LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34

Modifiche, integrazioni e rifinanziamento di leggi regionali di intervento nel settore delle opere pubbliche e del restauro edilizio

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/10/1987
Materia:
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
420.07 - Edifici di culto
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
440.05 - Acquedotti, acque pubbliche e fognature
440.07 - Fonti energetiche

CAPO VII
 Norme in materia di piani
per gli insediamenti produttivi
Art. 18
 Effetti dell' approvazione dei piani
e organo competente al rilascio dell' autorizzazione
all' occupazione temporanea d' urgenza
1. L' approvazione dei piani per gli insediamenti produttivi, di cui all' articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comporta, oltre alla dichiarazione di pubblica utilità, la dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici negli stessi previsti.
2. La competenza al rilascio della autorizzazione all' occupazione temporanea d' urgenza spetta, ai sensi dell' articolo 15, secondo comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, al Sindaco del Comune in cui deve realizzarsi il piano.
Art. 19
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.