LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 1991, n. 15

Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/05/1991
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 10
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 viene autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1991.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 viene istituito - alla Rubrica n. 12 - programma 1.3.1. - spese d' investimento - categoria 2.1. - Sezione X, il capitolo 2855 (2.1.210.3.10.11) con la denominazione << Spese per l' apposizione di segnaletica e di sbarre sulle strade interdette al pubblico transito, nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 50 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2979 dello stato di previsione precitato.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2855 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.