1997 per gli oneri relativi al personale, al funzionamento degli uffici e degli organi collegiali conseguenti alla delega alla Regione di funzioni in materia di collocamento ed avviamento al lavoro >> (spesa obbligatoria), e con lo stanziamento complessivo di lire 7.000 milioni per l'anno 1998.
6. Per le finalità previste dal comma 1 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 - a decorrere dall'anno 1997 - nell'elenco n. 5 allegato al bilancio precitato, al capitolo 8920 viene istituita la partita n. 56, con la denominazione << Interventi in materia di collocamento ed avviamento al lavoro (programma 2.5.3.) >> e con lo stanziamento complessivo di lire 21.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1997 e lire 14.000 milioni per l'anno 1998.
7. Il precitato capitolo 7857 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è inserito nell'elenco n. 2 allegato al bilancio predetto.
8. All'onere complessivo di lire 28.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1997 e lire 21.000 milioni per l'anno 1998 si provvede:
a) per complessive lire 14.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, con prelievo, di pari importo, dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 (partita n. 57 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio predetto);
b) per complessive lire 13.860 milioni per l'anno 1998, con la maggiore entrata di cui al comma 3;
c) per lire 140 milioni per l'anno 1998, mediante prelievo, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa del bilancio predetto.

Art. 3
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1997.