LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 luglio 1977, n. 36

Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/08/1977
Materia:
330.03 - Formazione professionale
420.03 - Edilizia scolastica

CAPO I
 Edilizia scolastica
Art. 1
 
Al primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:
<< Le opere di riparazione possono comprendere:
a) miglioramenti anche sostitutivi agli infissi ed agli impianti, quando sia provata la loro inadeguatezza per vetustà o altra causa, indipendentemente dall' evento sismico;
b) eventuali ulteriori interventi strettamente indispensabili per adeguare e migliorare la ricettività e la funzionalità degli edifici al livello richiesto dai pubblici servizi alla cui sede sono destinati >>.

Art. 2
 
Tra il primo e secondo comma dell' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è inserito il seguente comma:
<< La perizia deve contenere, separatamente, l' indicazione:
a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico;
b) delle opere di completamento e degli impianti. >>


Art. 3
 
Al secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:
<< In casi eccezionali, quando sussista l' esigenza di rispettare valori storico - ambientali di particolare pregio, è ammesso - sentiti il Servizio regionale dei beni ambientali e culturali e la Commissione consiliare speciale - il ricorso all' edilizia tradizionale >>.

Art. 4
 
Le parole << di edifici mediante impiego di strutture prefabbricate definitive >> del terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, sono sostituite con le seguenti:
<< degli edifici previsti dal comma precedente >>.

Alla fine dello stesso articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
<< A titolo di rimborso forfettario di tutte le spese sostenute dalle Amministrazioni provinciali delegate per l' attuazione delle opere previste dal presente articolo, la Regione corrisponderà, con le modalità indicate al V comma, una percentuale non superiore al 5% del costo delle opere stesse. >>

Art. 5
 
Al primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, sono soppresse le parole:
<< mediante impiego di strutture prefabbricate definitive >>.

Art. 6
 
Dopo l' articolo 9 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, sono aggiunti i seguenti articoli:
<< Art. 9 bis
 
Al fine di sopperire alle mutate esigenze dislocative delle aule mobili o ad elementi componibili nelle zone colpite dal terremoto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per lo smontaggio di dette attrezzature, per il loro trasporto e rimontaggio nelle aree di nuova destinazione.
Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l' Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie.
A detti interventi si applicano le disposizioni di cui al quinto comma dell' articolo 8 della presente legge.
Art. 9 ter
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l' onere delle spese di adeguamento degli edifici necessari per lo svolgimento della attività scolastica per l' anno scolastico 1976 - 1977 degli alunni sfollati dalle zone terremotate nei comuni di Grado, Lignano, Iesolo e San Michele al Tagliamento - frazione Bibione.
L' intervento regionale avviene mediante rimborso totale, a favore degli enti pubblici che vi hanno provveduto, della spesa sostenuta per opere di riatto, manutenzione e adeguamento, sia delle strutture sia degli impianti, nonché per le attrezzature e l' arredamento. >>

Art. 7
 
Il titolo del Capo IV della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è modificato come segue:
 << Approvvigionamento di strutture mobili e prefabbricate ecostruzioni di edilizia tradizionale. >>

Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, primo comma, L. R. 37/1984
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 13

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 14
 
Il V comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, come sostituito dall' articolo 17 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, è modificato come segue:
<< A fronte delle spese occorrenti per le finalità di cui al primo e secondo comma - che comprendono tutti gli oneri di acquisizione e di urbanizzazione delle aree strettamente necessarie, nonché quelli dell' arredamento - l' Amministrazione regionale è autorizzata, anche in deroga alle norme vigenti relativamente ai limiti di oggetto o di importo:
a) a disporre aperture di credito a favore dei Presidenti delle Province di Udine e Pordenone;
b) ad effettuare pagamenti alle due Amministrazioni provinciali suddette o agli Enti locali interessati, mediante erogazione di ratei annui per un periodo non superiore agli anni 20. >>


Art. 15
 
Dopo l' articolo 10 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 10 bis
 
Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l' Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di acquisizione delle aree strettamente necessarie. >>