LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 giugno 1978, n. 75

Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/06/1978
Materia:
120.10 - Nomine di competenza regionale

Art. 7 bis ante
 
1. Non possono essere nominati o designati a far parte di Consigli di Amministrazione delle Società a partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e nei Comitati di nomina regionale soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale. Tale divieto vale anche per quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprano tali incarichi e si trovino nelle condizioni sopraindicate, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono le cariche di cui sopra devono rendere formale dichiarazione alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare preventivamente i soggetti preposti alla nomina o alla elezione nei Consigli di Amministrazione delle Società o degli Enti regionali o nei Comitati di nomina regionale.
3. Non possono altresì essere nominati componenti delle Giunte comunali o provinciali o eletti nei Direttivi delle Comunità montane o in quelle di Consorzi tra Enti locali tutti coloro che si trovano nelle condizioni ostative di cui al comma 1. Qualora, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprano tali incarichi, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.
4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono tali cariche devono dichiarare al Sindaco o al Presidente della Provincia o al Presidente della Comunità montana o al Presidente del Consorzio di non trovarsi nello stato di incompatibilità previsto dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare i soggetti all'atto della nomina o dell'elezione nelle suddette cariche.
5. Per tutte le nomine di cui al comma 1 i candidati devono dichiarare alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale la loro eventuale appartenenza a società a carattere segreto. La mancata dichiarazione costituisce condizione ostativa alla nomina.
Note:
1Inserito prima dell' articolo 7 bis l' articolo 7 bis ante ad opera dell' articolo 55 della L.R. 1/2000.
2Parole soppresse al comma 4 da art. 17, comma 3, L. R. 17/2004
3Comma 5 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 2/2008