LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 1991, n. 15

Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/05/1991
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 2
 
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della stessa, da assumersi su proposta dell' Assessore competente, è approvato l' elenco delle strade, ubicate nei territori considerati nell' articolo 1, che sono interdette al pubblico transito dei mezzi indicati nel medesimo articolo 1.
2. Al fine di formulare la proposta di cui al comma 1 l' Assessore regionale competente consulta i Comuni territorialmente interessati, che fanno pervenire il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
3. L' elenco di cui al comma 1, oltre a comprendere la viabilità forestale, come definita dall' articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituiti dall' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, include le strade aventi finalità in prevalenza agro - silvo - pastorali o di servizio rispetto ad ambiti di rilevante valore naturalistico, ovvero rispetto ad opere ed interventi di sistemazione idraulico - forestale. Esso può essere variato in relazione ad intervenute necessità con le medesime procedure seguite per l' approvazione.
4. Il decreto di approvazione dell' elenco e l' allegato elenco vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il decreto costituisce titolo per la posa in opera della segnaletica di cui all' articolo 7. Fino alla pubblicazione del decreto di approvazione dell' elenco delle strade interdette al pubblico transito restano in vigore i divieti di percorrenza su tutta la viabilità forestale come definita dall' articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38.
5. L' inclusione di una strada nell' elenco di cui al comma 1 comporta impossibilità di una classificazione fra le strade provinciali, comunali o vicinali. L' inclusione comporta comunque l' automatica cancellazione dall' elenco comunale delle strade vicinali di quelle che già figurino iscritte.
6. Il transito ed il parcheggio sulle strade considerate nel presente articolo è equiparato, agli effetti della presente legge, a percorsi fuoristrada.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 39/1992
2Comma 2 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 39/1992
3Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 39/1992
4Comma 6 sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 39/1992
5Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.