LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25

Disciplina dell'agriturismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1996
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 9
 (Segnalazione certificata di inizio attività)
1. I soggetti interessati all'esercizio di attività agrituristica presentano al Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all'attività medesima segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), dichiarando, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), quanto segue:
a) l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7;
b) la descrizione dell'azienda, delle produzioni aziendali e delle attività agrituristiche per le quali si presenta la SCIA, specificando la capacità ricettiva e il periodo di apertura annuo, dalle quali si possa evincere il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3;
c) il personale utilizzato;
d) gli edifici e le aree da utilizzare a fini agrituristici, allegando le relative planimetrie, la proprietà degli stessi o il titolo di conduzione qualora non proprietario;
e) l'insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dall' articolo 6 della legge 96/2006 .
2. Copia della SCIA è trasmessa dal Comune alle commissioni provinciali di cui all'articolo 8, alla Direzione centrale competente in materia di agriturismo e di attività produttive e all'ERSA.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività agrituristica non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.
4. Tutti i casi di variazione nell'attività agrituristica vanno segnalati al Comune, ferma restando la necessità di confermare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , il possesso dei requisiti previsti dalla legge per tale attività. Le variazioni consistenti esclusivamente nella modifica del periodo o delle giornate di apertura possono essere segnalate tramite posta elettronica certificata al Comune e ad ERSA, corredate dell’autocertificazione che conferma il possesso dei requisiti previsti dalla legge.
5. Al fine del solo esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la SCIA, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell'azienda dalla quale si evince l'idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 89, comma 1, L. R. 13/1998
2Parole implicitamente soppresse al comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 21/2005
3Articolo sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 25/2007
4Parole sostituite al comma 1 da art. 105, comma 1, L. R. 26/2012
5Articolo sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 11/2014
6Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 12, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.