LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1978, n. 77

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1978
Materia:
120.05 - Personale regionale
330.03 - Formazione professionale

TITOLO II
 Inquadramento del personale comandato ai sensi
dell' articolo 40 del DPR 25 novembre 1975, n. 902, e
del personale trasferito alla Regione ai sensi
dell' articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 546
Art. 12
 
Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando ai sensi dell' articolo 40 del DPR 25 novembre 1975, n. 902, è inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera rivestita presso l' Amministrazione di provenienza.
Il personale con qualifica di guardia sanitaria viene inquadrato nella qualifica funzionale di coadiutore.
Art. 13
 
Il personale dipendente dallo Stato organicamente assegnato agli uffici trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 22 del DPR 25 novembre 1975, n. 902, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in servizio presso la Regione ai sensi dell' articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è inquadrato, con effetto dalla data di trasferimento alla Regione, nella qualifica funzionale corrispondente alla carriera rivestita presso l' Amministrazione di provenienza.
Art. 14
 
Per il personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13, che presso l' Amministrazione di provenienza appartenga alla carriera direttiva, l' inquadramento nella qualifica funzionale di dirigente ovvero in quella di consigliere, si effettua secondo la seguente equiparazione:
- Dirigente superiore o equiparato;
Primo dirigente o equiparato;
Ispettore generale o Direttore di divisione o
equiparato, anche ad esaurimento - dirigente
- altre qualifiche della carriera direttiva - consigliere

Per il personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13 che presso l' Amministrazione di provenienza appartenga alla categoria degli operai, l' inquadramento si effettua secondo la seguente equiparazione:
- operaio comune - commesso
- operaio qualificato - agente tecnico
- operaio specializzato - coadiutore

Art. 15
 
Il personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13 appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è inquadrato nella qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, purché svolga le mansioni proprie della qualifica funzionale corrispondente a detto titolo di studio, ovvero nella qualifica corrispondente alle mansioni svolte, anche se in possesso del titolo di studio superiore.
Per l' inquadramento nella qualifica funzionale di coadiutore, al personale di cui al precedente comma si applica il disposto dell' articolo 1, ultimo comma, della legge 6 agosto 1966, n. 631.
Art. 16
 
Al personale di cui ai precedenti articoli 12 e 13 viene attribuita la posizione tabellare corrispondente al trattamento economico in godimento nell' Amministrazione di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge per il personale comandato ed alla data del trasferimento per quello trasferito, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici, dell' assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, nonché degli altri assegni fissi e continuativi.
Art. 17
 
Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata dal personale comandato o trasferito, presso l' Amministrazione di provenienza, nella corrispondente carriera è valutata per intero. È valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera immediatamente inferiore.
Per il personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento l' anzianità maturata nel ruolo di provenienza viene valutata per metà e per non più di cinque anni. Viene comunque valutata per intero l' anzianità maturata in posizione di comando presso la Regione.
Il limite della valutazione per non più di cinque anni, di cui al comma precedente, non si osserva ai fini della partecipazione ai concorsi interni di cui all' articolo 32 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Art. 18
 
Per l' applicazione dell' articolo 99, primo e secondo comma, della legge regionale n. 48/1975, al personale, in posizione di comando, inquadrato ai sensi della legge medesima ed al personale, in posizione di comando o trasferito, inquadrato ai sensi del Titolo II della presente legge, si ha riguardo all' anzianità di effettivo servizio richiesta per il conseguimento della classe o qualifica immediatamente superiore a quella posseduta alla data di inquadramento, alla retribuzione in godimento ed a quella prevista per la suddetta classe o qualifica, secondo la normativa vigente presso l' Amministrazione di provenienza.
Il beneficio di cui al precedente comma non si applica al personale, in posizione di comando, inquadrato ai sensi della legge regionale n. 48/1975, cui siano stati attribuiti i tre aumenti periodici di stipendio previsti dall' articolo 105, primo comma, della legge medesima, ovvero sia stato inquadrato in qualifica superiore a quella posseduta nella Amministrazione di provenienza.
La domanda per il conseguimento del beneficio di cui al primo comma deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il beneficio suindicato non può, comunque, avere effetto anteriore alla data d' inquadramento.
Al personale proveniente dal ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ed inquadrato ai sensi della presente legge, in luogo dei benefici previsti dall' articolo 99, primo e secondo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, sono attribuiti a domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge tre scatti biennali, anche virtuali, con effetto dalla data dell' inquadramento.
Art. 19
 
Alla copertura dei posti di dirigente degli uffici di veterinario provinciale, trasferiti alla Regione, ai sensi dell' articolo 11, primo comma, del DPR 25 novembre 1975, n. 902, che risultino vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante concorso per titoli riservato al personale della carriera direttiva, appartenente ai suddetti uffici, inquadrato ai sensi dello articolo 12 della presente legge, che sia in possesso del diploma di laurea in veterinaria e che, da almeno un anno, sia preposto ad uno dei suddetti uffici.
Con regolamento di esecuzione da emanarsi ai sensi degli articoli 42 e 46 dello Statuto si stabiliranno i titoli valutabili, la composizione delle Commissioni giudicatrici, la formazione delle graduatorie e le modalità di svolgimento dei concorsi.
Art. 20
 
In conseguenza degli inquadramenti disposti dalla presente legge il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla Tabella A allegata alla legge 14 febbraio 1978, n. 11, viene aumentato in corrispondenza, per qualifica funzionale, al numero del personale che sarà inquadrato per effetto della presente legge e con decorrenza dalla data dell' inquadramento.
In conseguenza di quanto previsto al precedente articolo 19 il numero dei posti dell' organico del personale della qualifica di dirigente del ruolo unico regionale di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, viene altresì aumentato in corrispondenza del numero dei vincitori del concorso di cui al citato articolo 19.
Il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, viene altresì aumentato in corrispondenza, per qualifica funzionale, al numero del personale che è stato inquadrato in soprannumero per effetto della legge regionale 15 marzo 1976, n. 2, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 21
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio 1978; a tale scopo gli stanziamenti dei capitoli 101, 105 e 106 vengono elevati rispettivamente di lire 190.000.000, di lire 75.000.000 e di lire 35.000.000.
All' onere complessivo di lire 300.000.000 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 3603 - << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1978.
Le spese per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.
Art. 22
 
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.