LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 luglio 1996, n. 25

Disciplina dell'agriturismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  10/08/1996
Materia:
210.09 - Agriturismo

Art. 26
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 4, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni l996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, relativamente all'attività dell'Amministrazione regionale, fanno carico al capitolo 5807 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 13, comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento di lire 150 milioni.
4. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
5. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6697 (2.1.155.2.10.24) con la denominazione << Finanziamento all'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) per l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale per gli operatori agrituristici >> e con lo stanziamento complessivo di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 75 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
6. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 6697 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato alla legge regionale 6 febbraio 1996, n. 10.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 14 affluiscono al capitolo 956 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.
7 bis. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 19, comma 2, sono accertate e riscosse nell'unità di bilancio 3.2.131 con riferimento al capitolo 139 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, relativamente all'attività dell'Amministrazione regionale, fanno carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 1, relativamente all'attività dell'Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA), fanno carico al capitolo 6698 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
10. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.
11. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.17. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 67l6 (2.1.163.2.10.24) con la denominazione << Contributi per la costituzione di consorzi o altre forme associative regionali fra operatori agrituristici e/o le organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale per l'attivazione di servizi e di programmi di promozione dell'agriturismo, ivi compresa la prenotazione e vendita di soggiorni >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per il 1997.
12. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
13. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 10 - programma 0.6.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 1806 (2.1.232.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province per la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione di strumenti informativi, della segnaletica agrituristica, di itinerari agrituristici e il recupero, la valorizzazione e la gestione di testimonianze della civiltà contadina regionale >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
14. Per le finalità previste dall'articolo 17, relativamente ai contributi in conto capitale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
15. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6295 (2.1.243.3.10.24) con la denominazione << Contributi in conto capitale agli operatori agrituristici per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica, ivi compresi l'arredamento e l'attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico-sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell'attività agrituristica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica, per interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell'azienda stessa, nonché per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agrituristica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 5.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
16. Per le finalità previste dall'articolo 17, relativamente ai contributi decennali, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.
17. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
18. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dal 1997, alla Rubrica n. 25 - programma 3.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6296 (2.1.243.4.10.24) con la denominazione << Contributi annui costanti agli operatori agrituristici a sollievo degli oneri di ammortamento in linea interessi a rata costante dei mutui da stipulare per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all'attività agrituristica, ivi compresi l'arredamento e l'attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico-sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell'attività agrituristica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell'azienda agrituristica, per interventi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell'azienda stessa, nonché per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare alla attività agrituristica >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
19. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
20. All'onere complessivo di lire 7.650 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.875 milioni per l'anno 1997 e di lire 3.775 milioni per l'anno 1998, derivante dall'applicazione dei commi 4, 10, 12, 14 e 16 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 50 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 11/2014