LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2

Interventi regionali per i centri storici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/01/1983
Materia:
410.03 - Centri storici

Art. 1
 Finalità
La Regione interviene per la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei centri storici primari - come definiti dall' articolo 21, punto 1) delle norme di attuazione al Piano urbanistico regionale generale - nonché per la rivitalizzazione del loro tessuto urbano e sociale e per il concreto soddisfacimento del loro fabbisogno abitativo, con le modalità e secondo la disciplina previste dalla presente legge.
Per le finalità di cui al comma precedente l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni interessati una speciale sovvenzione, costituita da contributi una tantum e da contributi ventennali costanti, secondo quanto verrà definito di volta in volta con la legge finanziaria di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.
L' individuazione dei centri storici primari da ammettere alla sovvenzione regionale è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Nel contesto dell' azione generale di salvaguardia e rivitalizzazione dei centri storici primari di cui al primo comma, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni di Grado, di Sauris e di Erto e Casso nonché per la tutela del nucleo di interesse ambientale e architettonico del comune di Moruzzo e del borgo di Poffabbro in comune di Frisanco, una speciale sovvenzione costituita da un contributo una tantum e da contributi ventennali costanti, per l' attuazione del piano particolareggiato del nucleo antico della città di Grado - previsto dalla legge regionale 13 marzo 1972, n. 6 -, nonché dei piani particolareggiati dei Comuni di Sauris, di Erto e Casso del piano di recupero della frazione di S. Margherita del Gruagno, nonché del nucleo di interesse ambientale e architettonico del Comune di Moruzzo.
Note:
1Quarto comma interpretato da art. 56, comma 1, L. R. 45/1993
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, L. R. 11/1996
3Parole aggiunte al quarto comma da art. 52, comma 1, L. R. 13/1998
4Parole aggiunte al quarto comma da art. 5, comma 38, L. R. 4/2001
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 25, L. R. 23/2001
6Parole aggiunte al quarto comma da art. 5, comma 39, L. R. 1/2003
7Parole sostituite al quarto comma da art. 5, comma 58, L. R. 1/2007