LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/04/1986
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 21
 Finanziamento organico dei piani di recupero
Gli operatori di cui al precedente articolo 2, ultimo comma, punto 3), possono presentare alla Regione per il relativo finanziamento, anche in Comuni diversi da quelli individuati ai sensi del precedente articolo 11, piani di recupero regolarmente approvati, corredati da un programma di acquisizione dei finanziamenti necessari per la loro attuazione.
Per l' attuazione di tali piani di recupero, la Regione può assicurare la copertura contributiva in forma organica e completa attraverso i vari canali contributivi con i quali è autorizzata ad intervenire in favore dei diversi operatori.
A tal fine, con apposita deliberazione della Giunta regionale, vengono fissati, alla luce della normativa vigente, modalità, importi, priorità e tempi della concessione dei vari contributi.