Legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025.
Art. 1
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1.
L'articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), è abrogato.

3.
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), sono aggiunti i seguenti:

Art. 2
 (Attività produttive)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia -SviluppoImpresa), con i decreti 30 novembre 2021, n. 2998/PROTUR, 26 gennaio 2022, n. 80/PROTUR, 10 febbraio 2022, n. 174/PROTUR, 23 marzo 2022, n. 416/PROTUR, 9 aprile 2022, n. 636/PROTUR, 12 maggio 2022, n. 848/PROTUR, 10 giugno 2022, n. 1070/PROTUR, 13 luglio 2022, n. 1303/PROTUR e 19 luglio 2022, n. 1376/PROTUR, a valere sul bando approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo 15 ottobre 2021, n. 2505/PROTUR, per un importo massimo non superiore a 5.000 euro.
3.
All'articolo 62 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), dopo il comma 6 bis è aggiunto il seguente:
<<6 ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000 in materia di rendicontazione semplificata a favore dei soggetti ivi indicati, i beneficiari dei contributi di cui al comma 2, presentano a titolo di rendiconto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione in misura almeno pari al 20 per cento del numero totale delle concessioni relative a ciascun bando, secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Direttore del servizio competente in materia di turismo.>>.

4. Alla legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)), sono apportate le seguenti modifiche:
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
5. I Piani venatori distrettuali (PVD) di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in scadenza al 31 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), sono prorogati di un anno. Fatto salvo quanto previsto per il prelievo di selezione della specie cinghiale di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge regionale 25/2020, per la concessione del prelievo di fauna per l'annata venatoria 2023-2024, la struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria tiene conto degli obiettivi faunistici e venatori e dei piani di prelievo previsti dai PVD per l'annata venatoria 2020-2021.
8.
Al comma 73 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), le parole <<Programma Anticrisi COVID 19 ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19)>> sono sostituite dalle seguenti: <<Programma Anticrisi COVID 19 e Programma Anticrisi conflitto russo-ucraino ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare)>>.

9. Il contributo di 196.877,31 euro concesso in favore della società Esco S.p.A., con decreto del Direttore del Servizio montagna 30 agosto 2018, n. 2667/DGen è devoluto in favore della Comunità di Montagna della Carnia.
10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
11. Le domanda per la devoluzione del contributo di cui al comma 9 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di montagna, entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva delle attività previste, del quadro economico di spesa dettagliato e del cronoprogramma.
12. Negli atti che disciplinano la concessione di aiuti alle imprese del comparto agricolo e agroalimentare, anche nell'ambito della programmazione comunitaria finanziata con il fondo FEASR, al fine di rafforzare la competitività delle imprese regionali, l'Amministrazione regionale prevede la generale cumulabilità dei predetti aiuti, nel limite dei costi sostenuti, con altre agevolazioni non qualificabili come aiuti, salvo diverse disposizioni di settore.
13. Per garantire l'applicazione del comma 12, la Direzione centrale competente in materia di risorse agricole è autorizzata, a integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), ad attivare ogni iniziativa utile per verificare presso la Commissione europea la corretta applicazione della cumulabilità fra aiuti e agevolazioni, anche non regionali, non considerabili quali aiuti di stato.
17. Al fine di compensare i beneficiari delle misure connesse alle superfici e agli animali del Programma di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 2014-2022 (PSR) per i costi aggiuntivi e il mancato guadagno derivanti dagli impegni assunti dai medesimi beneficiari per la campagna 2019, l'Amministrazione regionale è autorizzata a dare disposizione all'Organismo pagatore riconosciuto di liquidare, a carico dei finanziamenti regionali integrativi assegnati al Programma, le domande di sostegno-pagamento o di pagamento presentate nell'annualità 2019 a valere sulle misure 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali), 11 (Agricoltura biologica), 12 (Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla Direttiva quadro sulle acque) e 13 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) del PSR e non liquidate entro il 31 dicembre 2020 per cause non imputabili ai beneficiari connesse a malfunzionamenti informatici.
18.
Al comma 1 ter dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991 n. 15 (Norme in materia di risorse forestali Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), dopo le parole <<normativa ambientale e paesaggistica>> sono aggiunte le seguenti: <<, previa comunicazione al Comune competente per territorio, che verifica il rispetto della normativa e delle condizioni previste per l'utilizzo dei percorsi.>>.

20. In sede di prima applicazione dell'articolo 10 della legge regionale 7/2008, come modificato dal comma 19, a seguito dell'approvazione delle misure di conservazione specifiche recanti i contenuti di cui al comma 2 bis dell'articolo 10 medesimo, cessa l'efficacia dei vigenti piani di gestione fino al relativo aggiornamento.
21.
Al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), le parole <<da effettuare entro e non oltre il 31 dicembre 2022>> sono soppresse.

Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 11 del presente articolo le parole "montagna@certregionefvg.it" devono leggersi correttamente "montagna@certregione.fvg.it".
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
2.
Dopo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), è inserita la seguente:
<<c bis) le unità di piccola cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE), con una capacità di generazione installata inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 megawatt termici, alimentate da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;>>.

Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
2. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
dopo il comma 3 sexies dell'articolo 61 è inserito il seguente:
<<3 septies. In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali, nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, trova generale e automatica applicazione la proroga di un anno disposta dall'articolo 10 septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina), convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nei confronti degli atti abilitativi edilizi in corso di validità alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 21/2022. I riferimenti alle discipline statali ivi disposti vanno intesi riferiti alle corrispondenti discipline regionali vigenti e a quanto in esse previsto. La proroga opera automaticamente alle condizioni di legge, senza necessità di presentazione di alcuna comunicazione o richiesta specifica, e trova applicazione anche per gli ulteriori regimi edificatori normati a livello regionale e non inclusi nella disposizione statale.>>.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Gorizia il finanziamento concesso con decreto n. 4856/TERINF del 19 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 2, commi da 24 a 27, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), per la sistemazione della viabilità comunale e per la realizzazione e sistemazione di aree di parcheggio a sostegno dell'evento "Go!2025 Nova Gorica e Gorizia capitale europea della cultura 2025".
4. Per le finalità di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Gorizia presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio istanza, corredata di una nuova relazione descrittiva degli interventi con relativi quadri economici e cronoprogramma di progettazione ed esecuzione dei lavori, al fine di ottenere la conferma del precedente contributo da parte del Servizio competente, con fissazione dei nuovi termini.
8. Le anticipazioni già concesse agli Enti locali ai sensi dell'articolo 5, commi da 39 a 42, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), qualora riferite a spese non riconosciute ammissibili al finanziamento a valere sui bandi relativi ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) o del Piano nazionale complementare (PNC), non sono oggetto di restituzione e rimangono nella disponibilità degli Enti locali beneficiari a copertura delle spese di progettazione sostenute.
9. Gli Enti locali comunicano alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici i procedimenti oggetto della previsione di cui al comma 8.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 10 da art. 5, comma 14, lettera a), L. R. 14/2023
2 Parole sostituite al comma 10 da art. 5, comma 14, lettera b), L. R. 14/2023
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), le risorse concesse al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale GECT GO per ciascuna annualità, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di concessione del finanziamento.
3. Per le finalità previste all'articolo 13, commi da 25 a 25 quater, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), le attività connesse all'organizzazione dell'evento denominato "EYOF FVG 2023" Festival Olimpico della Gioventù Europeo, possono essere realizzate dal Comitato organizzatore di EYOF FVG 2023 anche nel corso del 2023 a valere sulle risorse finanziarie concesse ed erogate nell'anno 2022.
4. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione, da parte della Provincia di Udine, al Comune di Tarcento, ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), del contributo ventennale costante di 30.000 euro annui per l'intervento denominato "Completamento polisportivo Toffoletti 2° lotto", è autorizzata a convertire le rate annuali maturate fino all'esercizio di entrata in vigore della presente legge, in un finanziamento in conto capitale a favore del medesimo Comune per la realizzazione di uno o più interventi di impiantistica sportiva la cui spesa ammessa sia almeno pari alla somma delle rate maturate.
6. Ai sensi del comma 5 il Servizio competente in materia di impiantistica sportiva provvede a convertire il contributo e a fissare i nuovi termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché a fissare il nuovo termine di rendicontazione del contributo.
9. Il termine previsto per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi nell'anno 2021, a valere sull'Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico del Friuli Venezia Giulia da realizzarsi attraverso studi e ricerche storiche approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 229, è prorogato al 30 aprile 2023.
10. Le risorse già concesse al Comitato regionale del CONI nel 2022 per le finalità di cui all'articolo 27 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nel corso del 2023.
11. All'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
al comma 4 le parole <<In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), tutte>> sono soppresse.

12. In deroga a quanto previsto dagli avvisi pubblici per la concessione degli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b), e 26, comma 2, lettera c), 27 quater, comma 2, della legge regionale 16/2014 , in sede di approvazione del rendiconto degli incentivi concessi a valere sui medesimi avvisi, non si procede alla verifica del rispetto del criterio di valutazione relativo all'apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale riconosciuti utili ai fini dell'Art bonus regionale.
13. Il Comune di San Vito al Tagliamento è autorizzato a utilizzare il contributo concesso con decreto 24 ottobre 2010, n. 3159/CULT a sostegno dell'intervento denominato "Ex Castello 3° lotto di completamento recupero e restauro" per il nuovo intervento di "Completamento impiantistica e allestimento Museo del territorio" già parzialmente realizzato.
15. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 14, il Servizio competente in materia di beni culturali conferma l'utilizzo del contributo per la realizzazione dell'intervento di "Completamento impiantistica e allestimento Museo del territorio" e fissa i nuovi termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione della spesa.
Note:
1 Parole soppresse al comma 12 da art. 6, comma 72, L. R. 13/2023
2 Parole sostituite al comma 14 da art. 6, comma 75, L. R. 13/2023
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
2. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del titolo II, capo I, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), le istituzioni scolastiche sono autorizzate a presentare i rendiconti relativi all'anno scolastico 2021-2022 entro la data del 30 gennaio 2023.
3. Le spese sostenute ai sensi del dell'articolo 7 bis, comma 3, della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), per il programma specifico 23/21 denominato "Misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia", approvato con deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2021, n. 622, sono rendicontate nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
5. Al fine di limitare l'incremento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia di cui alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), qualora la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di gennaio 2023 rispetto al mese di gennaio 2022 superi il 5 per cento, in via straordinaria per l'anno educativo 2023/2024, i soggetti gestori dei servizi educativi per la prima infanzia, accreditati o in fase di accreditamento, contengono l'adeguamento annuale delle rette mensili nella misura percentuale non superiore al 7 per cento in deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. e dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 23 marzo 2020, n. 048/Pres.
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
2.
Al comma 6 dell'articolo 65 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), la parola <<2022>> è sostituita dalla seguente: <<2023>>.

4. All'articolo 31 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di salute umana e sanità veterinaria e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale, nonché in materia di personale), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
i commi da 3 a 9 sono sostituiti dai seguenti:
4. Nell'elenco di cui al comma 3 devono essere indicate la tipologia della struttura, la natura giuridica dell'ente gestore, il numero di posti letto autorizzati per autosufficienti e per non autosufficienti e la retta giornaliera praticata nell'anno in corso.
5. Al fine della predisposizione dell'elenco di cui al comma 3, gli enti gestori delle strutture residenziali per anziani comunicano, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati di cui al comma 4 alla Direzione centrale competente in materia di salute, che definisce con proprio atto le modalità e i termini della comunicazione.
6. La retta giornaliera di cui al comma 4 include almeno i costi sostenuti per garantire le prestazioni e i servizi minimi previsti dalla normativa vigente ai fini autorizzativi, al netto di quelli a carico del Servizio sanitario regionale.
7. La retta giornaliera comunicata ai sensi del comma 5 non può essere aumentata nel corso dell'anno di riferimento. In caso di aumento della retta giornaliera rispetto all'anno precedente, la comunicazione di cui al comma 5 è corredata da apposita relazione che dia evidenza dei motivi oggettivi alla base dell'incremento.
8. Ai fini dell'autosufficienza economica, alla persona accolta in strutture residenziali per anziani è garantito un importo minimo per far fronte alle proprie esigenze e spese personali.
9. L'importo di cui al comma 8, determinato con deliberazione della Giunta regionale, è adeguato annualmente in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.>>;

Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)
1. I termini per l'ammissibilità delle spese e per la rendicontazione relativi agli interventi realizzati dagli enti locali a sostegno dell'operatività dei Corpi di polizia locale, già finanziati dalla Regione nell'ambito della II Area/Sezione dei Programmi regionali di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per gli anni 2018, 2019 e 2020 approvati rispettivamente con le deliberazioni della Giunta regionale 21 marzo 2018, n. 711, 22 marzo 2019, n. 464 e 3 luglio 2020, n. 1006, sono prorogati al 31 ottobre 2024.
3. In via transitoria, per il solo esercizio 2023, non si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 1 quater, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).
5.
Al comma 22 dell'articolo 56 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), nel primo periodo, le parole <<entro il 31 dicembre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 31 dicembre 2023>>.

7. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)), sono modificati gli oggetti degli interventi concertati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 18/2015 come di seguito indicato:
13. I termini per la realizzazione delle iniziative e per la rendicontazione relativi ai progetti in materia di sicurezza della popolazione realizzati dagli enti locali, già finanziati dalla Regione nell'ambito della Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2019, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 464, sono differiti al 31 marzo 2023.
17.
All'articolo 8 della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19), il comma 3 è abrogato.

23. Le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali dell'anno 2023 si svolgono, in deroga a quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 28/2007, nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Lo scrutinio ha inizio subito dopo la conclusione delle operazioni di votazione.
24. Previa intesa con il Ministero dell'interno, alle elezioni regionali e comunali del 2023 si applicano le disposizioni adottate dallo Stato per garantire il pieno esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da COVID-19 o sottoposti a misure restrittive sanitarie correlate al COVID-19, nonché i più recenti protocolli sanitari e di sicurezza.
26.
Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 18/2016 è inserito il seguente:
<<1 bis. Nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), la contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti si svolge con l'intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale.>>.

Note:
1 Al comma 10 del presente articolo la cifra <<n. 280>> è sostituita dalla cifra <<n. 289>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 25/1/2023, n. 4.
Art. 10
 (Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione)
1. Il termine di conclusione delle attività e di rendicontazione è prorogato fino al 31 marzo 2023 per i seguenti finanziamenti già concessi:
a) articolo 5, comma 2, lettera a bis), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'annualità 2019;
b) articolo 22 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), per l'annualità 2021;
c) articolo 17 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), per l'annualità 2021.
Art. 11
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
2.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006), le parole <<e in attuazione dei principi di cui all'articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative),>> sono soppresse.

3.
Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole <<anche tramite le rispettive Unioni territoriali intercomunali ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative)>> sono sostituite dalle seguenti: <<anche tramite società in house>>.

5.
Al comma 2 quinquies dell'articolo 13 bis della legge regionale 13 novembre 2006, n. 22 (Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<qualora sia stato preventivamente approvato, entro l'1 gennaio 2024, un regolamento comunale che assicuri la pubblicità, trasparenza e parità di trattamento dei soggetti che presentano tali istanze.>>.