LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 3 giugno 1978, n. 47

Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1978
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio

Art. 15
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, in attività da almeno due anni, che intendono attivare o modificare processi ed impianti produttivi al fine di ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui, rifiuti ed emissioni prodotti o l' inquinamento acustico o di migliorare qualitativamente l' ambiente di lavoro, conformemente a nuovi standards stabiliti dalla legislazione di settore, contributi fino al 20 per cento in equivalente sovvenzione lorda della spesa riconosciuta ammissibile.
2. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per gli interventi finalizzati al recupero, riciclaggio e riutilizzo delle sostanze adoperate nelle attività produttive o residuate dalle medesime, ivi comprese quelle relative alle imprese agricole e per favorire le iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e smaltimento delle sostanze nelle attività stesse utilizzate o residuate, nella stessa misura di cui al comma 1 della spesa riconosciuta ammissibile:
a) per gli interventi di adeguamento di impianti di depurazione o di pretrattamento atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante << Norme per la tutela delle acque dall' inquinamento >> e per la realizzazione o l' adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero dei fanghi di risulta dei processi depurativi. L' obiettivo del disinquinamento idrico può essere perseguito anche mediante pretrattamenti o recuperi delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo;
b) per la realizzazione o l' adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento, recupero o riutilizzo di sostanze adoperate nel ciclo produttivo o residuate dal medesimo di rifiuti comunque residuati e di interventi finalizzati alla riduzione dell' inquinamento acustico.
(7)
3. Con il termine << adeguamento >> di cui alle lettere a) e b) del comma 2, si intende ogni modifica o integrazione finalizzata all' ottimizzazione funzionale del processo di depurazione o trattamento.
4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche a favore di iniziative promosse da cooperative, società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti pubblici.
Note:
1Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 15 da art. 6, primo comma, L. R. 23/1982
2Articolo sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 23/1982
3Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 43, comma 2, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, L. R. 2/1992 con effetto, ex articolo 54 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992
6Comma 1 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 3/1993
7Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, L. R. 8/1993
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 8/1993
9Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.