LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 aprile 1986, n. 18

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/04/1986
Materia:
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 20
 Acquisto di immobili
da recuperare in regime convenzionato o agevolato
Per gli interventi di recupero in regime di edilizia convenzionata od agevolata su immobili da acquistare inseriti in piani di recupero, i massimali di spesa ammissibile a contributo o ad anticipazione possono essere incrementati del 30%.
Nel caso di cui al comma precedente, qualora l' operatore richieda l' erogazione anticipata dei contributi, la certificazione comunale attestante l' avvenuto inizio dei lavori, prevista dall' articolo 113, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, può essere sostituita dal titolo di acquisizione della proprietà dell' immobile da recuperare e dal prescritto parere tecnico sul relativo progetto di recupero.
Note:
1Parole sostituite al primo comma da art. 51, comma 1, L. R. 37/1988
2Primo comma interpretato da art. 52, comma 1, L. R. 45/1993