LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 1982, n. 23

Rifinanziamento di varie leggi in materia di ricerca applicata, di ricerca mineraria e di pesca marittima e modifiche e integrazioni della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/04/1982
Materia:
160.02 - Istituti e centri di ricerca a carattere economico
220.01 - Industria
220.04 - Miniere, cave e torbiere
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 2, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Partizione di cui fa parte l'art. 4, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO I
 Interventi a favore
della ricerca tecnologica applicata
Art. 1
 
Per le finalità e con le modalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7842 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982 - istituito ai sensi del terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle Finanze n. 6/Rag. del 3 febbraio 1982 -, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 750 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 29 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).
CAPO II
 Interventi a favore della ricerca mineraria
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO III
 Interventi nel settore della pesca marittima
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Modificazioni ed integrazioni
della legge regionale
3 giugno 1978, n. 47
Art. 6
 
Il titolo del Capo VI della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 è così modificato:
 << Interventi regionali per favorire le iniziative per ladepurazione, il trattamento e lo smaltimento delle sostanzeutilizzate nel ciclo produttivo >>.

Art. 7
 
L' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è così modificato:
<< Art. 15
 
Al duplice fine di stimolare le possibilità di recupero e riciclaggio delle sostanze utilizzate nelle attività produttive, ivi comprese quelle relative all' impresa agricola e di favorire le iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e smaltimento delle sostanze nelle attività stesse utilizzate o residuate, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi << una tantum >> fino al 15% della spesa riconosciuta ammissibile:
a) per la realizzazione o l' adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante << Norme per la tutela delle acque dall' inquinamento >> e per la realizzazione di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero dei fanghi di risulta dei processi depurativi. L' obiettivo del disinquinamento idrico potrà essere perseguito anche mediante pretrattamenti o recuperi delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo;
b) per la realizzazione di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero di sostanze utilizzate nel ciclo produttivo o di rifiuti comunque residuati.

Gli impianti e le strutture di cui alla lettera a) potranno beneficiare dei contributi solo se riferentisi ad installazioni di produzioni esistenti al 1 gennaio 1975 relativamente alle spese sostenute successivamente alla data del 13 giugno 1976.
Nel caso di consorzi di imprese o di imprese ed enti pubblici per la costruzione di impianti collettivi di cui alla lettera a), almeno una delle imprese consorziate deve essere esistente al 1 gennaio 1975. >>

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 8
 
Il primo comma dell' articolo 16 della legge regionale 13 giugno 1978, n. 47, è sostituito dal seguente:
<< I contributi di cui all' articolo precedente potranno essere concessi a imprese singole o associate, anche cooperative, e a società miste o di tipo consortile fra imprese ed enti pubblici. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 37, comma 1, L. R. 2/1992
Art. 10
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.