LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 1978, n. 77

Inquadramento nel ruolo unico regionale di personale in posizione di comando e trasferito alla Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/07/1978
Materia:
120.05 - Personale regionale
330.03 - Formazione professionale

Art. 7
 
Il personale già dipendente dall' ENALC e disciplinato all' atto del trasferimento alla Regione dal Regolamento del personale dei centri di addestramento professionale alberghiero con esercizio alberghiero, approvato con decreto interministeriale del 20 maggio 1970, continua ad essere disciplinato dal Regolamento medesimo salvo quanto previsto dal comma successivo e dagli articoli 8 e 9 della presente legge. L' orario di lavoro e la sua articolazione saranno stabiliti per tale personale con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione della Giunta stessa in armonia con quanto previsto dallo articolo 46, primo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.
Le cause e le modalità di cessazione dal servizio sono disciplinate dalla normativa vigente per il personale regionale.
Entro 6 mesi dall' entrata in vigore della presente legge, si provvederà con legge a modificare ed adeguare il Regolamento di cui al primo comma sia per quanto concerne la parte normativa, sia per quanto concerne i livelli funzionali.
A decorrere dal 1 gennaio 1977, al personale di cui al primo comma è attribuito un acconto mensile pari allo importo di lire 25.000.