LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25

Disciplina dell'agriturismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1996
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 7
 (Elenco degli operatori agrituristici)
1. È istituito presso l'ufficio del Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascuna provincia, l'elenco provinciale degli operatori agrituristici, di seguito denominato elenco.
2. L'iscrizione nell'elenco costituisce condizione necessaria per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 9.
3. Possono far domanda di iscrizione nell'elenco i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, nonché gli organismi associativi con finalità economiche costituiti da allevatori conduttori di pascoli e di malghe.
4. L'iscrizione nell'elenco è negata nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo).
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 87, comma 1, L. R. 13/1998
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 95, comma 1, L. R. 13/1998
3Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 25/2007
4Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 1, L. R. 11/2014