LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1978, n. 75

Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/06/1978
Materia:
120.10 - Nomine di competenza regionale

Art. 8 bis
 Modalità delle dichiarazioni
I soggetti indicati all' art. 8 della presente legge sono tenuti a depositare, entro 30 giorni dalla nomina, alla Presidenza della Giunta regionale:
1) una dichiarazione concernente: i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l' esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
2) copia dell' ultima dichiarazione dei redditi soggetti all' imposta sui redditi delle persone fisiche. Coloro che non sono titolari di redditi soggetti all' imposta sui redditi delle persone fisiche devono presentare, entro i suddetti termini, una dichiarazione in tal senso;
3) l' inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 7.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 41/1987
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 41/1987