Legge regionale 03 giugno 2025, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2026

Disposizioni multisettoriali.
Capo I
 Disposizioni in materia di finanze
Art. 1
 (Modifica all'articolo 39 della legge regionale 10/2013)
1.
Al comma 2 bis dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), sono aggiunte infine le parole: <<, fermo restando il limite di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica)>>.

Art. 2
 (Nuovo termine di presentazione della documentazione per progetti di investimento di valenza territoriale di iniziativa pubblica sovracomunale)
1. Al fine di garantire l'effettiva realizzazione degli interventi finanziati ai sensi dell'articolo 7 ter, comma 3 ter, della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del "Programma Regionale Obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), su richiesta degli enti beneficiari dei finanziamenti di cui alla graduatoria approvata con decreto 13 dicembre 2023, n. 60814/GRFVG e successivi scorrimenti disposti con provvedimenti successivi del Direttore dell'Unità operativa specialistica gestione risorse comunitarie FESR e programmi regionali integrativi, gli Enti di decentramento regionale sono autorizzati a disporre un nuovo termine per la presentazione della documentazione prevista dall'articolo 19, comma 1, dell'Avviso pubblico approvato con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2023, n. 1224. Per le finalità di cui al periodo precedente gli enti beneficiari presentano apposita istanza all'Ente di decentramento competente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 3
 (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 10/2012)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Fino all'emanazione del decreto previsto all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 175/2016, in materia di limiti ai compensi dei componenti degli organi, dei dirigenti e dei dipendenti delle società a controllo pubblico, ferme restando le dovute ponderazioni in ordine alla complessità operativa delle società e la previsione dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), in materia di compensi per gli amministratori e i dipendenti di società non quotate, il trattamento economico annuo onnicomprensivo al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dei beneficiari per l'intero organo amministrativo delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, non supera la misura dell'80 per cento del limite massimo previsto dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 175/2016.>>.

2. La disposizione prevista dall'articolo 9, comma 2 bis, della legge regionale 10/2012, come aggiunta dal comma 1, trova applicazione dal primo rinnovo degli organi amministrativi successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
 (Partecipazione di Friulia SpA alla società Agorai Innovation Hub SpA)
1. La Finanziaria regionale Friulia SpA è autorizzata a partecipare al capitale sociale della società Agorai Innovation Hub SpA, con sede in Trieste, nel ruolo di holding previsto dall'articolo 7, comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), in conformità ai principi europei in materia di aiuti di Stato e al fine di svolgere ricerca applicata congiuntamente ad altre società industriali per supportare la trasformazione e la transizione al digitale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale di Friulia SpA nel limite massimo di 20 milioni di euro.
3. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelievo di 4 milioni di euro dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e mediante storno di 16 milioni di euro dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 4 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Capo II
 Disposizioni in materia di attività produttive e turismo
Art. 7
 (Disposizione transitoria per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge regionale 21/2016)
1. Al fine di promuovere l'attività delle associazioni Pro loco, l'insediamento e il funzionamento dei relativi uffici, nonché l'insediamento e il funzionamento degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro loco, in deroga a quanto previsto all'articolo 10, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), con riferimento alla sola annualità 2025, possono essere ammesse a finanziamento anche le associazioni Pro loco prive del requisito di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), della suddetta legge regionale 21/2016.
3. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21/2016 e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 8
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 18/2021)
1.
Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 18 (Promozione e tutela della produzione del gelato artigianale di qualità in Friuli Venezia Giulia), è sostituito dal seguente:
<<4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce presso la Direzione centrale competente in materia di artigianato un tavolo tecnico composto da funzionari dell'Amministrazione regionale e da esperti delle organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2 della legge regionale 12/2002 e delle associazioni di categoria del comparto della ristorazione con il compito di individuare ulteriori caratteristiche del gelato artigianale di qualità, nonché di elaborare apposite strategie di intervento dirette ad agevolare, assistere, formare e incentivare i produttori dello stesso, promuovendone inoltre la commercializzazione. La partecipazione al tavolo tecnico degli esperti delle organizzazioni degli artigiani e delle associazioni di categoria predette non comporta oneri a carico dell'Amministrazione regionale.>>.

Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 141, comma 1, lettera uuu), L. R. 17/2025
Capo III
 Disposizioni in materia di risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna
Art. 14
 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 15/2000)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l'introduzione dei prodotti biologici, a chilometro zero, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), è inserito il seguente:
<<2 bis. I contributi di cui al comma 2, lettera b), sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 15 dicembre 2023.>>.

Art. 16
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 22/2022)
2. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 15, della legge regionale 22/2002, in relazione a quanto disposto dal comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 18
 (Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 53/1981)
2. Fino all'adozione del decreto del Comandante del Corpo forestale di cui all'articolo 56, comma 3 bis, della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, lettera c), continua ad applicarsi il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 56, comma 6, della medesima legge regionale nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 24
 (Anticipazioni di cassa all'Organismo Pagatore Regionale)
1. Al fine di garantire la piena corresponsione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Organismo Pagatore Regionale (OPR FVG) anticipazioni per sopperire alle carenze di cassa derivanti da temporanei ritardi nei versamenti delle quote dei fondi europei e statali.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono concesse su richiesta del Direttore di OPR FVG. Gli atti amministrativi con cui vengono disposte le anticipazioni devono prevedere il rientro delle stesse a favore del bilancio regionale, senza interessi, entro il medesimo esercizio finanziario nel quale sono disposte.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 2, previste in 10 milioni di euro per l'anno 2025, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
Capo IV
 Disposizioni in materia di difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile
Art. 26
 (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 19/2012)
1.
Il comma 8 dell'articolo 14 della legge regionale 19/2012 è sostituito dal seguente:
<<8. In attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 190/2024, al procedimento relativo all'istanza di autorizzazione unica per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, commi da 2 a 12 e 14, del decreto legislativo 190/2024, anche qualora sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera i), della legge regionale 4 marzo 2025, n. 2 (Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale). Al medesimo procedimento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 13 e 15, ove compatibili con le norme del decreto legislativo 190/2024.>>.

Art. 27
 (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 19/2012)
1. All'articolo 20 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Nei procedimenti autorizzativi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), la struttura regionale competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico, esperiti gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli relativi alla preferenza tra le domande concorrenti ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), emette una dichiarazione di assenso al rilascio della concessione che attesta la sussistenza dei presupposti per il rilascio della concessione medesima. La dichiarazione di assenso è condizione di procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 13.>>.

Art. 32
 (Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 11/2015)
1. All'articolo 11 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:
d)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2 bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 2025, n. 7 (Disposizioni multisettoriali), con regolamento sono definiti i criteri di priorità degli interventi di cui al comma 1, sulla base delle indicazioni e delle metodologie contenute negli atti previsti all'articolo 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.>>;

Art. 35
 (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 11/2015)
Art. 38
 (Modifica all'articolo 56 della legge regionale 11/2015)
2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 56, comma 13 ter, della legge regionale 11/2015, come inserito dal comma 1, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 45
 (Modifica all'articolo 35 della legge regionale 12/2016)
1.
Il comma 4 bis dell'articolo 35 della legge regionale 12/2016 è sostituito dal seguente:
<<4 bis. Nei casi previsti dall'articolo 34, commi 4 e 6, trova applicazione la diffida amministrativa di cui all'articolo 3 bis, commi 1, 3 e 4, della legge regionale 1/1984. La diffida amministrativa è applicabile al medesimo soggetto e con riferimento al medesimo provvedimento di autorizzazione, per non più di due volte, a condizione che il soggetto autorizzato abbia adempiuto alle prescrizioni dettate nella prima diffida e che non abbia posto in essere la medesima violazione oggetto della stessa.>>.

Art. 47
 (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 7/2024)
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi da 66 a 70, della legge regionale 7/2024 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 48
 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 13/2024)
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 15, della legge regionale 13/2024, come modificato dalla lettera b) del comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 49
 (Piani comunali di illuminazione)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi per l'approvazione dei piani comunali di illuminazione ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici), ai Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato i piani comunali di illuminazione o la documentazione afferente la rendicontazione oltre i termini fissati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/Pres. (Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15).
Capo V
 Disposizioni in materia di infrastrutture e territorio
Art. 50
 (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 66/1991)
1. All'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66 (Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
<<5 bis. La torre dell'orologio, facente parte del complesso castellano in quanto storicamente e artisticamente connesso agli immobili che lo costituiscono e non rientrante nella perimetrazione di cui al comma 2 in quanto proprietà indivisa già oggetto di recupero, segue il regime proprietario degli altri immobili facenti parte del compendio castellano. Il Comune di Colloredo di Monte Albano provvede all'aggiornamento conseguente presso i competenti registri immobiliari.
5 ter. Per l'assegnazione delle unità immobiliari del compendio castellano ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), nel rispetto della distribuzione organica degli spazi, si applica il criterio della superficie utile residenziale più prossima a quella calcolata secondo i parametri della legge regionale 63/1977 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. (Determinazione dei parametri relativi alle esigenze abitative dei nuclei familiari, ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63). Nel caso di assegnazioni di più unità immobiliari al singolo nucleo familiare, per l'individuazione di quelle a titolo gratuito, se previste, ovvero nell'eventuale fattispecie di cui all'articolo 27, comma 17 bis, della legge regionale 63/1977, il criterio applicabile è quello della minor differenza tra le superfici utili residenziali effettive e quelle calcolate secondo i parametri della legge regionale 63/1977 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 066/1978.>>.

Art. 51
 (Modifica all'articolo 51 ter della legge regionale 14/2002)
1.
Al comma 5 dell'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo la lettera d ter) è aggiunta la seguente:
<<d quater) soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), in possesso dei necessari requisiti, limitatamente ai lavori di cui al comma 6, lettera d), riguardanti infrastrutture funzionali all'esercizio delle attività di trasporto pubblico locale.>>.

Art. 72
 (Rimozione di vincoli convenzionali in materia di edilizia residenziale)
1. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo di cessione o di assegnazione e del canone di locazione degli alloggi, contenuti nelle convenzioni di edilizia convenzionata di cui alla legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), possono essere rimossi secondo le modalità stabilite dall'articolo 31, commi 49-bis e 49-quater della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), dopo cinque anni dal certificato di agibilità o dal formarsi del silenzio assenso.
Art. 73
 (Conferma del contributo al Comune di Stregna per demolizione e ricostruzione nuovo immobile da destinare a pubblico servizio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi al Comune di Stregna consistenti, rispettivamente, in 200.000 euro concessi ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), con decreto 16 maggio 2022, n. 2026 di competenza del Servizio politiche per la rigenerazione urbana e la qualità dell'abitare della Direzione centrale infrastrutture e territorio, e in 100.000 euro concessi ai sensi dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014), con decreto 1 ottobre 2024, n. 46487/GRFVG di competenza del Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, per le spese di demolizione dell'immobile ex farmacia di Stregna e relative pertinenze e successiva costruzione di un nuovo immobile da destinarsi a pubblico servizio, comprensive dei costi relativi all'affidamento della progettazione, di indagini geologiche e strutturali e di altre spese tecniche, in luogo dei lavori di manutenzione edilizia dell'immobile ex farmacia ed ex scuola elementare di Stregna.
2. Per le finalità previste dal comma 1 il Comune di Stregna presenta ai Servizi competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una relazione illustrativa degli interventi, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con i provvedimenti di conferma dei contributi, i Servizi competenti fissano, altresì, i termini di esecuzione e di rendicontazione dei contributi per i lavori di cui al comma 1.
Art. 75
 (Anticipazione all'EDR di Udine per viabilità in area interna)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare all'Ente di decentramento regionale di Udine una quota dell'assegnazione statale concessa nell'ambito della "Strategia nazionale Aree Interne" di cui all'articolo 1, comma 2 quinquies, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, nei limiti dell'importo di 977.399 euro, al fine di garantire la conclusione degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne entro la stagione invernale 2025.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è concessa all'EDR di Udine previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio.
3. L'anticipazione di cui al comma 1 è rimborsata mediante compensazione con l'assegnazione statale spettante per l'annualità 2026.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 977.399 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dal disposto del comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 3, previste in 977.399 euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
7. In considerazione del disposto di cui al comma 6 è stanziato l'importo di 977.399 euro per l'anno 2026, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 76
 (Contributo al Comune Forni di Sopra per la realizzazione di una piazza e di un'autorimessa)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comune di Forni di Sopra un contributo straordinario di 1.100.000 euro per la realizzazione di una piazza e di un'autorimessa interrata sull'area su cui si trovava l'ex municipio demolito.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di relazione descrittiva e cronoprogramma, nonché del relativo quadro economico. Contestualmente alla presentazione della domanda, il Comune rinuncia ai contributi già concessi con decreto 14 dicembre 2022, n. 30124 e con decreto 20 novembre 2024, n. 57907 per l'efficientamento energetico e ristrutturazione dell'"Albergo Ancora".
3. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 1.100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Capo VI
 Disposizioni in materia di cultura e sport
Art. 81
 (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 13/2024)
2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 167, della legge regionale 13/2024, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 82
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 16/2023)
2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 54, della legge regionale 16/2023, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 83
 (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 7/2024)
2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 50, della legge regionale 7/2024, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 84
 (Disposizioni finanziarie in materia di cultura e sport)
1. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 25 agosto 2006, n. 18 (Istituzione della Fondazione per la valorizzazione archeologica, monumentale e urbana di Aquileia e finanziamenti per lo sviluppo turistico dell'area), è autorizzata la spesa di 64.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 18/2006 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelievo di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 1 (Fondo di riserva) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 85
 (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 19/2021)
2. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 19/2021, in relazione alle modifiche di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 86
 (Domanda di contributo musei di interesse regionale 2025)
2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 15, della legge regionale 13/2024, in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 87
 (Modifiche alla legge regionale 16/2014)
1. All'articolo 11 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
2. All'articolo 12 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
3. All'articolo 13 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
4. All'articolo 15 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
5. All'articolo 23 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
h)   ( ABROGATA )
6. All'articolo 24 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
7. All'articolo 26 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
9. Ai procedimenti contributivi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
10. Per le finalità di cui all'articolo 29 bis, comma 1, della legge regionale 16/2014, in relazione alle modiche apportate dal comma 8, è autorizzata l'ulteriore spesa, per l'esercizio 2025, di 28.000 euro, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Note:
1 Lettera h) del comma 5 abrogata da art. 5, comma 21, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026, a seguito dell'abrogazione dell'art. 23, c. 7 bis, L.R. 16/2014.
Capo VII
 Disposizioni in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Art. 98
 (Contributo a ITS Academy per borse di studio)
1. Il contributo erogato alle Fondazioni ITS Academy accreditate ad operare in Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali), è concesso anche per l'erogazione di borse di studio agli studenti iscritti al terzo anno del triennio 2022-2025 dei percorsi di istruzione tecnologica superiore finanziati da risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, aventi diritto alla borsa di studio in base ai limiti ISEE e ISPE fissati dal decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito 14 marzo 2024, n. 318 (Aggiornamento per l'anno accademico 2024-2025 dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio).
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 33.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui comma 3 si provvede per 20.417,21 euro per l'anno 2025 mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e per 12.582,79 euro mediante storno per l'anno 2025 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 99
 (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 18/2005)
1.
Al numero 4) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, al tutela e la qualità del lavoro), le parole <<l'iscrizione nella sezione regionale dell'albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti)>> sono sostituite dalle seguenti: <<la tenuta dell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)>>.

Art. 100
 (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 18/2005)
1.
Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 18/2005 le parole <<Consulta regionale delle associazioni dei disabili, di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), come inserito dall'articolo 43, comma 1, della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 13 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia)>>.

Art. 107
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24/2019)
1. All'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 67 è sostituito dal seguente:
<<67. Ai sensi dell'articolo 6 bis della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il quale prevede che il Programma triennale di cui all'articolo 6 della medesima legge regionale possa stabilire una diversa modalità di destinazione delle risorse di cui all'articolo 10, tra le tipologie di beneficiari di cui all'articolo 4, comma 1, anche tenendo conto della perequazione dei finanziamenti ministeriali, è assegnata annualmente all'Università degli Studi di Udine e alla Scuola internazionale Superiore di Studi Avanzati - Sissa di Trieste, per le finalità di cui alla predetta legge, una quota aggiuntiva a titolo di perequazione.>>;

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 67, della legge regionale 24/2019, come sostituito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 112
 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 27/2014)
1. All'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 16, della legge regionale 27/2014, tenuto conto di quanto disposto dal comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 27/2014, come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.210.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 114
 (Modifiche alla legge regionale 4/2025)
1. Alla legge regionale 5 marzo 2025, n. 4 (Norme per la definizione dei percorsi formativi dei soggetti operanti nell'ambito della subacquea lavorativa), sono apportate le seguenti modifiche:
c) all'articolo 3:
Art. 116
 (Azioni di accompagnamento IeFP Filiere tecnologico professionali)
1. Al fine di rispondere alle esigenze educative e professionali delle nuove generazioni, oltre che alle richieste del settore produttivo, secondo gli obiettivi del Piano nazionale Industria 4.0, attraverso la promozione di una offerta formativa in cui venga potenziato il raccordo tra i percorsi di istruzione tecnico-professionale, di istruzione e formazione professionale (IeFP) e degli ITS Academy, i contesti produttivi, il mondo delle imprese, delle professioni e i diversi stakeholder, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale all'Associazione Temporanea d'Impresa Effe.Pi 2027, individuata con decreto del Direttore del Servizio formazione 2 ottobre 2023, n. 44734, come soggetto responsabile dell'organizzazione e gestione delle attività formative dei percorsi di istruzione e formazione professionale, per la realizzazione di un intervento di accompagnamento, di coordinamento, di progettazione e promozione delle filiere formative tecnologico-professionali nel territorio del Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi in raccordo con gli istituti scolastici e ITS aderenti alle filiere.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ente capofila dell'Associazione temporanea d'impresa Effe.Pi 2027 presenta alla Direzione centrale competente in materia di formazione la domanda di contributo, con validità pluriennale, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del preventivo di spesa.
3. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 118
 (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 13/2018)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), è inserito il seguente:
<<1 bis. In deroga all'articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), l'erogazione anticipata dei contributi di cui all'articolo 16, comma 3, lettera e), non è subordinata alla presentazione di fideiussioni bancarie o polizze assicurative.>>.

Art. 119
 (Norma transitoria per il 2025 sui contratti di ricerca)
1. Per l'anno 2025, i contributi di cui all'articolo 5, commi dal 29 al 33, della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono destinati al finanziamento delle proroghe e dei rinnovi degli assegni di ricerca e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), nel testo previgente al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che scadono nel 2025, anche in deroga ai limiti di età di cui all'articolo 5, comma 29, della legge regionale 34/2015.
2. Le risorse stanziate per l'anno 2025 sono ripartite in parti uguali tra l'Università degli studi di Trieste e l'Università degli studi di Udine. Qualora il fabbisogno, in sede di domanda, di uno dei due atenei sia inferiore alle somme assegnate, le risorse eccedenti sono destinate alla copertura dell'eventuale maggiore fabbisogno dell'altro ateneo.
3. La domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 5, comma 30, della legge regionale 34/2015 è presentata dall'Università degli studi di Trieste e dall'Università degli studi di Udine alla Direzione centrale competente in materia di alta formazione e università entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione contenente l'illustrazione delle proroghe e dei rinnovi contrattuali e del preventivo della spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo e, se richiesto dal beneficiario, eroga un anticipo fino al 70 per cento dell'importo concesso. Sono ammissibili a finanziamento le spese necessarie alla proroga e al rinnovo degli assegni di ricerca e dei contratti di ricercatore a tempo determinato di tipo A sostenute dalla data di decorrenza dei contratti stessi in misura non inferiore al 90 per cento del finanziamento complessivo, nonché le spese di tutoraggio scientifico e le spese generali in misura non superiore rispettivamente al 5 per cento e al 10 per cento del finanziamento complessivo.
4. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 121
 (Riapertura del termine per la comunicazione dei piani tariffari)
1. Per l'anno educativo 2025/2026, in deroga a quanto stabilito all'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), il termine per la comunicazione dei piani tariffari è riaperto dal decimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge e si chiude perentoriamente entro quindici giorni dalla sua riapertura.
Art. 122
 (Contributo straordinario contenimento rette)
1. Per l'anno educativo 2024/2025 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia che non abbiano già presentato domanda a valere sul Fondo contenimento rette ai sensi del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)), entro i termini di cui all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 25 ottobre 2024, n. 8 (Misure finanziarie multisettoriali).
2. Possono presentare domanda i soggetti di cui al comma 1 che si obbligano a contenere l'adeguamento annuale delle rette a carico delle famiglie per l'anno educativo 2025/2026 nella misura massima di 6,5 punti percentuali oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), registrato nel mese di luglio 2024, con riferimento all'ammontare medio annuo delle rette applicate nell'anno educativo 2024/2025 ovvero, nel caso di servizi educativi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, con riferimento alla tariffa mensile più alta applicata nell'anno educativo 2024/2025.
3. Per accedere al contributo straordinario i soggetti gestori di cui al comma 1 presentano domanda con modalità informatica alla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La ripartizione delle risorse destinate al contributo straordinario di cui al comma 1 è effettuata sulla base dei medesimi parametri applicati per la ripartizione del Fondo per il contenimento delle rette nell'anno 2025.
6. L'ammontare del contributo straordinario di cui al comma 1, come determinato ai sensi del comma 5, non può in ogni caso superare il 70 per cento del contributo medio per bambino assegnato per l'anno educativo 2024/2025 ai soggetti gestori a valere sulle risorse del Fondo contenimento rette, né essere superiore alla differenza tra le spese e le entrate per la gestione del nido d'infanzia del soggetto istante nell'anno educativo 2024/2025, nel qual caso il contributo straordinario è rideterminato sulla base del contributo medio per bambino assegnato per l'anno educativo 2024/2025 ai soggetti gestori a valere sulle risorse del Fondo contenimento rette, rapportato al numero di mesi di apertura e, in ogni caso, è contenuto entro l'importo del disavanzo della gestione.
7. I contributi straordinari sono concessi con decreto del Direttore del Servizio competente entro il termine del 30 novembre 2025.
8. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Capo VIII
 Disposizioni in materia di salute, politiche sociali e disabilità
Art. 125
 (Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale 22/2019)
1.
L'articolo 20 della legge regionale 22/2019 è sostituito dal seguente:
<<Art. 20
 (Cure intermedie)
1. La rete delle cure intermedie è una componente della rete territoriale distrettuale, destinata alle persone che necessitino di assistenza o monitoraggio sanitari continui e non presentino condizioni idonee per il trattamento ambulatoriale o domiciliare, e svolge una funzione intermedia a garanzia della continuità assistenziale tra l'ospedale, riservato alle patologie acute e complesse, e il domicilio o le strutture di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale di lungoassistenza.
3. I requisiti di autorizzazione e accreditamento delle unità di offerta per l'erogazione dei trattamenti afferenti alla rete delle cure intermedie sono definiti con regolamento, secondo quanto previsto dal titolo V della presente legge.>>.

2. Al fine di garantire il tempestivo e omogeneo adeguamento dell'assetto regionale rispetto a quanto previsto in tema di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale dal decreto del Ministro della salute 77/2022, con regolamento sono definite le modalità e i percorsi di transizione e di riclassificazione delle strutture all'interno della nuova rete delle cure intermedie, previa apposita ricognizione delle strutture di assistenza intermedia presenti sul territorio regionale.
Art. 127
 (Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 13/2024)
2. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 67, della legge regionale 13/2024, come modificato dalla lettera b) del comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 130
 (Inserimento dell'articolo 4 bis della legge regionale 62/1980)
1.
Dopo l'articolo 4 della legge regionale 24 novembre 1980, n. 62 (Tutela sanitaria delle attività sportive), è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
 (Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica)
1. È istituita presso la Direzione centrale competente in materia di salute la Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva agonistica di cui al decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica), e successive modifiche e integrazioni.
2. La Commissione è nominata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale con delega alla salute.
4. La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.
5. La Commissione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
6. Ai componenti esterni della Commissione spettano i compensi e rimborsi previsti dalla normativa regionale vigente.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate da una unità di personale in servizio presso la Direzione centrale competente in materia di salute.
8. Ferme restando le disposizioni di cui alla presente legge nonché le disposizioni regionali in materia di organi collegiali, con provvedimento del Direttore del Servizio competente è adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento della Commissione.>>.

3. Per le finalità di cui all'articolo 4 bis della legge regionale 62/1980, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 140
2. Le Comunità di cui al comma 1 sono disciplinate con regolamento, da adottarsi entro il 31 dicembre 2026, sulla base dei seguenti requisiti:
a) la capacità ricettiva deve essere strettamente legata ai bisogni presenti sul territorio, prevedendo un massimo complessivo di venti posti. Le Comunità sono articolate in più moduli, rispondenti sia al profilo di bisogno socioeducativo, sia a quello terapeutico-riabilitativo. L'intensità dell'assistenza è modulata in relazione al concreto profilo di bisogno del soggetto, con possibilità di adeguamento in base ai cambiamenti dei bisogni della persona;
b) laddove vi sia la disponibilità di posti, le Comunità potranno ospitare altresì soggetti minori/maggiorenni provenienti da territori extra regionali o minori stranieri non accompagnati. In ogni caso, il numero di tali soggetti non può superare una percentuale massima del 30 per cento della capienza totale;
c) nell'ambito dei requisiti di personale e standard assistenziale deve essere assicurata all'interno della struttura la presenza programmata o per fascia oraria, su sette giorni la settimana, pur potendo essere definita su orario flessibile in base alle esigenze, anche terapeutiche degli ospiti, definite all'interno del PEI (Progetto Educativo Individualizzato) o del PTR (Progetto Terapeutico Riabilitativo), di alcune figure professionali ritenute essenziali al recupero, quali in linea esemplificativa da un medico di neuropsichiatria infantile, nel caso di ospiti minorenni e/o dal medico psichiatra per gli ospiti maggiorenni, da uno psicologo-psicoterapeuta esperto nell'orientamento lavorativo, da personale infermieristico, da personale in possesso del titolo di educatore professionale, in possesso di almeno tre anni di esperienza e da personale in possesso del titolo di OSS per le altre funzioni;
d) possono, inoltre, essere previste ulteriori figure professionali (mediatori culturali, maestri d'arte, artigiani, ecc.) in relazione alle attività individuate dal progetto del servizio che deve essere redatto con il coinvolgimento dei servizi sociali dell'Ambito socio assistenziale in cui insiste la Comunità e che può ricomprendere anche l'esercizio di lavori socialmente utili secondo la disciplina vigente;
e) nel caso di assunzione di operatori stranieri, si dovrà certificare in sede di assunzione, la corretta conoscenza della lingua italiana nonché l'equipollenza dei titoli di studio rilasciati all'estero;
f) la struttura deve prevedere delle caratteristiche strutturali di sicurezza aggiuntive in modo da limitare il più possibile i rischi derivanti da condotte pericolose, anche autolesionistiche, messe in atto dagli ospiti nei momenti di crisi;
g) per chi abbia già gestito una Comunità o sia comunque ricollegabile alla gestione di una Comunità, dovranno risultare assenti prescrizioni inadempiute o reiterate, rilevate dalle autorità competenti e comunque, in sede di richiesta autorizzatoria, la domanda dovrà essere corredata di dichiarazione di buon andamento di servizi analoghi gestiti presso altri territori.
3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2 e comunque fino al 31 dicembre 2026, i procedimenti amministrativi di autorizzazione, vigilanza e di accreditamento, di cui al capo VI del titolo II della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), afferenti le Comunità socio educative di cui al comma 1 e in corso presso le autorità amministrative, secondo le rispettive competenze, sono sospesi.
4. I termini dei procedimenti amministrativi in corso, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono previa integrazione, da parte dei richiedenti, della documentazione necessaria al rispetto della disciplina prevista dal regolamento di cui al comma 2.
5. Per l'autorizzazione delle strutture di cui al presente articolo deve essere stipulato anche un apposito accordo tra Regione, Prefettura e Comune competente per territorio, per la realizzazione di un servizio di sorveglianza da parte delle forze dell'ordine.
Note:
1 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
2 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 7, comma 5, lettera c), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
4 Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 5, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
5 Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 5, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
6 Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 5, lettera d), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
7 Parole soppresse alla lettera d) del comma 2 da art. 7, comma 5, lettera e), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
8 Parole sostituite al comma 3 da art. 7, comma 5, lettera f), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
9 Comma 6 sostituito da art. 7, comma 5, lettera g), L. R. 18/2025 , con effetto dall'1/1/2026.
Art. 141
 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 9/2023)
1.
Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), è inserito il seguente:

Capo IX
 Disposizioni in materia di autonomie locali, finanza, tributi locali e funzione pubblica
Art. 145
 (Interpretazione autentica dell'articolo 19 della legge regionale 17/2022)
1. L'articolo 19 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), si interpreta nel senso che il rinvio alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU comprende l'articolo 1, commi 1091 e 1091 bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).
Art. 146
 (Proroga Revisori dei conti degli Enti di decentramento regionale)
1. In deroga a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 31, comma 2, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e dell'articolo 17, comma 4, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 21 (Norme in materia di diritto allo studio universitario), il Revisore unico dei conti e il Revisore supplente degli Enti di decentramento regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati, alla scadenza, fino al 31 dicembre 2026.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 3/2026
Art. 148
 (Modifica oggetto interventi concertati)
2. Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Polcenigo il finanziamento di 200.000 euro, già concesso con decreto 29 settembre 2020, n. 3562/TERINF, per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di edifici comunali, in luogo di interventi su edifici pubblici per riqualificazione sede municipale e Sala Convegni, inizialmente previsti.
3. Per le finalità di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Polcenigo presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
5. Ai sensi di quanto previsto dal comma 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Caneva il finanziamento di 200.000 euro, già concesso con decreto 23 settembre 2020, n. 3470 e come modificato dal decreto 22 aprile 2022, n. 1674/TERINF, per lavori di riqualificazione urbana in aree pubbliche del Comune, in luogo del Piano eliminazione barriere architettoniche, inizialmente previsto.
6. Per le finalità di cui al comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Caneva presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
8. Ai sensi di quanto previsto dal comma 7, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pozzuolo del Friuli il finanziamento di 790.400 euro, già concesso con decreto 22 novembre 2021, n. 4884/TERINF, per l'intervento di consolidamento e ristrutturazione dell'ex scuola XXX ottobre, in luogo di lavori di ristrutturazione della sede municipale.
9. Per le finalità di cui al comma 8, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Pozzuolo del Friuli presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
11. Ai sensi di quanto previsto dal comma 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Vivaro il finanziamento di 1.430.000 euro, già concesso con decreto 26 aprile 2023, n. 18610/GRFVG, per la realizzazione urgente del blocco aule in sostituzione dell'esistente, a causa di criticità sismica, in luogo dell'adeguamento sismico, normativo e funzionale del blocco aule della scuola primaria, inizialmente previsto.
12. Per le finalità di cui al comma 11, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Vivaro presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
16. Ai sensi di quanto previsto dal comma 15, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Pordenone il finanziamento di 2.500.000 euro, già concesso con decreto 6 novembre 2021, n. 4584/TERINF, per l'intervento di riqualificazione di piazza del Popolo, in luogo di lavori di riqualificazione con costruzione di parcheggio dell'ambito di piazza del Popolo.
17. Per le finalità di cui al comma 16, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Pordenone presenta alla struttura regionale competente istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione del finanziamento.
19. Per le finalità di cui al comma 18, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Sgonico presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, di un quadro economico e di un cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione e di rendicontazione del contributo.
21. Ai sensi di quanto previsto dal comma 20, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Ravascletto il finanziamento di 386.220 euro, già concesso con decreto 28 settembre 2021, n. 3997/TERINF, per la realizzazione ed allestimento del museo multimediale "Museo dello sci" in luogo del risanamento e abbattimento delle barriere architettoniche in un edificio comunale ad uso del Museo, inizialmente previsto.
22. Per le finalità di cui al comma 21, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Ravascletto presenta domanda alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento, di un quadro economico e di un cronoprogramma. Nel provvedimento di conferma del contributo sono fissati i termini di esecuzione dei lavori e di rendicontazione del contributo.
Art. 151
 (Incentivi tecnici)
1. Per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), relativi ai quadri economici disposti in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026), e dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono riconosciuti anche al personale di qualifica dirigenziale appartenente al Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, che svolge le funzioni di cui all'allegato l.10 al decreto legislativo 36/2023.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per il personale dirigente, a decorrere dal 31 dicembre 2024.
4. Per il personale del ruolo regionale, per le finalità di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, per gli anni dal 2023 al 2026, relativamente ai progetti del PNRR e PNC, l'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), è riconosciuto anche al personale con qualifica dirigenziale, come previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 13/2023 e dall'articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 36/2023, secondo i criteri e le modalità di cui alla disciplina regolamentare regionale in materia di servizi e forniture e in materia di lavori pubblici adottata, rispettivamente, con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2019, n. 092/Pres. e decreto del Presidente della Regione 1 aprile 2019, n. 059/Pres. e successive modifiche e integrazioni che dovessero intervenire con finalità di raccordo e coordinamento dei contenuti normativi.
6.
Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 5 aprile 2024, n. 2 (Misure di programmazione strategica per lo sviluppo del sistema territoriale regionale in materia di infrastrutture e territorio), è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e restano validi i provvedimenti adottati sino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Art. 153
 (Interpretazione autentica dell'articolo 24 della legge regionale 18/2016)
1. Al comma 1 bis dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), l'espressione <<posizione economica>> si interpreta come: <<valore monetario del trattamento economico fondamentale>>.
Art. 154
 (Modifica all'articolo 16 della legge regionale 8/2005)
1.
All'articolo 16 della legge regionale 15 aprile 2005, n. 8 (Disposizioni in materia di personale regionale, di comparto unico del pubblico impiego regionale e di personale del Servizio sanitario regionale), dopo il comma 1 è inserito il seguente:

Capo X
 Disposizioni in materia di patrimonio e di demanio
Art. 156
 (Inserimento dell'articolo 6 bis 1 della legge regionale 57/1971)
1.
Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale 57/1971 è inserito il seguente:
<<Art. 6 bis 1
 (Dismissione di terreni agricoli e a vocazione agricola)
1. I terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dell'Amministrazione regionale o di suoi organismi strumentali possono essere locati o alienati mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro.
7. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) viene acquisito preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
8. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.>>.

Art. 159
 (Modifica all'articolo 9 quater della legge regionale 57/1971)
2. Per le finalità di cui all'articolo 9 quater della legge regionale 57/1971, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 160
 (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 22/2006)
1.
Dopo il comma 7 ter dell'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono aggiunti i seguenti:
<<7 quater. Nelle more della revisione del riparto di competenze tra Regione e Comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo statale con finalità turistico ricreativa di cui alla presente legge e in relazione alle aree da infrastrutturare, così come individuate dal vigente Piano di Utilizzazione di cui all'articolo 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a delegare al Comune di Lignano Sabbiadoro le funzioni amministrative previste all'articolo 5, comma 2, lettera b), relative alla concessione individuata nel PUD vigente al n. 195.
7 quinquies. Alla delega di funzioni di cui al comma 7 quater si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario, demanio statale dismesso e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).
7 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata, su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, ad avviare le procedure necessarie alla consegna della rete stradale e dei relativi impianti tecnologici insistenti sul demanio marittimo statale ai Comuni stessi ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2 quater.
7 septies. Al fine di dare attuazione al disposto di cui al comma 7 sexies, l'Amministrazione regionale individua, con deliberazione della Giunta regionale, i beni del demanio marittimo da consegnare ai Comuni territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 13 bis, comma 2 quater.>>.

2. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti alle minori entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 13 della legge regionale 22/2006, come modificato dal comma 1, è accantonata la somma complessiva di 410.067 euro, suddivisa in ragione di 45.563 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 161
 (Modifica all'articolo 45 della legge regionale 26/2014)
1.
Il comma 2 bis dell'articolo 45 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), è abrogato.

Art. 163
 (Inserimento dell'articolo 46 bis della legge regionale 26/2014)
2. Per le finalità di cui all'articolo 46 bis, comma 1, della legge regionale 26/2014, come inserito dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 46 bis, comma 2, della legge regionale 26/2014, come inserito dal comma 1, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2025-2027.
Capo XI
 Disposizioni intersettoriali e contabili
Art. 166
 (Inserimento dell'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981)
1.
Dopo l'articolo 151 bis della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), è inserito il seguente:
<<Art. 151 ter
 (Tutela legale degli operatori di Protezione Civile)
1. La Regione riconosce e garantisce agli operatori appartenenti al sistema della Protezione civile regionale indagati o imputati per fatti e atti occorsi nello svolgimento di attività di cui al comma 4 la copertura delle spese legali necessarie per la difesa in giudizio, anche in via anticipata e in modo frazionato per ciascuna fase del procedimento, salva rivalsa se al termine dello stesso è accertata la responsabilità dell'operatore a titolo di dolo.
2. Non si procede alla rivalsa delle somme corrisposte ai sensi del comma 1 del qualora le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione ovvero sia stata emessa sentenza ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale in sede di udienza preliminare o dell'articolo 469 del codice di procedura penale prima del dibattimento o degli articoli 129, 529, 530, commi 2 e 3, e 531 del codice di procedura penale, anche se intervenuta successivamente a sentenza o altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale dell'operatore.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli operatori convenuti nei giudizi per responsabilità civile e amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al medesimo comma.
4. Ai fini del comma 1 le spese per la tutela legale, ivi comprese quelle per la consulenza tecnica di parte, sono garantite per la difesa nei procedimenti o giudizi promossi in conseguenza di fatti e atti connessi con lo svolgimento delle attività di protezione civile, individuate nella previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi e gestione delle emergenze e del loro superamento, nonché di quelle inerenti la formazione, l'informazione, l'addestramento, l'utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, il controllo sanitario e la sorveglianza sanitaria degli operatori.
6. La tutela legale di cui al comma 1 opera anche in favore del coniuge, del convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), e dei figli superstiti dell'operatore deceduto.
7. Per quanto non compreso nella copertura assicurativa prevista dall'articolo 10, primo comma, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), la Regione garantisce la copertura delle spese legali di cui al comma 1 del presente articolo in assunzione diretta.
8. Ai fini del presente articolo alla liquidazione vi provvede l'Avvocatura della Regione avvalendosi di un Comitato di valutazione, composto dall'Avvocato della Regione che lo presiede, nonché da un componente dell'Avvocatura regionale e dal Direttore centrale della Protezione civile o da un suo delegato.>>.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, si applicano anche ai giudizi e procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui all'articolo 151 ter della legge regionale 53/1981, come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 11 (Altri servizi generali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante storno di pari importo per l'anno 2025 dalla Missione n. 11 (Soccorso civile) - Programma n. 1 (Sistema di protezione civile) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
Art. 168
 (Disposizioni finanziarie e contabili)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella B.
2. Per le finalità previste dal comma 1, riga 1, della Tabella B è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
4. Per le finalità previste dal comma 1, riga 2, della Tabella B è autorizzata la spesa di 86.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
6. Per le finalità previste dal comma 1, riga 3, della Tabella B è autorizzata la spesa di 201,77 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
8. Per le finalità previste dal comma 1, riga 4, della Tabella B è autorizzata la spesa di 56.127,23 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
9. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
10. Per le finalità previste dal comma 1, riga 5, della Tabella B è autorizzata la spesa di 8.774,97 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
11. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
12. Per le finalità previste dal comma 1, riga 6, della Tabella B è autorizzata la spesa di 1.604,03 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 12 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 6 (Ufficio tecnico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027.
14. Sono introdotte le variazioni di cassa ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa, come rappresentate nel prospetto di cui al comma 15.
15. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.