LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1990, n. 23

Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/05/1990
Materia:
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna

Art. 3
 Strumenti e strutture operative
1. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale.
1 bis. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita dalla struttura di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), g) e h), la Commissione può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari e di centri di ricerca pubblici e privati.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), la Commissione predispone idonei strumenti di informazione alla cui realizzazione provvede il Consiglio regionale.
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera c), il Consiglio regionale e la Giunta regionale trasmettono alla Commissione tutti gli atti a carattere generale.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera d) ed e), il Consiglio regionale e la Giunta regionale trasmettono alla Commissione i relativi atti.
6. Il Parere sugli atti di cui all' articolo 2, comma 3, lettera e), deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento dell' atto. Ove il parere non sia espresso nel termine, lo stesso si intende favorevole.
7. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione permanente del Consiglio regionale una relazione sui criteri per l' individuazione dei piani di riparto della spesa di cui all' articolo 2, comma 3, lettera e).
8. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), la Commissione indica all'Amministrazione regionale specifici progetti e interventi per la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento.
9. Nell' ambito delle << azioni positive >> di cui all' articolo 2, comma 3, lettere g) e h), l' Amministrazione regionale è autorizzata, su proposta della Commissione, a concedere ad Enti locali, singoli od associati, contributi con modalità e criteri di rendicontazione legati ai relativi decreti di concessione.
Note:
1La menzione all' Agenzia regionale del lavoro si intende riferita all' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.
2Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 17/2004
3Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 17/2004
4Comma 3 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 17/2004
5Comma 8 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 17/2004
6Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 16/2013
7Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 16/2013
8Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 16/2013