LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1992, n. 25

Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava e per l' assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell' ambiente.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1992
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

Art. 14
 
1. Per le finalità di cui alla presente legge, nonché per l' esercizio da parte della Direzione regionale dell' ambiente delle altre competenze trasferite o delegate dalla normativa nazionale di settore, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine per un numero non superiore a dieci unità di cui una nella qualifica funzionale di consigliere, otto in quella di segretario ed una in quella di coadiutore amministrativo.
2. Per le esigenze di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale segretario amministrativo, di cui all' articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989 per un massimo di cinque unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario, con profilo professionale geometra - disegnatore di cui al medesimo articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di tre unità, nonché dalle graduatorie relative alle selezioni per l' assunzione di personale ai sensi della legge regionale 1 giugno 1987, n. 16, rispettivamente nella qualifica di consigliere per un massimo di una unità ed in quella di coadiutore amministrativo per un massimo di una unità.
3. Per la durata del contratto di lavoro trova applicazione il disposto di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 20 del 1989 edello art. 50 della LR 2 febbraio 1991 n. 8.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 38/1992
2Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 2, L. R. 38/1992