LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/04/1986
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 40
 Disposizioni transitorie
per la normativa tecnica ed i pareri
Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2, primo comma, lettera d), trovano applicazione per gli interventi per i quali l' ammissione a contributo od anticipazione viene deliberata dalla Giunta regionale posteriormente alla loro entrata in vigore.
Le Commissioni edilizie integrate comunali continuano ad operare fino alla costituzione dei Comitati tecnici provinciali per l' edilizia.
La disposizione di cui ai precedenti articoli 31 e 34 non si applica agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già intervenuto il provvedimento di liquidazione finale del contributo.