Legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 14 bis aggiunto da art. 4, comma 17, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
TITOLO I
 STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Capo I
 Strumenti regionali per lo sviluppo sostenibile
Art. 1
 (Finalità e principi)
1. In armonia con gli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, la Regione, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future e al fine di giungere a una società neutrale dal punto di vista climatico, promuove e attua la transizione ecologica sul territorio regionale, in linea con i principi di sostenibilità ambientale, di utilizzo consapevole delle risorse naturali e di coesione sociale affermati dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), e dalla Comunicazione COM (2019) 640 final dell'11 settembre 2019 (Green Deal europeo), nonché con gli impegni assunti dall'Unione europea e dallo Stato italiano con la ratifica dell'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, entrato in vigore il 4 novembre 2016.
2. La Regione si impegna a conseguire l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguali a zero entro il 2045 e a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, pari almeno all'obiettivo nazionale assegnato dall'Unione europea, entro il 2030.
3. La Regione assicura che la produzione legislativa regionale sia orientata al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 3
 (Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile)
1. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in coerenza con gli indirizzi e i dettami della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) e in raccordo con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), definisce le scelte e gli obiettivi strategici finalizzati a promuovere sul territorio regionale un modello di sviluppo sostenibile, equilibrato, inclusivo, idoneo a ridurre le disuguaglianze economiche, ambientali e sociali, basato sulla gestione sostenibile delle risorse naturali e del suolo, sulla difesa dell'ambiente, sull'economia circolare e resiliente ai cambiamenti climatici.
2. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è elaborata attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dalla Strategia, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno e della responsabilità di conseguire il modello di società delineato dalla Strategia stessa.
3. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è approvata entro il 31 dicembre 2023, preliminarmente, con deliberazione della Giunta regionale ed è sottoposta al parere delle Commissioni consiliari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisiti detti pareri o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la Giunta regionale approva definitivamente la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile che acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
4. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile è soggetta a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8, è aggiornata almeno ogni sei anni e può essere modificata e integrata in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
5. La Regione e gli enti locali adeguano, attraverso un processo di integrazione, la pianificazione e la programmazione di settore in funzione del conseguimento degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile.
6. La Regione assicura l'integrazione degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile nelle leggi regionali di settore.
Capo II
 Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici
Art. 4
 (Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)
1. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici costituisce il processo quadro di orientamento delle politiche regionali finalizzate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o climalteranti, nonché la vulnerabilità territoriale e i rischi legati ai cambiamenti climatici ed è elaborata in linea con gli obiettivi stabiliti dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e in coerenza con gli indirizzi della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC), del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e della Strategia italiana di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.
2. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici definisce il quadro conoscitivo e il modello organizzativo, gestionale e metodologico per il raggiungimento di obiettivi strategici e per la valutazione delle implicazioni dei cambiamenti climatici nei settori strategici interessati, nonché per la selezione di obiettivi specifici di settore.
5. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è elaborata attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile, che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dalla Strategia, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno attivo e propositivo a costruire un modello di società resiliente ai cambiamenti climatici.
6. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è approvata, preliminarmente, con deliberazione della Giunta regionale ed è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la Giunta regionale approva definitivamente la Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici che acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.
7. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici è soggetta a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8, è aggiornata almeno ogni sei anni e può essere modificata e integrata in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
8. La Regione assicura l'integrazione degli obiettivi fissati dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici nelle leggi regionali di settore.
Art. 5
 (Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici)
1. Il Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, di seguito denominato Piano clima regionale, definisce le misure e le azioni prioritarie, i soggetti attuatori e responsabili, i tempi e la stima delle risorse necessarie, ai fini dell'attuazione delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
4. Il Piano clima regionale è elaborato attraverso un processo partecipativo di consultazione inclusivo e accessibile, che coinvolge gli enti locali, gli enti pubblici che operano nei settori interessati dal Piano stesso, le parti sociali, la società civile e i cittadini, anche mediante la costituzione di organismi consultivi per i diversi settori strategici, affinché tutte le componenti sociali a livello regionale e locale siano investite dell'impegno attivo e propositivo a costruire un modello di società resiliente ai cambiamenti climatici.
6. Il progetto del Piano clima regionale adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di ambiente per la durata di sessanta giorni effettivi ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione e presentare osservazioni.
7. Decorso il termine di cui al comma 6, la Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze delle eventuali osservazioni presentate e del parere motivato espresso dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 152/2006, adotta il Piano clima regionale e lo sottopone al parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere, o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è approvato il Piano clima regionale.
8. Il Piano clima regionale è approvato entro un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
9. Il Piano clima regionale è soggetto a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8 da parte della struttura regionale competente in materia di ambiente, è aggiornato almeno ogni sei anni e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
10. I piani territoriali e settoriali, nonché i programmi regionali e locali sono elaborati o aggiornati in coerenza con il Piano clima regionale mediante l'integrazione, nei propri obiettivi e azioni, delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici.
Capo III
 Acquisti verdi
Art. 7
 (Piano di azione regionale per il Green Public Procurement)
3. La Giunta regionale adotta il PARGPP e lo sottopone al parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito detto parere o decorso inutilmente il termine di trenta giorni, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è approvato il PARGPP.
4. Il PARGPP è approvato entro un anno dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, acquisisce efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
5. Il PARGPP è soggetto a monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 8, è aggiornato almeno ogni tre anni e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.
7. La previsione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali dei CAM nelle procedure per l'affidamento di appalti pubblici da parte dei Comuni costituisce condizione per la concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione degli interventi oggetto degli appalti stessi.
Capo IV
 Monitoraggio e sistemi informativi
Capo V
 Promozione della cultura dello sviluppo sostenibile
Art. 13
 (Azioni di comunicazione)
1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 10, istituisce un sito web che contiene:
Art. 14 bis
1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la tutela dell'ambiente e promuove la partecipazione dei cittadini allo sviluppo di una coscienza civica volta alla valorizzazione e alla difesa dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nel rispetto della normativa in materia ambientale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Registro regionale dei volontari per la tutela dell'ambiente nel quale sono iscritti i cittadini in possesso dei requisiti indicati nel regolamento di cui al comma 8, lettera a).
6. La Regione, gli enti locali, gli enti gestori dei parchi regionali e delle aree naturali protette nazionali che intendano avvalersi dei volontari ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 3, presentano la richiesta ad ARPA che assegna le unità in base agli iscritti disponibili sul Registro di cui al comma 2.
7. Gli enti di cui al comma 6 che si avvalgono dei volontari provvedono a propria cura e spese all'organizzazione delle attività di cui al comma 3, alla dotazione delle eventuali attrezzature necessarie, alla copertura assicurativa per gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.
9. Il regolamento di cui al comma 8, lettera a), è adottato previo parere della Commissione consiliare competente.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 17, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 15
 (Partecipazione a AISBL per il coordinamento dell'iniziativa "Valle idrogeno Nord Adriatico")
1. Ai fini del sostegno al processo di transizione energetica la Regione è autorizzata a partecipare a un'associazione internazionale senza scopo di lucro - AISBL, conformemente alla legge belga, per coordinare e conferire un modello organizzativo stabile e duraturo all'iniziativa di cooperazione rafforzata transnazionale "Valle idrogeno Nord Adriatico".
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione è autorizzata a corrispondere all'associazione una quota associativa annuale, fino a un importo massimo stabilito con deliberazione della Giunta regionale, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 (Norme per favorire il processo di integrazione europea e per l'attuazione dei programmi comunitari), e nei limiti dello stanziamento disponibile annualmente previsto con la legge di approvazione del bilancio regionale.
TITOLO II
 CLAUSOLA VALUTATIVA, MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 34/2017 IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E NORME FINANZIARIE E FINALI
Capo III
 Norme finanziarie e finali
Art. 18
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, di cui all'articolo 5, comma 3, e di cui all'articolo 7, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 12, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 105.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), di cui all'articolo 9, comma 1, di cui all'articolo 13 e di cui all'articolo 14, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
6. Per le finalità di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di 1.545.000 euro, suddivisa in ragione di 515.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
8. Per le finalità di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di 3.600.000 euro, suddivisa in ragione di 1.200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
10. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 3, e di cui all'articolo 11 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
11. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
12. Per le finalità di cui all'articolo 33, commi 2 e 5, della legge regionale 34/2017, come modificati dall'articolo 17, comma 1, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
13. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011, è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.