Legge regionale 28 dicembre 2022 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.

Art. 1

(Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)

1. L'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), è abrogato.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge rivivono le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 6/2021.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono aggiunti i seguenti:

<<2 bis. Al fine di consentire all'Amministrazione regionale il monitoraggio del mercato regionale dei carburanti per autotrazione, gli esercenti depositi per usi privati, agricoli e industriali di capacità superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri cubi (depositi minori) e gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale risulti superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi (distributori minori), di cui all'articolo 25, comma 4 del decreto legislativo 504/1995, sono tenuti a trasmettere all'Amministrazione regionale medesima, entro il mese di febbraio di ogni anno, il prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell'anno solare precedente, come desunti dal registro di carico e scarico, previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 47/D del 3 dicembre 2020.

2 ter. I depositi e gli apparecchi di distribuzione di cui al comma 2 bis comprendono sia i depositi, sia i distributori costituiti da apparecchi fissi di erogazione carburanti collegati a serbatoi interrati o distributori o contenitori fuori terra, anche rimovibili, permanentemente installati all'interno di stabilimenti, cantieri, aree private non aperte al pubblico accesso.>>.

4. Al comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), dopo le parole <<atto di liquidazione>> sono aggiunte le seguenti: <<o sull'atto con cui è stata disposta l'apertura del ruolo di spesa fissa>>.

Art. 2

(Attività produttive)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia -SviluppoImpresa), con i decreti 30 novembre 2021, n. 2998/PROTUR, 26 gennaio 2022, n. 80/PROTUR, 10 febbraio 2022, n. 174/PROTUR, 23 marzo 2022, n. 416/PROTUR, 9 aprile 2022, n. 636/PROTUR, 12 maggio 2022, n. 848/PROTUR, 10 giugno 2022, n. 1070/PROTUR, 13 luglio 2022, n. 1303/PROTUR e 19 luglio 2022, n. 1376/PROTUR, a valere sul bando approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo 15 ottobre 2021, n. 2505/PROTUR, per un importo massimo non superiore a 5.000 euro.

2. Il comma 9 bis dell'articolo 10 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è sostituito dal seguente:

<<9 bis. Il Comitato di gestione è assistito nello svolgimento delle proprie attività tecniche, amministrative e organizzative dalla segreteria unica di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA).>>.

3. All'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:

<<6 ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000 in materia di rendicontazione semplificata a favore dei soggetti ivi indicati, i beneficiari dei contributi di cui al comma 2, presentano a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione in misura almeno pari al 20 per cento del numero totale delle concessioni relative a ciascun bando, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Direttore del servizio competente in materia di turismo.>>.

4. Alla legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

<<4. L'autorizzazione, di cui ai precedenti commi, è subordinata al rilascio da parte dell'Autorità di sorveglianza:

a) del nullaosta tecnico di sicurezza per gli impianti a fune e per gli ascensori e i tappeti mobili per i quali la certificazione CE non garantisca la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza disposti dalla direttiva o regolamento europeo di riferimento.

b) del parere per gli ascensori aventi una certificazione CE che garantisca la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza disposti dalla direttiva o regolamento europeo di riferimento;

c) dell'assenso all'installazione per i tappeti mobili aventi una certificazione CE che garantisca la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza disposti dalla direttiva o regolamento europeo di riferimento.>>;

b) al comma 4 dell'articolo 38 le parole <<responsabili di polo>> sono sostituite dalle seguenti: <<coordinatori di polo>>;

c) al comma 1 dell'articolo 39, dopo le parole <<decreto legislativo 40/2021>>, sono aggiunte le seguenti: <<e dagli articoli 1 e 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139>>, e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti: <<per quanto disposto dalla legge 21 marzo 2001, n. 74>>;

d) al comma 2 dell'articolo 39 le parole <<L'attività>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ferme restando le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attività>> e le parole <<limitatamente al soccorso>> sono sostituite dalle seguenti: <<limitatamente al piano di evacuazione degli impianti a fune>>.

Art. 3

(Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)

1. Il secondo periodo della lettera e bis) del comma 2 dell'articolo 02 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), è sostituito dal seguente: <<L'attività, qualora esercitata nella laguna di Marano-Grado, è consentita dal 15 marzo al 15 giugno di ogni anno per un periodo massimo di trenta giorni e secondo quantitativi annuali finalizzati a perseguire un prelievo sostenibile della risorsa;>>.

2. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 8 è inserita la seguente:

<<d bis) PFIT: piano forestale di indirizzo territoriale>>;

b) il comma 6 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

<<6. Il PFIT è lo strumento facoltativo di indirizzo per la gestione selvicolturale di complessi boscati a scala sovraziendale di livello locale, redatto secondo i criteri della gestione forestale sostenibile, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative. Il PFIT è redatto in conformità alle disposizioni del PFR e fornisce indirizzi per la gestione nel medio e lungo periodo delle risorse forestali e silvo-pastorali. Il PFIT è predisposto anche per specifiche esigenze settoriali quali la pianificazione della viabilità forestale.>>;

c) al comma 7 dell'articolo 11 dopo le parole <<I PGF>> sono inserite le seguenti: <<e i PFIT>>;

d) al comma 10 dell'articolo 11 dopo le parole <<del PGF>> sono inserite le seguenti: <<, dei PFIT>>.

3. Il comma 13 ter dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 (Legge di stabilità 2019), è sostituito dal seguente:

<<13 ter. Il Comune può sostenere le spese fino al 31 dicembre 2024 e presenta la rendicontazione entro il 28 febbraio 2025.>>.

4. Alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera p) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:

<<p bis) guida professionale di pesca: chi svolge per professione, anche in modo non esclusivo e non continuativo, attività di accompagnamento di persone promuovendo l'esercizio corretto dell'attività di pesca sportiva e favorendo la fruizione turistica del territorio regionale e che, per tale attività, risulta iscritto a una associazione professionale inserita nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), che rilascia attestazione di qualità dei servizi ai sensi dell'articolo 7 della legge medesima.>>;

b) alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 la parola <<otto>> è sostituita dalla seguente: <<dieci>>;

c) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 27 la parola <<quattro>> è sostituita dalla seguente: <<sei>>;

d) dopo il comma 14 bis dell'articolo 27 è aggiunto il seguente:

<<14 ter. La guida professionale di pesca, nell'esercizio dell'attività professionale, non è soggetta al numero massimo di giornate di pesca di cui al comma 10, lettera e), ed è esonerata dalla compilazione del proprio documento per le registrazioni, che rimane d'obbligo per i pescatori accompagnati.>>.

5. I Piani venatori distrettuali (PVD) di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in scadenza al 31 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), sono prorogati di un anno. Fatto salvo quanto previsto per il prelievo di selezione della specie cinghiale di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge regionale 25/2020, per la concessione del prelievo di fauna per l'annata venatoria 2023-2024, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici e venatori e dei piani di prelievo previsti dai PVD per l'annata venatoria 2020-2021.

6. All'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b) del comma 70 è inserita la seguente:

<<b bis) sistemazione dei terreni agricoli nella disponibilità dell'impresa;>>;

b) al comma 74 bis le parole: <<per ciascun anno solare>> sono soppresse;

c) dopo il primo periodo del comma 78 è inserito il seguente: <<L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili; in caso di assenza di risorse, le domande sono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione.>>.

7. Al fine di consentire al maggior numero di beneficiari l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3, comma 68, della legge regionale 24/2019 e perseguire efficacemente gli obiettivi di favorire la residenzialità e rafforzare il tessuto imprenditoriale in montagna sottesi alla concessione dei contributi medesimi, in sede di prima applicazione dell'articolo 3, commi 74 bis e 78, della legge regionale 24/2019, come modificati dal comma 6, si osservano le seguenti disposizioni transitorie:

a) le domande presentate alla data di entrata in vigore della presente legge e non finanziate, sono archiviate al compimento dei due anni dalla data di presentazione;

b) coloro che hanno presentato domande che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non risultano finanziate non possono presentare ulteriori domande a pena di inammissibilità delle stesse, salvo espressa rinuncia a quelle già presentate.

8. Al comma 73 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), le parole <<Programma Anticrisi COVID 19 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Programma Anticrisi COVID 19 e Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare)>>.

9. Il contributo di 196.877,31 euro concesso in favore della società Esco S.p.A., con decreto del Direttore del Servizio montagna 30 agosto 2018, n. 2667/DGen è devoluto in favore della Comunità di Montagna della Carnia.

10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

11. Le domanda per la devoluzione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna, entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva delle attività previste, del quadro economico di spesa dettagliato e del cronoprogramma.

12. Negli atti che disciplinano la concessione di aiuti alle imprese del comparto agricolo e agroalimentare, anche nell'ambito della programmazione comunitaria finanziata con il fondo FEASR, al fine di rafforzare la competitività delle imprese regionali, l'Amministrazione regionale prevede la generale cumulabilità dei predetti aiuti, nel limite dei costi sostenuti, con altre agevolazioni non qualificabili come aiuti, salvo diverse disposizioni di settore.

13. Per garantire l'applicazione del comma 12, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è autorizzata, a integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), ad attivare ogni iniziativa utile per verificare presso la Commissione europea la corretta applicazione della cumulabilità fra aiuti e agevolazioni, anche non regionali, non considerabili quali aiuti di stato.

14. All'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 13 le parole <<lettera a)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera h)>> e le parole <<l'acquisto di attrezzatura necessaria allo svolgimento della loro attività istituzionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'anticipazione della liquidità aziendale necessaria allo svolgimento della loro attività istituzionale>>;

b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

<<14. I finanziamenti di cui al comma 13 sono concessi per un importo massimo di 2 milioni di euro secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, adottati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 6, lettera a), della legge regionale 1 aprile 2020 n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.>>.

15. All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 19 le parole <<dell'articolo 36, comma 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 30, comma 1>> e le parole: <<In deroga all'articolo 30 della legge regionale 7/2000, il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti nel rispetto di quanto previsto ai commi da 20 a 28.>> sono soppresse;

b) al comma 28 le parole: <<Le richieste di erogazione in via anticipata devono essere presentate entro il termine perentorio del 30 settembre 2022.>> sono soppresse.

16. All'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'inizio del comma 5 bis sono inserite le seguenti parole: <<Fatto salvo quanto previsto al comma 5 quater,>>;

b) alla fine del comma 5 quater sono aggiunte le parole: <<e l'installazione di unità abitative mobili, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.>>.

17. Al fine di compensare i beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2014-2022 (PSR) per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti dai medesimi beneficiari per la campagna 2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare disposizione all'Organismo pagatore riconosciuto di liquidare, a carico dei finanziamenti regionali integrativi assegnati al Programma, le domande di sostegno-pagamento o di pagamento presentate nell'annualità 2019 a valere sulle misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), 11 (Agricoltura biologica), 12 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva quadro sulle acque) e 13 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) del PSR e non liquidate entro il 31 dicembre 2020 per cause non imputabili ai beneficiari connesse a malfunzionamenti informatici.

18. Al comma 1 ter dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991 n. 15 (Norme in materia di risorse forestali Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), dopo le parole <<normativa ambientale e paesaggistica>> sono aggiunte le seguenti: <<, previa comunicazione al Comune competente per territorio, che verifica il rispetto della normativa e delle condizioni previste per l'utilizzo dei percorsi.>>.

19. All'articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'alinea del comma 2 dopo le parole <<misure di conservazione>> è inserita la seguente: <<specifiche>>;

b) la lettera c) del comma 2 è abrogata;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

<<2 bis. Le misure di conservazione specifiche si articolano in misure regolamentari, amministrative, contrattuali e hanno le seguenti finalità:

a) garantire le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario in rapporto alle pressioni e alle minacce che insistono sul sito Natura 2000;

b) individuare gli obiettivi di conservazione per specie e habitat di interesse comunitario.>>;

d) al comma 3 dopo le parole <<misure di conservazione>> è inserita la seguente: <<specifiche>>;

e) le lettere da a) a d) del comma 6 sono sostituite dalle seguenti:

<<a) recepire, ed eventualmente aggiornare, le misure di conservazione specifiche approvate ai sensi del comma 2 bis;

b) individuare eventuali ulteriori misure di conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali finalizzate alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario;

c) individuare eventuali ulteriori misure di gestione attiva, di monitoraggio e ricerca, di incentivazione e di divulgazione a fini didattici e formativi;

d) garantire l'integrazione degli obiettivi di conservazione nella pianificazione territoriale;>>;

f) il comma 12 è abrogato.

20. In sede di prima applicazione dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008, come modificato dal comma 19, a seguito dell'approvazione delle misure di conservazione specifiche recanti i contenuti di cui al comma 2 bis dell'articolo 10 medesimo, cessa l'efficacia dei vigenti piani di gestione fino al relativo aggiornamento.

21. Al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), le parole <<da effettuare entro e non oltre il 31 dicembre 2022>> sono soppresse.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 11 del presente articolo le parole "montagna@certregionefvg.it" devono leggersi correttamente "montagna@certregione.fvg.it".

Art. 4

(Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)

1. All'articolo 33 della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo la parola <<Comuni>> sono inserite le seguenti: <<e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR)>>;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo ambiente di cui all'articolo 11 della legge regionale 5/1997, per finanziare le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche.>>;

c) ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 33 le parole: <<, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 5/1997>> sono soppresse;

d) al comma 5 bis dopo la parola <<4>> sono inserite le seguenti: <<, 4 bis>>.

2. Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), è inserita la seguente:

<<c bis) le unità di piccola cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE), con una capacità di generazione installata inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 megawatt termici, alimentate da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;>>.

3. Il comma 2 bis dell'articolo 47 bis della legge regionale 19/2012 è sostituito da seguente:

<<2 bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico è soggetta ad autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico ai sensi dell'articolo 57, comma 14 bis del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.>>.

4. Al comma 3 dell'articolo 89 della legge regionale 29 giugno 2020, n. 13 (Legge regionale multisettoriale), le parole <<entro il 31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre 2023>>.

5. Dopo il comma 5 dell'articolo 50 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è inserito il seguente:

<<5 bis. Non sono soggette al pagamento del canone demaniale le derivazioni d'acqua di cui all'articolo 40, comma 1 ,che, in presenza della dichiarazione dello stato di sofferenza idrica da parte del Presidente della Regione, sono rilasciate ai gestori del servizio idrico integrato al solo fine di integrare l'eventuale diminuzione delle portate già oggetto di concessione di derivazione d'acqua e pagamento del relativo canone demaniale, a condizione che l'attingimento delle acque sia effettuato nel bacino interessato dalla presa esistente e sia finalizzato a servire il medesimo ambito acquedottistico.>>.

6. Il comma 28 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è abrogato.

Art. 5

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)

1. Al comma 2 dell'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dopo le parole <<rendicontabili per intero>> sono inserite le seguenti: <<anche se già sostenuti al momento della domanda>>.

2. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al numero 2 bis) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 dopo la parola <<installazione>> sono inserite le seguenti <<, con qualunque modalità,>>;

b) la lettera q) del comma 1 dell'articolo 16 è abrogata;

c) dopo il comma 3 sexies dell'articolo 61 è inserito il seguente:

<<3 septies. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, trova generale e automatica applicazione la proroga di un anno disposta dall'articolo 10 septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nei confronti degli atti abilitativi edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 21/2022. I riferimenti alle discipline statali ivi disposti vanno intesi riferiti alle corrispondenti discipline regionali vigenti e a quanto in esse previsto. La proroga opera automaticamente alle condizioni di legge, senza necessità di presentazione di alcuna comunicazione o richiesta specifica, e trova applicazione anche per gli ulteriori regimi edificatori normati a livello regionale e non inclusi nella disposizione statale.>>.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Gorizia il finanziamento concesso con decreto n. 4856/TERINF del 19 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 2, commi da 24 a 27, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), per la sistemazione della viabilità comunale e per la realizzazione e sistemazione di aree di parcheggio a sostegno dell'evento "Go!2025 Nova Gorica e Gorizia capitale europea della cultura 2025".

4. Per le finalità di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gorizia presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio istanza, corredata di una nuova relazione descrittiva degli interventi con relativi quadri economici e cronoprogramma di progettazione ed esecuzione dei lavori, al fine di ottenere la conferma del precedente contributo da parte del Servizio competente, con fissazione dei nuovi termini.

5. Al comma 2 bis dell'articolo 25 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), dopo le parole <<possa verificarne l'ottemperanza.>> è aggiunto il seguente periodo: <<L'obbligo di acquisizione del parere di adeguamento del competente organo ministeriale non opera nei casi di strumenti urbanistici attuativi e di loro varianti, qualora non aventi valore di variante al piano regolatore generale comunale e adottati successivamente all'entrata in vigore della conformazione dello strumento urbanistico generale.>>.

6. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 63 sexies della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

<<1 ter. Le varianti di cui al comma 1, lettera g), non sono soggette agli adempimenti di adeguamento al PPR di cui al comma 1 bis, lettera b), qualora siano finalizzate unicamente alla reiterazione o apposizione di vincoli urbanistici espropriativi o procedurali e non comportino modifiche alle previsioni azzonative e normative dello strumento urbanistico.>>.

7. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche alla legge regionale 1/2016 in materia di edilizia residenziale pubblica), è inserito il seguente:

<<4 bis. La mancata partecipazione di un componente a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione, senza giustificato motivo, comporta la sua decadenza dall'incarico. La decadenza viene rilevata dal Consiglio di amministrazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della medesima ai fini della successiva sostituzione disciplinata dal comma 5.>>.

8. Le anticipazioni già concesse agli Enti locali ai sensi dell'articolo 5, commi da 39 a 42, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), qualora riferite a spese non riconosciute ammissibili al finanziamento a valere sui bandi relativi ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) o del Piano nazionale complementare (PNC), non sono oggetto di restituzione e rimangono nella disponibilità degli Enti locali beneficiari a copertura delle spese di progettazione sostenute.

9. Gli Enti locali comunicano alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici i procedimenti oggetto della previsione di cui al comma 8.

10. Considerata l'attuale difficoltà di reperimento delle materie prime, i termini, anche già prorogati, per la rendicontazione degli incentivi di cui all'articolo 23 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), in scadenza nel 2023 e nel 2024, sono fissati al 30 giugno 2025.

(1)(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 10 da art. 5, comma 14, lettera a), L. R. 14/2023

Parole sostituite al comma 10 da art. 5, comma 14, lettera b), L. R. 14/2023

Art. 6

(Beni e attività culturali, sport e tempo libero)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), le risorse concesse al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO per ciascuna annualità, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione del finanziamento.

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19/2021 sono aggiunte in fine le seguenti parole: <<Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.>>.

3. Per le finalità previste all'articolo 13, commi da 25 a 25 quater, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le attività connesse all'organizzazione dell'evento denominato "EYOF FVG 2023" Festival Olimpico della Gioventù Europeo, possono essere realizzate dal Comitato organizzatore di EYOF FVG 2023 anche nel corso del 2023 a valere sulle risorse finanziarie concesse ed erogate nell'anno 2022.

4. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione, da parte della Provincia di Udine, al Comune di Tarcento, ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), del contributo ventennale costante di 30.000 euro annui per l'intervento denominato "Completamento polisportivo Toffoletti 2° lotto", è autorizzata a convertire le rate annuali maturate fino all'esercizio di entrata in vigore della presente legge, in un finanziamento in conto capitale a favore del medesimo Comune per la realizzazione di uno o più interventi di impiantistica sportiva la cui spesa ammessa sia almeno pari alla somma delle rate maturate.

5. Per le finalità previste al comma 4 il Comune di Tarcento presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di conversione del contributo al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, secondo le disposizioni dettate dall'articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

6. Ai sensi del comma 5 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a consentire al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia di utilizzare le economie derivanti dalle risorse trasferite nell'esercizio 2022 per le finalità di cui all'articolo 6, commi 22 e 22 bis, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), per sostenere le spese previste all'articolo 6, comma 52, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024).

8. Per le finalità di cui al comma 7 il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di utilizzo delle risorse unitamente alla domanda di cui all'articolo 6, comma 53, della legge regionale 13/2022 per l'anno 2023.

9. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2021, a valere sull'Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico del Friuli Venezia Giulia da realizzarsi attraverso studi e ricerche storiche approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 229, è prorogato al 30 aprile 2023.

10. Le risorse già concesse al Comitato regionale del CONI nel 2022 per le finalità di cui all'articolo 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nel corso del 2023.

11. All'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole <<nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono>> sono soppresse;

b) al comma 4 le parole <<In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), tutte>> sono soppresse.

12. In deroga a quanto previsto dagli avvisi pubblici per la concessione degli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b), e 26, comma 2, lettera c), 27 quater, comma 2, della legge regionale 16/2014 , in sede di approvazione del rendiconto degli incentivi concessi a valere sui medesimi avvisi, non si procede alla verifica del rispetto del criterio di valutazione relativo all'apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale riconosciuti utili ai fini dell'Art bonus regionale.

(1)

13. Il Comune di San Vito al Tagliamento è autorizzato a utilizzare il contributo concesso con decreto 24 ottobre 2010, n. 3159/CULT a sostegno dell'intervento denominato "Ex Castello 3° lotto di completamento recupero e restauro" per il nuovo intervento di "Completamento impiantistica e allestimento Museo del territorio" già parzialmente realizzato.

14. Per le finalità di cui al comma 13, entro il 30 settembre 2023, il Comune di San Vito al Tagliamento presenta al Servizio competente in materia di beni culturali istanza di devoluzione del contributo, corredata della relazione illustrativa, del cronoprogramma e del quadro economico dell'intervento di "Completamento impiantistica e allestimento Museo del territorio".

(2)

15. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 14, il Servizio competente in materia di beni culturali conferma l'utilizzo del contributo per la realizzazione dell'intervento di "Completamento impiantistica e allestimento Museo del territorio" e fissa i nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.

Note:

Parole soppresse al comma 12 da art. 6, comma 72, L. R. 13/2023

Parole sostituite al comma 14 da art. 6, comma 75, L. R. 13/2023

Art. 7

(Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)

1. Per l'anno accademico 2023-2024 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):

a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio;

c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio.

2. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del titolo II, capo I, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2021-2022 entro la data del 30 gennaio 2023.

3. Le spese sostenute ai sensi del dell'articolo 7 bis, comma 3, della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), per il programma specifico 23/21 denominato "Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia", approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2021, n. 622, sono rendicontate nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

4. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), è sostituito dal seguente:

<<2. Le modalità e i criteri di concessione dei finanziamenti relativi alle attrezzature e ai macchinari di cui al comma 1 sono definiti con regolamento regionale in caso di finanziamento con fondi regionali e nazionali, e nel rispetto della metodologia e dei criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento, approvati dagli organi competenti, nel caso di finanziamento anche parziale tramite fondi strutturali e di investimento dell'Unione Europea.>>.

5. Al fine di limitare l'incremento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), qualora la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio 2023 rispetto al mese di gennaio 2022 superi il 5 per cento, in via straordinaria per l'anno educativo 2023/2024, i soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia, accreditati o in fase di accreditamento, contengono l'adeguamento annuale delle rette mensili nella misura percentuale non superiore al 7 per cento in deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. e dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 048/Pres.

Art. 8

(Salute e politiche sociali)

1. Al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola <<2022>> è sostituita dalla seguente: <<2023>>;

b) la parola <<2021>> è sostituita dalla seguente: <<2022>>.

2. Al comma 6 dell'articolo 65 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), la parola <<2022>> è sostituita dalla seguente: <<2023>>.

3. Al comma 67 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), la parola <<2022>> è sostituita dalla seguente: <<2023>>.

4. All'articolo 31 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) i commi da 3 a 9 sono sostituiti dai seguenti:

<<3. La Giunta regionale approva e aggiorna annualmente l'elenco delle strutture residenziali per anziani regolarmente autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres.

4. Nell'elenco di cui al comma 3 devono essere indicate la tipologia della struttura, la natura giuridica dell'ente gestore, il numero di posti letto autorizzati per autosufficienti e per non autosufficienti e la retta giornaliera praticata nell'anno in corso.

5. Al fine della predisposizione dell'elenco di cui al comma 3, gli enti gestori delle strutture residenziali per anziani comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati di cui al comma 4 alla Direzione centrale competente in materia di salute, che definisce con proprio atto le modalità e i termini della comunicazione.

6. La retta giornaliera di cui al comma 4 include almeno i costi sostenuti per garantire le prestazioni e i servizi minimi previsti dalla normativa vigente ai fini autorizzativi, al netto di quelli a carico del Servizio sanitario regionale.

7. La retta giornaliera comunicata ai sensi del comma 5 non può essere aumentata nel corso dell'anno di riferimento. In caso di aumento della retta giornaliera rispetto all'anno precedente, la comunicazione di cui al comma 5 è corredata da apposita relazione che dia evidenza dei motivi oggettivi alla base dell'incremento.

8. Ai fini dell'autosufficienza economica, alla persona accolta in strutture residenziali per anziani è garantito un importo minimo per far fronte alle proprie esigenze e spese personali.

9. L'importo di cui al comma 8, determinato con deliberazione della Giunta regionale, è adeguato annualmente in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.>>;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

<<7 bis. In caso di inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7, la Direzione centrale competente diffida l'ente gestore a provvedere fissando un termine perentorio. Trascorso inutilmente tale termine, la Direzione centrale competente applica le sanzioni amministrative previste dall'articolo 67 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).>>.

5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è abrogato.

6. In considerazione dell'eccezionale contingenza economica legata all'aumento dei costi dell'energia, al fine di consentire alle strutture residenziali per anziani l'applicazione di rette basate su dati reali, evitando approssimazioni in eccesso a inizio anno, a maggior tutela degli ospiti e dei loro familiari, per il solo anno 2023, le strutture residenziali per anziani possono derogare a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 31 della legge regionale 19/2006, come sostituito dalla lettera b) del comma 4, previa comunicazione alla Direzione centrale competente, supportata da idonea motivazione.

7. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui al comma 6 comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 bis dell'articolo 31 della legge regionale 19/2006, come introdotto dalla lettera c) del comma 4.

8. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali), le parole <<dai commi 5 bis e 6 dell'articolo 7>> sono sostituite dalle seguenti: <<dagli articoli 7, commi 5 bis e 6, e 36.>>.

Art. 9

(Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)

1. I termini per l'ammissibilità delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, già finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area/Sezione dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2018, 2019 e 2020 approvati rispettivamente con le deliberazioni della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 711, 22 marzo 2019, n. 464 e 3 luglio 2020, n. 1006, sono prorogati al 31 ottobre 2024.

2. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), le parole <<31 marzo 2023>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 ottobre 2024>>.

3. In via transitoria, per il solo esercizio 2023, non si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

4. I commi 31 e 32 dell'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono abrogati.

5. Al comma 22 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), nel primo periodo, le parole <<entro il 31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre 2023>>.

6. Al comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'alinea, le parole <<al 31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 31 dicembre 2023>>;

b) alla lettera c), nel primo periodo, le parole <<del 30 settembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<del 30 settembre 2023>>.

7. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 come di seguito indicato:

a) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia denominato "Conservazione e restauro patrimonio artistico museale" previsto dalla tabella Q riferita all'articolo 12, comma 9, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a valere sulle risorse regionali 2017 e nel relativo patto territoriale, è sostituito dal seguente: "Interventi specifici nei musei e collezioni permanenti - acquisto immobili, ristrutturazioni e riallestimenti";

b) l'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale della Carnia denominato "Conservazione e restauro patrimonio artistico museale" individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, è sostituito dal seguente: "Interventi specifici nei musei e collezioni permanenti - acquisto immobili, ristrutturazioni e riallestimenti";

c) l'intervento n. 26 della tabella Q relativa all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), denominato "Recupero e valorizzazione di Piazza dell'Unità d'Italia, del sagrato del Duomo e loro riconnessione architettonica con via Rosselli e l'antica roggia San Giusto", a valere sulle risorse regionali 2020-2022, è sostituito dal seguente: "Realizzazione di interventi di ristrutturazione del centro cittadino, con particolare riguardo alla Piazza della Repubblica. Integrazione";

d) l'intervento n. 85 della tabella Q relativa all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 24/2019, denominato "Interventi di adeguamento sismico e strutturale alla rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico dell'edificio Lenassi, sede di attività educative e luogo di aggregazione per i giovani (Gorizia)", a valere sulle risorse regionali 2020-2022, è sostituito dal seguente: "Riqualificazione dell'edificio che ospita l'Istituto"O. Lenassi"a Gorizia - I lotto".

8. Con riferimento all'intervento di sviluppo avente ad oggetto: "Turismo lento: raccordare la rete locale con cammini e direttrici cicloturistiche di interesse regionale, nazionale e internazionale. Completare la rete Aster con Porpetto, S. Giorgio di Nogaro e Carlino e assi verticali lungo gli argini", concertato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 e individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Unione intercomunale Riviera Bassa Friulana, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, nella descrizione sintetica delle attività specificata nel citato patto territoriale le parole "Completamento di un percorso ciclopedonale in via S. Giorgio di N." sono sostituite dalle seguenti: "Completamento dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza di un tratto di pista ciclo-pedonale interna al capoluogo - via Friuli e completamento percorso pedonale Capoluogo-Cimitero di Carlino lungo la via Levaduzza".

9. Alla tabella O relativa all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'intervento n. 22 le parole "Lavori sistemazione del fabbricato n. 3 di Malga Cregnedul" sono soppresse;

b) all'intervento n. 114 le parole "Realizzazione tribune nella" sono sostituite dalle seguenti: "Opere di completamento dei lavori di adeguamento sismico della".

10. I termini per l'ammissibilità delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, già finanziati dalla Regione nell'ambito della Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 289, sono prorogati al 31 ottobre 2024.

(1)

11. Al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)) le parole <<le aliquote IMU e i relativi regolamenti vigenti nell'anno 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<le aliquote dell'imposta di cui all'articolo 9>>;

12. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 17/2022 dopo le parole <<minore gettito derivanti>> sono aggiunte le seguenti: <<dalla previsione di cui all'articolo 18, comma 4, e>>.

13. I termini per la realizzazione delle iniziative e per la rendicontazione relativi ai progetti in materia di sicurezza della popolazione realizzati dagli enti locali, già finanziati dalla Regione nell'ambito della Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2019, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 464, sono differiti al 31 marzo 2023.

14. Al comma 49 dell'articolo 9 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), le parole <<d'intesa con le Prefetture competenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<d'intesa con le autorità competenti>>.

15. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 19/2013 è abrogata.

16. All'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. In tutti i casi in cui le elezioni degli organi dei comuni sono avvenute in un turno elettorale successivo a quello ordinario previsto dal comma 1, il rinnovo degli organi ha luogo nell'anno successivo a quello di scadenza del mandato, nel medesimo turno elettorale ordinario previsto dallo stesso comma 1.>>.

17. All'articolo 8 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), il comma 3 è abrogato.

18. L'articolo 6 della legge regionale 19/2013 è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Autenticazioni)

1. Per le autenticazioni previste nell'ambito del procedimento elettorale disciplinato dalla presente legge trova applicazione l'articolo 5 della legge regionale 28/2007.>>.

19. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2013 la parola <<sabato>> è sostituita dalla seguente: <<venerdì>>.

20. L'articolo 38 della legge regionale 19/2013 è sostituito dal seguente:

<<Art. 38

(Stampa delle schede in occasione del secondo turno di votazione)

1. Nel caso di secondo turno di votazione nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, scaduto il termine di cui all'articolo 16, comma 4, la segreteria del comune verifica la regolarità delle dichiarazioni di collegamento con ulteriori liste eventualmente presentate.

2. La segreteria del comune attribuisce l'ordine progressivo ai due candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio e alle liste collegate secondo quanto risultante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno; le liste che hanno dichiarato ulteriori collegamenti sono aggiunte a quelle già collegate al primo turno, secondo l'ordine di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, la segreteria del comune ne comunica immediatamente l'esito:

a) all'ufficio comunale competente, per la stampa del manifesto dei candidati ammessi al ballottaggio. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio e viene affisso in altri luoghi pubblici entro il secondo giorno precedente la data del ballottaggio;

b) alla struttura regionale competente in materia elettorale, per la stampa delle schede di votazione e per la raccolta e la divulgazione dei risultati elettorali.>>.

21. L'articolo 59 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), è sostituito dal seguente:

<<Art. 59

(Contemporaneo svolgimento delle elezioni regionali con le elezioni comunali e circoscrizionali)

1. Le elezioni comunali e circoscrizionali hanno luogo contemporaneamente alle elezioni regionali, nel periodo stabilito dall'articolo 14, comma 2, dello Statuto di autonomia.

2. In occasione della contemporaneità:

a) l'Ufficio elettorale di sezione è unico; la costituzione, il funzionamento dell'Ufficio, gli orari della votazione e tutti gli adempimenti comuni, tra cui le operazioni preliminari allo scrutinio, sono disciplinati dalla presente legge;

b) l’Ufficio elettorale di sezione, concluse le operazioni di voto, effettua il riscontro dei votanti per tutte le consultazioni;

c) l’Ufficio effettua le operazioni di scrutinio relative, nell’ordine, alle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali. Le operazioni di scrutinio si svolgono senza interruzione e devono essere ultimate entro ventiquattro ore dal loro inizio.>>.

22. All'articolo 5 della legge regionale 19/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole <<Le elezioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), le elezioni>>;

b) al comma 2, nel primo periodo, le parole <<il 24 febbraio>> sono sostituite dalle seguenti: <<il cinquantesimo giorno antecedente la prima data utile per lo svolgimento delle elezioni>>;

c) i commi 4 e 5 sono abrogati.

23. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali dell'anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 28/2007, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la conclusione delle operazioni di votazione.

24. Previa intesa con il Ministero dell'interno, alle elezioni regionali e comunali del 2023 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da COVID-19 o sottoposti a misure restrittive sanitarie correlate al COVID-19, nonché i più recenti protocolli sanitari e di sicurezza.

25. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 18/2016 è aggiunto il seguente:

<<2 bis. In sede di revisione degli ordinamenti professionali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 42 del CCRL 15.10.2018, il contratto collettivo regionale di lavoro del Comparto unico per il triennio 2022-2024 può definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno.>>.

26. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 18/2016 è inserito il seguente:

<<1 bis. Nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), la contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti si svolge con l'intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale.>>.

Note:

Al comma 10 del presente articolo la cifra <<n. 280>> è sostituita dalla cifra <<n. 289>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 25/1/2023, n. 4.

Art. 10

(Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione)

1. Il termine di conclusione delle attività e di rendicontazione è prorogato fino al 31 marzo 2023 per i seguenti finanziamenti già concessi:

a) articolo 5, comma 2, lettera a bis), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'annualità 2019;

b) articolo 22 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), per l'annualità 2021;

c) articolo 17 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), per l'annualità 2021.

Art. 11

(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. All'articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 7 le parole <<Direzione centrale infrastrutture e territorio è autorizzata a istituire>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di archivi gestisce>> e le parole <<, apposito archivio storico>>, sono sostituite dalle seguenti: <<e all'interno dell'archivio storico, il fondo denominato terremoto e ricostruzione>>;

b) al comma 7 bis le parole <<il Comitato per l'istituzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<un apposito Comitato per la gestione>> e le parole <<Direzione centrale infrastrutture e territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di archivi>>;

c) al comma 7 quater sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) le parole <<alle infrastrutture e territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente>>

2) alla lettera b) le parole <<direzione centrale infrastrutture e territorio>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di archivi>>;

3) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

<<m) almeno un rappresentante della Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia>>;

d) al comma 7 quinquies le parole <<Direzione centrale infrastrutture e territorio>>, sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale competente in materia di archivi>>.

2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), le parole <<e in attuazione dei principi di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),>> sono soppresse.

3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole <<anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche tramite società in house>>.

4. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<La Regione>> sono inserite le seguenti: <<anche tramite società in house>>;

b) alla lettera a) prima della parola <<pianificazione>> sono inserite le seguenti: <<gestione e>>.

5. Al comma 2 quinquies dell'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<qualora sia stato preventivamente approvato, entro l'1 gennaio 2024, un regolamento comunale che assicuri la pubblicità, trasparenza e parità di trattamento dei soggetti che presentano tali istanze.>>.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2023.