Legge regionale 02 agosto 2022 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali).

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge regionale reca la disciplina degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, numeri 10) e 11), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), e in conformità con la normativa comunitaria e nazionale di recepimento in materia di impianti a fune, aree sciabili attrezzate e piste e con le disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), nonché disposizioni in materia di pianificazione regionale del settore del turismo montano estivo e invernale, al fine del coordinamento normativo delle disposizioni in materia e della programmazione condivisa degli interventi di pianificazione e gestione dello sviluppo produttivo e della pratica sportiva dello sci e delle attività di interesse turistico secondo i principi di sostenibilità ambientale, idrogeologica, ecosistemica, climatica ed economica e finanziaria.

2. Fermo restando quanto disposto dal capo IV del decreto legislativo 40/2021, in materia di normativa a favore delle persone con disabilità, la presente legge regionale si uniforma ai principi generali e alle disposizioni attuative in materia di accessibilità di cui alla legge regionale 19 marzo 2018, n. 10 (Principi generali e disposizioni attuative in materia di accessibilità), con particolare riferimento all'obiettivo di ottenere l'accessibilità e la fruibilità delle infrastrutture, dello spazio aperto e dell'ambiente da parte di tutte le persone nella misura più ampia possibile.

Art. 2

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) impianto a fune: un intero sistema realizzato in un sito, consistente in infrastrutture e sottosistemi che è progettato, costruito, montato e messo in servizio al fine di trasportare persone, e la cui trazione è assicurata da funi disposte lungo il tracciato, con esclusione degli ascensori;

b) ascensore: un apparecchio di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico a cui sono fissate una o più funi che permettono il suo spostamento lungo guide rigide, o lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi;

c) impianto di risalita: un impianto che permette al passeggero di coprire il dislivello (risalita) necessario alla pratica di uno sport o di una attività turistico-ricreativa, che prevede la discesa da monte a valle;

d) aree attrezzate: le porzioni di territorio, aperte al pubblico e comprendenti piste servite da impianti di risalita, abitualmente riservate alla pratica di sport e attività ludico-ricreative;

e) aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve in conformità alle previsioni di cui al decreto legislativo 40/2021;

f) pista: un tracciato o uno spiazzo di terreno opportunamente sistemato con fondo variamente preparato destinato alla pratica di uno sport;

g) pista di collegamento: un tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge gli ascensori la cui trazione non sia trasmessa da funi, gli ascensori in esercizio privato, le vie aeree di esbosco, i parchi divertimento, i parchi avventura, gli impianti fissi e mobili per luna park, assimilabili esemplificativamente alle zipline, cable wake, bob su rotaia e snowtoobing.

Art. 3

(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabiliti:

a) il funzionamento dell'Autorità di sorveglianza di cui all'articolo 4, comma 1, inclusi i criteri e le modalità per lo svolgimento delle attività di ispezione e revisione impianti, nonché i criteri e le modalità relativi alla vigilanza sui contributi annuali e gli oneri di collaudo funiviario dovuti dai gestori per l'attività di sorveglianza tecnica prestata;

b) i criteri e le modalità di svolgimento delle attività di prevenzione e gestione del rischio valanghivo;

c) i criteri e le modalità di tenuta del Registro degli impianti, delle piste e delle aree dedicate alla pratica degli sport sulla neve di cui all'articolo 11;

d) le modalità per l'effettuazione delle verifiche e prove funzionali di cui all'articolo 13, comma 2;

e) le modalità di presentazione della domanda di concessione o autorizzazione alla costruzione o all'esercizio di impianti a fune di cui all'articolo 14, comma 1;

f) le norme di sicurezza e sorveglianza dei tappeti mobili di cui all'articolo 29, comma 4;

g) i criteri e le modalità per la redazione del regolamento di esercizio di cui all'articolo 35;

h) le modalità per l'ottenimento delle qualifiche di operatore di impianto, per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale, nonché le mansioni e i compiti del personale operativo di cui all'articolo 37.

Capo II

Enti e competenze

Art. 4

(Competenze in materia di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori, sorveglianza e vigilanza sulla sicurezza di impianti e piste in servizio pubblico)

1. L'Amministrazione regionale esercita le funzioni amministrative in materia di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori all'esercizio degli impianti e piste in servizio pubblico, nonché le funzioni di Autorità di sorveglianza ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio, attraverso le strutture organizzative di livello direzionale dell'Amministrazione regionale.

2. L'Amministrazione regionale in particolare esercita la sorveglianza tecnica e la vigilanza ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio, con l'esclusione degli aspetti riguardanti le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, degli impianti di prima, seconda e terza categoria, provvedendo:

a) al rilascio del nullaosta ai fini della sicurezza ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), dei progetti di opere, impianti o parte di essi, con soluzioni note all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) o già favorevolmente sperimentate o tipizzate, sempreché non risultino necessarie eventuali deroghe alla normativa;

b) al rilascio del parere sull'ammissibilità tecnica e, ove ricorra, sulla congruità economica degli interventi;

c) all'esecuzione delle verifiche e prove funzionali per l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio dell'impianto;

d) all'esecuzione delle verifiche e prove funzionali per l'autorizzazione all'immissione in servizio del materiale rotabile nuovo, rinnovato o modificato;

e) all'esecuzione delle verifiche e prove funzionali per il rilascio dell'autorizzazione o il nullaosta ai fini della sicurezza necessari alla riapertura o prosecuzione dell'esercizio di un impianto a seguito di rinnovo, di ricostruzione, nonché della esecuzione delle varianti, che interessino la sede, le opere d'arte, gli impianti, le apparecchiature e il materiale rotabile;

f) al rilascio, a seguito dell'esito favorevole delle verifiche e prove funzionali, del nullaosta ai fini della sicurezza;

g) all'emissione del giudizio preliminare di ammissibilità dell'opera per gli aspetti funiviari nei confronti di progetti di fattibilità;

h) al rilascio dell'abilitazione tecnica del direttore o responsabile dell'esercizio, assistente tecnico e capo servizio;

i) ad assentire il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di strade, canali, condotte d'acqua, elettrodotti, gasdotti, oleodotti, o altre opere di pubblica utilità destinati ad attraversare impianti a fune o ad essere realizzati ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio degli stessi;

j) alla determinazione delle caratteristiche e dei massimali della garanzia assicurativa, a seconda del tipo di impianti e di piste, adeguati a garantire il risarcimento di ogni infortunio o danno comunque connesso all'esercizio dell'impianto o della pista;

k) alla vigilanza sui contributi annuali e sugli oneri di collaudo funiviario dovuti dai gestori per sorveglianza tecnica svolta dell'Autorità di sorveglianza, secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 3;

l) su segnalazione dell'esercente, a vietare o imporre lo sradicamento e il taglio dei boschi laterali alle linee di impianti a fune, ascensore, tappeti mobili e piste, quando ciò possa comportare pericolo alla sicurezza della sede degli impianti o piste in esercizio pubblico per caduta di valanghe o frane, previa liquidazione dell'indennizzo ai proprietari, pari al valore del materiale legnoso sul quale è stato sottoposto l'obbligo di taglio.

3. Ai fini della valutazione complessiva degli interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento per il rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori, nullaosta o pareri comunque denominati, è indetta una conferenza di servizi secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Art. 5

(Competenze in materia di rilascio di provvedimenti concessori e autorizzatori in materia di impianti a fune in servizio privato e piste)

1. I Comuni esercitano le competenze amministrative in materia di impianti a fune in servizio privato rientranti nella terza categoria di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), punto 1). Restano ferme le competenze in materia di sorveglianza tecnica e vigilanza ai fini della sicurezza e regolarità dell'esercizio di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b).

2. I Comuni sono competenti al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di piste per la pratica degli sport della montagna in aree attrezzate limitatamente a quelle individuate all'articolo 24, comma 2.

Art. 6

(Definizione di Poli turistici montani e competenze di PromoTurismoFVG)

1. Sono Poli turistici montani i territori in cui sono localizzati impianti a fune, piste da sci (discesa e fondo) e strutture ricettive che ne caratterizzano la vocazione turistica, ricompresi nelle zone montane omogenee, di cui alla lettera B dell'allegato A alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

2. Sono ambiti dei Poli turistici montani i territori dei comuni ricompresi nelle zone montane omogenee, di cui al comma 1, la cui attrattività turistica beneficia delle attività nel Polo turistico montano.

3. PromoTurismoFVG, in quanto ente preposto, ai sensi dell'articolo 5 bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), al concorso, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e della pratica sportiva dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo del turismo sportivo invernale nei Poli turistici montani, attraverso la progettazione, realizzazione, ammodernamento, trasformazione e gestione di impianti di risalita, piste da sci, impianti sportivi dedicati a sport invernali e relative pertinenze, gestisce ed è autorizzato a dare in esercizio a terzi gli impianti a fune a uso sportivo o turistico-ricreativo in esercizio pubblico e le aree sciabili attrezzate per la pratica degli sport sulla neve ricadenti nei Poli turistici montani di cui al comma 8.

4. Gli impianti di risalita dei Poli turistici montani possono essere autorizzati anche per l'esercizio di trasporto estivo per la pratica di sport e/o attività ludico ricreative.

5. Le aree dedicate alla pratica degli sport e delle attività ludico ricreative di cui al comma 4 possono essere gestite da un soggetto diverso dal gestore degli impianti di risalita.

6. Per la promozione e la gestione delle piste e degli impianti agonistici omologati per gare a livello almeno nazionale, PromoTurismoFVG stipula apposite convenzioni che definiscono anche le percentuali di ripartizione dei costi tra i soggetti interessati.

7. Al fine di garantire il coerente e adeguato esercizio dell'impianto di risalita "Pradibosco", sito in Comune di Prato Carnico, oggetto di contribuzione regionale per la sua realizzazione nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 1, commi 85 e seguenti, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), si autorizza PromoTurismoFVG all'acquisizione a titolo gratuito dalla Comunità montana della Carnia e alla conseguente gestione dell'impianto medesimo ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 4 bis, della legge regionale 50/1993.

8. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati Poli turistici montani i Poli di cui all'allegato A alla presente legge. L'allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

9. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati ambiti dei Poli turistici montani gli ambiti di cui all'allegato B alla presente legge. L'allegato B è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Capo III

Pianificazione regionale del settore turismo montano

Art. 7

(Disposizioni in materia di pianificazione, gestione e registro degli impianti)

1. In coerenza con il Piano urbanistico regionale generale (PURG), con il Piano paesaggistico regionale (PPR), con gli altri piani di gestione del territorio e fermi restando gli strumenti di programmazione degli interventi in materia di infrastrutture di trasporto, mobilità e logistica di cui alla legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), l'Amministrazione regionale adotta i seguenti strumenti pianificatori di settore e di gestione per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge:

a) il Piano Neve del Friuli Venezia Giulia;

b) il Programma strategico degli interventi;

c) il Registro impianti e piste.

2. Al fine di ampliare e ottimizzare l'offerta turistica di Sappada, primariamente attraverso l'implementazione della sicurezza e della fruibilità del demanio sciabile, in attesa della ricomprensione del Comune di Sappada nel Piano paesaggistico regionale (PPR), la Regione è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con il Comune di Sappada e PromoTurismoFVG, teso alla definizione delle modalità di programmazione e di esecuzione dell'intervento pubblico di ammodernamento e implementazione delle infrastrutture poste al servizio dell'area sciabile attrezzata Sappada 2000 da parte di PromoTurismoFVG, unitamente alla concertazione dell'iter da intraprendere per la stabilizzazione e la funzionalizzazione del parco giochi Nevelandia.

Art. 8

(Piano Neve del Friuli Venezia Giulia)

1. Il Piano Neve del Friuli Venezia Giulia è lo strumento pianificatorio di settore dei Poli turistici montani finalizzato allo sviluppo territoriale degli ambiti dedicati al turismo montano al fine di favorire l'attrattività del settore turistico nel rispetto della vocazione territoriale della zona. Il Piano Neve, al pari degli altri strumenti di pianificazione territoriale, individua le aree utilizzabili e la loro destinazione.

2. Le aree oggetto del Piano Neve coincidono con gli ambiti territoriali comunali riconosciuti come Poli turistici montani e disciplinati dall'articolo 6, comma 8.

3. L'Amministrazione regionale predispone il Piano Neve nel rispetto delle linee guida emanate con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il Piano Neve è adottato dalla Giunta regionale, previa intesa con il Comune appartenente ai Poli turistici montani di cui all'articolo 6, i quali, entro novanta giorni dalla richiesta, presentano le proprie osservazioni al progetto del Piano Neve.

5. Il Piano Neve adottato è sottoposto al parere del Consiglio delle autonomie locali. Sul Piano Neve viene altresì sentita la competente Commissione consiliare permanente, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.

6. Il Piano Neve è approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

7. Le varianti parziali al Piano Neve che non incidono sui criteri informatori sono approvate dalla Giunta regionale, sentiti i comuni nel cui territorio insiste l'intervento oggetto di variante, i quali si esprimono entro novanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

Art. 9

(Contenuti del Piano Neve)

1. Il Piano Neve è predisposto in conformità ai principi generali di cui all'articolo 7 e a quelli indicati all'articolo 1 della legge regionale 7/2000.

2. L'attività di pianificazione è finalizzata a:

a) razionalizzare la realizzazione degli impianti e delle piste, nonché delle infrastrutture complementari e accessorie;

b) ottimizzare il rapporto impianti-piste;

c) individuare le aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2, lettera e);

d) localizzare gli interventi di nuova realizzazione e/o adeguamento degli impianti e delle piste nei Comuni ricompresi all'interno dei Poli turistici montani di cui all'articolo 6;

e) individuare aree omogenee per le singole discipline da praticarsi nei Poli, per la pratica dell'attività outdoor in chiave sia invernale che estiva;

f) valutare gli interventi di smantellamento delle strutture abbandonate e fatiscenti e dei residui di impianti di risalita, nonché il ripristino ambientale e paesaggistico delle aree adibite ad impianti a fune, aree sciabili attrezzate e piste destinate alla pratica degli sport su neve, attualmente dismesse.

3. Il Piano Neve contiene:

a) le schede territoriali analitiche di ogni singolo Polo turistico montano, con la suddivisione delle aree in base alle specifiche tipologie di utilizzo;

b) negli ambiti del demanio sciabile, come individuato dal Piano urbanistico regionale generale:

1) la ricognizione degli impianti di risalita e delle piste per la pratica degli sport nelle aree dei Poli montani individuandone l'ubicazione al fine della loro destinazione alla mobilità turistica, ricreativa e sportiva;

2) i criteri e le direttive generali di pianificazione territoriale di settore dei Poli turistici montani con particolare riferimento agli impianti di risalita, alle infrastrutture complementari e alle aree sciabili attrezzate, al fine di realizzare nuove infrastrutture, mantenere e/o modificare quelle esistenti e mettere in sicurezza le aree in gestione;

c) all'interno delle piste da sci, l'identificazione delle aree omogenee da dedicare prioritariamente all'attività turistica-ricreativa, agonistica, didattica;

d) negli ambiti esterni al demanio sciabile, la ricognizione delle infrastrutture complementari e accessorie, nonché delle piste e aree sciabili attrezzate al fine della loro destinazione turistica, ricreativa e sportiva;

e) prescrizioni da osservarsi nella gestione degli impianti e piste.

4. Con il provvedimento di approvazione sono indicati gli impianti e le piste per le quali si procede all'espropriazione per il conseguimento degli obiettivi del Piano.

5. L'approvazione del Piano Neve comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle aree indicate ai sensi del comma 4 e ne legittima l'espropriazione, nonché la loro occupazione temporanea e d'urgenza.

6. La realizzazione di nuovi impianti o aree sciabili attrezzate e il loro adeguamento avviene nel rispetto del Piano Neve. Queste opere, quando previste nel Piano Neve, sono esentate dalla richiesta di provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, idonei a consentirne la realizzazione.

7. Il Comune deve recepire Il Piano Neve mediante variante allo strumento urbanistico generale comunale. Il recepimento deve avvenire entro il termine di due anni dall'approvazione del Piano Neve.

Art. 10

(Programma strategico degli interventi)

1. Il Programma strategico degli interventi nei Poli turistici montani è lo strumento di sviluppo strategico della montagna non legato alla stagionalità, contenente la programmazione delle strategie di sviluppo e investimento dei Poli turistici montani attraverso interventi finalizzati alla valorizzazione turistica, di promozione e sviluppo sociale ed economico dell'area montana regionale, anche secondo criteri di sostenibilità ambientale ed economica.

2. Il Programma strategico degli interventi è redatto in armonia con le disposizioni del Piano Neve del Friuli Venezia Giulia.

3. Il Programma è predisposto da PromoTurismoFVG ed è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su proposta della Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo.

Art. 11

(Registro impianti e piste)

1. È istituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive e turismo il Registro degli impianti, delle piste e delle aree dedicate alla pratica degli sport sulla neve, di seguito Registro impianti e piste, contenente la ricognizione degli impianti, delle piste e delle aree dedicate alla pratica degli sport sulla neve del territorio della regione e l'individuazione della loro dimensione, ubicazione, e afflusso.

2. Il Registro impianti e piste è tenuto dall'Autorità di sorveglianza secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

3. All'interno del Registro impianti e piste l'Autorità di sorveglianza individua anche gli impianti già dismessi o da dismettere, siano essi all'interno o all'esterno del demanio sciabile.

Capo IV

Impianti a fune e regimi autorizzatori

Art. 12

(Categorie di impianti a fune)

1. Gli impianti a fune di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si suddividono in tre categorie:

a) la prima categoria comprende gli impianti a fune e gli ascensori, in servizio di trasporto pubblico generale, che costituiscono, da soli, in proseguimento o in parallelo con altre linee di trasporto in servizio pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra i centri stessi, e che sono realizzati con veicoli chiusi;

b) la seconda categoria comprende gli impianti a fune e gli ascensori a uso sportivo o turistico-ricreativo in esercizio pubblico;

c) la terza categoria comprende:

1) impianti a fune in servizio privato quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, funivie, teleferiche, piccole teleferiche montane, fili a sbalzo, telefori, palorci;

2) impianti di trasporto non ricadenti nel punto 1) e non classificabili come prima o seconda categoria.

2. Le linee funicolari in esercizio pubblico possono essere classificate per tratte o per promiscuità di classificazione con prevalenze stagionali.

3. Qualora intervengano fatti tali da conferire all'impianto concesso o autorizzato caratteristiche proprie di una categoria diversa, l'Autorità di sorveglianza, d'ufficio o su richiesta, dispone il cambiamento di categoria.

Art. 13

(Regimi autorizzatori)

1. La costruzione e l'esercizio di impianti di prima categoria come individuati dall'articolo 12, comma 1, lettera a), nonché la loro apertura al pubblico esercizio, sono soggetti a concessione. La costruzione e l'esercizio di impianti di seconda categoria, come individuati dall'articolo 12, comma 1, lettera b), nonché la loro apertura al pubblico esercizio, sono soggetti a autorizzazione.

2. In ogni caso l'autorizzazione per l'apertura al pubblico esercizio dell'impianto è subordinata all'esito favorevole delle verifiche e prove funzionali effettuate dall'Autorità di sorveglianza, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 3, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità e che sia stato ottemperato alle eventuali prescrizioni impartite.

3. Nel provvedimento di concessione o autorizzazione è stabilito il termine entro il quale deve essere realizzato l'impianto.

Art. 14

(Domanda per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune)

1. La domanda di concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti a fune è presentata all'Amministrazione regionale con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 3.

2. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) un progetto funiviario di fattibilità o un progetto funiviario definitivo, salvo i casi di deroga per i quali è prevista la possibilità di allegare un progetto funiviario semplificato;

b) una descrizione delle finalità della linea e delle previsioni di utenza;

c) una illustrazione delle strutture ricettive e turistiche esistenti o previste nella zona, nel caso si tratti di impianto destinato a scopi prevalentemente turistici;

d) se la domanda è corredata di un progetto funiviario definitivo deve essere allegato anche il piano parcellare d'esproprio.

3. I lavori di costruzione, a meno di esplicita deroga contenuta nell'autorizzazione o nella concessione, non possono iniziare prima dell'approvazione del progetto funiviario definitivo.

4. Per gli impianti per la risalita di sciatori, la planimetria prescritta dalla normativa tecnica deve contenere anche l'indicazione sia delle piste da sci esistenti o previste nel comprensorio sciistico, sia degli impianti a loro servizio, esistenti o programmati.

Art. 15

(Rilascio della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)

1. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda è rilasciata la concessione o l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio.

2. La durata del periodo dell'esercizio previsto dalla concessione o dall'autorizzazione, in funzione del tipo di impianto, è fissata nella misura massima di:

a) 30 anni per gli impianti di trasporto di prima e seconda categoria;

b) 20 anni per gli impianti di trasporto di terza categoria.

3. Le autorizzazioni rilasciate a PromoTurismoFVG non sono soggette a scadenza e non trova applicazione il comma 2.

4. A fronte della presentazione di un progetto di fattibilità tecnico-economica, la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a seguito di conferenza di servizi istruttoria, al fine della ricognizione dei vincoli territoriali con contestuale rilascio dell'assenso preliminare da parte dell'Autorità di sorveglianza. Qualora l'intervento rientri integralmente nel Piano Neve, di cui all'articolo 8, tali vincoli e l'assenso preliminare si intendono già acquisiti con il piano stesso. Nell'atto di concessione e autorizzazione è stabilito il termine ultimo per la presentazione del progetto definitivo corredato dalla documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 3.

5. A fronte della presentazione di un progetto definitivo, la concessione o l'autorizzazione è rilasciata a seguito di conferenza di servizi decisoria la cui determinazione conclusiva favorevole sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza. L'Amministrazione regionale rilascia l'atto conforme alla determinazione il quale fissa anche i termini ultimi di inizio e di ultimazione dei lavori in funzione del tipo di impianto e dei condizionamenti stagionali e delle eventuali espropriazioni.

Art. 16

(Approvazione e attuazione del progetto definitivo)

1. Nel caso di cui all'articolo 15, comma 4, entro il termine stabilito, l'ente procedente convoca una conferenza di servizi decisoria, allegando il progetto definitivo corredato della documentazione prevista dal regolamento di cui all'articolo 3, la cui determinazione conclusiva favorevole sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nullaosta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare alla conferenza. L'Amministrazione regionale rilascia l'atto di modifica alla concessione o autorizzazione di cui all'articolo 14 conforme alla determinazione, il quale inoltre fissa i termini ultimi di inizio e di ultimazione dei lavori in funzione del tipo di impianto e dei condizionamenti stagionali e delle eventuali espropriazioni.

2. Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato quando trattasi di prototipi.

3. Salvo che non sia diversamente disposto nel provvedimento di concessione o autorizzazione, è vietato l'inizio dei lavori, a pena di decadenza, prima dell'approvazione del progetto definitivo.

4. In sede di approvazione, oltre alla verifica della osservanza delle norme tecniche di sicurezza in vigore, possono essere prescritte particolari modifiche progettuali in relazione alle speciali condizioni di impianto e di esercizio delle varie parti fisse o mobili dell'intera costruzione.

5. All'Autorità di sorveglianza spetta la vigilanza sulla esecuzione dei lavori, la quale non solleva il progettista, l'esecutore e il direttore dei lavori dalle responsabilità connesse alle loro funzioni.

6. Il provvedimento di approvazione decade se, entro i termini stabiliti per l'inizio dei lavori e delle espropriazioni, il concessionario non dimostri di essere in possesso della concessione comunale di costruzione.

7. Prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell'atto di cui all'articolo 15 comunica la data di inizio lavori.

Art. 17

(Modifica alla concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)

1. Su richiesta del concessionario o, in presenza di cause d'interesse pubblico, su iniziativa dell'amministrazione procedente, la concessione o l'autorizzazione può essere modificata quando si rendano necessarie varianti sostanziali.

2. A richiesta dell'intestatario dell'atto, la concessione o l'autorizzazione può essere volturata ad altro soggetto quando questi abbia la disponibilità dell'impianto in via esclusiva e mediante titolo idoneo.

3. Il subentrante riceve diritti, doveri, obblighi e prescrizioni allo stesso titolo del cedente.

4. Nelle more della modifica della titolarità dei diritti pertinenti l'impianto, può essere consentita la voltura provvisoria dell'esercizio dell'impianto per un periodo non superiore a un anno e per non più di una volta.

Art. 18

(Rinnovo della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)

1. Non oltre un anno prima della scadenza del provvedimento di concessione, l'intestatario potrà richiedere il rinnovo.

2. La domanda è corredata di una relazione tecnica sullo stato di efficienza dell'impianto e sulle eventuali modificazioni che si intendono effettuare.

3. Per il rinnovo si segue la procedura per il rilascio di cui all'articolo 15, senza tener conto di eventuali domande concorrenti.

4. Qualora la scadenza della concessione coincida con la scadenza di revisione generale dell'impianto, la domanda di rinnovo deve essere corredata di tutta la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente per i casi di revisione generale di specie.

5. Il rinnovo della concessione può avvenire solo con effetto successivo alla data di scadenza.

6. L'Amministrazione regionale rilascia l'atto conforme alla determinazione, il quale fissa anche gli eventuali nuovi termini ultimi di inizio e di ultimazione dei lavori o comunque delle eventuali modificazioni di cui al comma 2.

Art. 19

(Decadenza e sospensione della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)

1. È disposta la decadenza dell'atto concessorio o autorizzatorio qualora il soggetto autorizzato o il concessionario:

a) persista in gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla concessione, dall'autorizzazione all'esercizio o da disposizione di legge o di regolamento;

b) non adempia alle prescrizioni in materia di sicurezza o di regolarità dell'esercizio, ovvero, in generale, in caso di gravi irregolarità nella conduzione degli impianti e delle opere complementari;

c) interrompa per più di tre anni l'esercizio, salvo giustificati motivi.

2. In luogo della decadenza può essere disposta la sospensione dell'atto quando si ritenga necessaria la fissazione di un termine per adempiere alle prescrizioni e obblighi previsti al precedente comma.

3. La decadenza e la sospensione escludono ogni diritto a indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

Art. 20

(Revoca della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)

1. I provvedimenti concessori e autorizzatori possono essere revocati per comprovate esigenze di pubblico interesse. Eventuali indennizzi sono a carico del soggetto titolare dell'interesse pubblico perseguito.

2. Nessuna indennità spetta nel caso di revoca richiesta dal concessionario.

Art. 21

(Cessazione della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio)

1. In ogni caso di cessazione definitiva della concessione o autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, il concessionario è obbligato, entro il termine di diciotto mesi, alla restituzione in pristino, parziale o totale, dell'ambiente naturale, compresa la demolizione di opere e l'asporto dei materiali di risulta.

2. In caso di inadempienza l'Amministrazione regionale può anche provvedere d'ufficio ponendo le spese a carico del concessionario, che sarà tenuto al relativo rimborso.

Art. 22

(Autorizzazione al pubblico esercizio)

1. Alla conclusione dei lavori di costruzione dell'impianto il concessionario o il soggetto autorizzato presenta domanda di autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata:

a) delle dichiarazioni dei responsabili preposti alla costruzione;

b) dei verbali di accertamento riguardanti le funi e le parti meccaniche;

c) dei certificati delle prove di laboratorio;

d) della dichiarazione CE di conformità resa dalla ditta costruttrice ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori);

e) di ogni altro documento richiesto dalla normativa tecnica statale per la tipologia di impianto;

f) dell'attestazione dell'avvenuto pagamento:

1) nel caso di impianti prototipi, degli oneri versati su apposito capitolo del bilancio statale la cui entità è stabilita dalla normativa statale;

2) per gli impianti che non ricadono nel punto 1, della somma di 300 euro, effettuato tramite il sistema dei pagamenti PagoPa il cui accesso può essere effettuato anche tramite il sito web dell'Amministrazione regionale, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), e successive modificazioni e secondo quanto previsto dalle "Linee guida per l'effettuazione dei pagamenti elettronici a favore di pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", approvate dall'Agenzia per l'Italia digitale con determinazione n. 209/2018 pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 152 del 3 luglio 2018 serie generale.

3. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione.

4. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi è subordinata all'acquisizione:

a) del parere dell'Autorità di sorveglianza per gli ascensori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione), recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori);

b) del nulla osta tecnico di sicurezza dell'Autorità di sorveglianza per gli impianti a fune e per gli ascensori diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) dell'assenso all'installazione da parte dell'Autorità di sorveglianza per i tappeti mobili rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori);

d) del nulla osta tecnico di sicurezza dell'Autorità di sorveglianza per i tappeti mobili diversi da quelli di cui alla lettera c).

(1)(2)

5. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. La richiesta di eventuali integrazioni sospende l'iter sino al ricevimento delle stesse.

Note:

Comma 4 sostituito da art. 2, comma 4, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Comma 4 sostituito da art. 2, comma 29, L. R. 13/2023

Art. 23

(Collaudo generale e definitivo)

1. Il collaudo generale e definitivo è eseguito dall'Autorità di sorveglianza al fine di verificare la manutenzione e l'eventuale insorgenza di problematiche date dall'esercizio dell'impianto stesso, alla scadenza dei dodici mesi dall'autorizzazione all'esercizio pubblico, rilasciata a seguito dei lavori di costruzione o di variante costruttiva o di revisione generale, nei quali l'impianto ha svolto il servizio pubblico secondo l'ordinaria stagionalità.

2. Il sopralluogo di collaudo viene eseguito dall'Autorità di sorveglianza, in contradittorio con il direttore o responsabile dell'esercizio dell'impianto specifico. Nel verbale di collaudo sono riportate le eventuali prescrizioni di sicurezza che risulta necessario adottare e la tempistica entro cui vanno attuate, al fine del mantenimento della validità del nullaosta tecnico di sicurezza rilasciato a seguito delle verifiche e prove funzionali per l'apertura al pubblico esercizio.

Capo V

Aree attrezzate e regimi autorizzatori

Art. 24

(Sport della montagna in aree attrezzate)

1. Sono Sport della montagna in aree attrezzate le attività sportive la cui pratica riconosciuta dal CONI, senza l'ausilio di un motore endotermico, necessita di dislivelli naturali importanti o aree innevate, praticate in aree appositamente preparate, attrezzate e apprestate ai fini della sicurezza.

2. Sono considerate altresì piste, le aree per la pratica degli sport della montagna, di cui al comma 1, che non rientrano nelle definizioni delle piste di cui al decreto legislativo 40/2021 o delle strutture alpine regionali di cui alla legge regionale 6 novembre 2017, n. 36 (Ruolo del Club alpino italiano - Regione Friuli Venezia Giulia (CAI FVG) e disposizioni per la valorizzazione delle strutture alpine regionali), costituite da tracciati per la pratica di una specifica disciplina sportiva nel rispetto delle regole tecniche definite dal CONI o di norme tecniche a valenza comunitaria o nazionale, ma che non risultino praticate in territorio aperto ai sensi dell'allegato 2 alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2019 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale nell'ambito del rischio valanghe).

3. Per le piste di cui al comma 2 non trova applicazione quanto previsto all'articolo 9 del decreto legislativo 40/2021.

4. Nelle aree attrezzate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), la condotta di chi pratica gli sport sulle piste deve essere sempre adeguata alle proprie capacità tecniche, fisiche, alle condizioni meteorologiche del momento, nonché alle condizioni delle piste e delle strutture.

5. Nelle aree sciabili attrezzate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), la condotta di chi pratica gli sport sulle piste deve essere sempre adeguata alle proprie capacità tecniche, fisiche, alle condizioni meteorologiche del momento, nonché alle condizioni delle piste e delle strutture.

6. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, nelle aree attrezzate possono essere previste dal gestore, d'intesa con i Comuni, zone destinate specificamente alla pratica di una determinata attività, e in particolare:

a) sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attività con attrezzi quali la slitta, lo slittino, ed eventualmente di altri sport, nonché aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica di specifici sport;

b) all'interno delle aree sciabili attrezzate, aventi più di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard denominate snowpark; tali aree devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche e devono essere regolarmente mantenute;

c) all'interno delle aree sciabili attrezzate, aventi almeno 20 chilometri di piste di discesa, i gestori individuano o realizzano le aree o le piste di risalita con sci da alpinismo o racchette da neve.

Art. 25

(Autorizzazione all'apprestamento o alla modifica di piste)

1. L'Amministrazione competente autorizza l'apprestamento per la realizzazione o la modifica di piste a seguito di una valutazione di opportunità e di una valutazione formale del progetto sui seguenti requisiti di sicurezza: immunità idrogeologica durante i periodi di esercizio della pista, comprensiva dei fenomeni valanghivi sia essa conseguente alla naturale conformazione dei luoghi o a seguito di specifici interventi già realizzati o previsti nel progetto, sistemi di protezione contro gli infortuni e la segnaletica.

2. La valutazione di opportunità è già conseguita qualora l'intervento sia previsto nel Piano Neve di cui all'articolo 8.

3. La valutazione di opportunità, qualora l'intervento non sia previsto nel Piano Neve, è conseguita previa convocazione di conferenza di servizi, in seno alla quale sarà valutato anche il piano di sostenibilità della pista sia ai fini della realizzazione, sia nel futuro esercizio.

4. La richiesta di autorizzazione all'apprestamento per la realizzazione o la modifica di piste deve essere corredata del progetto almeno di livello definitivo, redatto in conformità alle norme in vigore, del titolo sulla base del quale le aree sono disponibili, del piano di sostenibilità economica della pista sia ai fini della realizzazione, sia ai fini del futuro esercizio, nonché della dichiarazione di impegno ad assicurare la manutenzione e la preparazione delle piste per l'intera durata dell'esercizio.

5. Qualora la richiesta di autorizzazione all'apprestamento per la realizzazione o la modifica di piste sia avanzata da PromoTurismoFVG è richiesta la presentazione unicamente del progetto almeno di livello definitivo, redatto in conformità alle norme in vigore, nonché del titolo sulla base del quale le aree sono disponibili.

6. L'efficacia delle autorizzazioni può essere condizionata all'osservanza di specifiche prescrizioni.

7. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle aree individuate dagli elaborati progettuali come necessarie per l'esecuzione delle piste, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

Art. 26

(Ultimazione)

1. Ultimata la realizzazione dei lavori, il titolare dell'autorizzazione comunica il completamento dell'opera all'Amministrazione competente, allegando una relazione del direttore dei lavori che certifichi la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché all'osservanza delle eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di curare che la pista mantenga le caratteristiche previste dal progetto e di osservare le eventuali prescrizioni contenute nel progetto e nell'atto di approvazione dello stesso.

Art. 27

(Apertura all'esercizio delle piste e classificazione delle piste)

1. L'apertura all'esercizio delle piste comprensiva della classificazione delle discipline sportive praticabili e del grado di difficoltà di ogni singola disciplina è autorizzata dall'Amministrazione competente ed è subordinata alla presentazione da parte del gestore della pista della domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio a cui viene allegata:

a) relazione del direttore dei lavori che certifichi la conformità delle opere realizzate al progetto oggetto dell'autorizzazione all'apprestamento e delle prescrizioni ivi contenute;

b) elaborati grafici riportanti il "come eseguito";

c) la documentazione che attesti il titolo posseduto o acquisito sui fondi interessati dall'opera;

d) la segnalazione del grado di difficoltà della pista effettuata dal gestore;

e) il nominativo del direttore delle piste nominato, corredato della dichiarazione dello stesso di accettazione dell'incarico e della documentazione comprovanti la titolarità a svolgere la mansione;

f) copia del contatto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivabili da responsabilità del gestore in relazione all'uso delle piste.

Art. 28

(Classificazione e requisiti delle piste)

1. Le piste sono classificate e segnalate, nonché hanno i requisiti, in conformità a quanto previsto, rispettivamente, dal decreto legislativo 40/2021 per le piste da sci, dalle federazioni sportive internazionali e nazionali per le altre discipline.

2. Nelle aree sciabili attrezzate, in prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti, i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste degli sport sulla neve con indicazione del relativo grado di difficoltà.

3. Per le piste di sport che non siano sulla neve, alla partenza della pista i gestori delle stesse appongono una mappa delle piste con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficoltà.

Art. 29

(Tappeti mobili)

1. È tappeto mobile ai fini della presente legge un nastro meccanizzato per il tempo libero o per uso sportivo per il trasporto di passeggeri, che non sia un impianto fisso di trasporto o una pedana mobile come definita nella norma EN 1907.

2. I tappeti mobili che svolgono la funzione di impianto di risalita sono soggetti all'assenso all'installazione rilasciato dall'Amministrazione competente a seguito di specifica domanda del gestore corredata di opportuna rappresentazione corografica indicante l'ubicazione del tappeto e le piste a esso afferenti, siano esse esistenti o da realizzare, nonché della dichiarazione di immunità idrogeologica, comprensiva dei fenomeni valanghivi sia essa conseguente alla naturale conformazione dei luoghi o a seguito di specifici interventi già realizzati o previsti nel progetto, nonché del regolamento di esercizio. L'assenso all'installazione di un tappeto non sostituisce in alcun modo l'autorizzazione all'apprestamento delle piste a esso afferenti.

3. I tappeti mobili che svolgono la funzione di impianto di risalita possono funzionare senza la presenza permanente del personale sull'impianto, qualora siano rispondenti alle norme tecniche UNI EN 15700 (Sicurezza per i nastri trasportatori destinati al trasporto di persone per sport invernali o per utilizzo turistico), ovvero ad altra norma tecnica riconosciuta dall'Italia o dall'Unione europea che prevede il funzionamento automatico di questi impianti senza la presenza permanente del personale operativo di cui all'articolo 37.

4. Ai tappeti mobili non riconducibili al comma 3 si applicano le norme di sicurezza e sorveglianza, indicate nel regolamento di cui all'articolo 3.

5. Il gestore deve nominare un direttore o responsabile dell'esercizio.

Art. 30

(Obblighi degli organizzatori di eventi agonistici e organizzazioni sportive e loro atleti)

1. A richiesta di organizzatori di eventi sulla neve, il gestore può mettere a disposizione le piste e le relative dotazioni di sicurezza. Resta in capo agli organizzatori, oltre alla predisposizione delle piste di gara, la verifica puntuale della correttezza della dotazione fornita e l'eventuale richiesta di integrazione del materiale relativo alla sicurezza.

2. Il comma 1 si applica anche per gli allenamenti.

3. È in capo all'organizzatore di eventi o allenamenti la posa e la rimozione dell'attrezzatura all'uopo predisposta per l'evento o l'allenamento. Sono altresì in capo all'organizzatore di eventi o allenamenti gli oneri per il ripristino della pista e per il ripristino degli apprestamenti di sicurezza della pista temporaneamente messa a disposizione, anche quando eseguiti dal gestore.

Capo VI

Espropriazione per pubblica utilità

Art. 31

(Espropriazione per pubblica utilità)

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), l'approvazione del progetto definitivo di un impianto a fune, nonché l'autorizzazione all'apprestamento o alla modifica di pista, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle aree individuate dal progetto come necessarie alla funzionalità dell'impianto o della pista, comprese quelle relative agli accessi e ai parcheggi, nonché di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori e si estende anche agli impianti e alle opere di servizio accessorie agli interventi indicati nel progetto approvato.

2. Gli interventi dichiarati di pubblica utilità devono integrare nel progetto da sottoporre ad autorizzazione il piano particellare d'esproprio.

3. Per le aree interessate da manufatti stabilmente infissi al suolo e relative pertinenze, nonché per quelle relative agli accessi e ai parcheggi, l'espropriazione riguarda la proprietà superficiaria mediante la costituzione coattiva di un diritto di superficie.

Capo VII

Gestione ed esercizio

Art. 32

(Gestione impianti e piste)

1. Il concessionario o il soggetto autorizzato all'esercizio degli impianti e piste è il gestore degli stessi. Il gestore è tenuto a provvedere alla loro ordinaria e straordinaria manutenzione, strumentale al mantenimento dei requisiti di sicurezza prescritti, comprensivi della segnaletica.

2. La gestione dell'impianto e della pista può essere affidata a un esercente previo nullaosta dell'Amministrazione regionale. L'esercente è preposto all'esercizio insieme al direttore o al responsabile dell'esercizio o al direttore responsabile dell'impianto, e al direttore delle piste e al personale operativo.

3. Il concessionario dell'impianto di risalita di nuova realizzazione o che sia stato oggetto di allungamento o accorciamento del tracciato di linea, assume il ruolo di gestore delle piste che a esso afferiscono in forma esclusiva tenendo in considerazione le eventuali altre strutture, impianti o piste, presenti nell'area e da lui gestite.

Art. 33

(Obblighi nella gestione e nell'esercizio degli impianti, delle piste e delle aree sciabili attrezzate)

1. Il gestore degli impianti, delle piste e delle aree sciabili attrezzate è obbligato:

a) a garantire la dotazione di materiali di consumo, di scorta e di ricambio per le operazioni di manutenzione ordinaria e, in generale, tutti i mezzi necessari per garantire la sicurezza del servizio, compresa l'installazione di defibrillatori semiautomatici assicurando altresì la disponibilità di idonei locali per la conservazione di materiali e attrezzature;

b) a garantire la dotazione di attrezzature necessarie per l'effettuazione dell'evacuazione della linea;

c) a mantenere in buono stato di efficienza gli impianti e le loro dipendenze, per la sicura circolazione dei veicoli, in rapporto alle condizioni di esercizio, e provvisti del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio;

d) a dare corso agli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, di adeguamento tecnico ai fini della prosecuzione dell'esercizio in condizioni di sicurezza;

e) a garantire che gli impianti siano collegati con le centrali del numero unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno che dovrà essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati;

f) a fornire i dati statistici relativi al servizio e a esibire, in qualsiasi momento, ai funzionari addetti alla vigilanza per la sicurezza e l'esercizio tutti gli atti e documenti attinenti il servizio;

g) a esporre le tariffe, l'orario, le disposizioni regolamentari per gli utenti, le modalità di accesso al registro reclami ed eventualmente anche l'indirizzo PEC riferito all'Autorità di sorveglianza per l'inoltro del reclamo;

h) a stabilire le modalità di allertamento degli addetti alla sicurezza;

i) a stipulare apposite convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell'articolo 4, comma 5 bis, della legge 21 marzo 2001, n. 74 (Disposizioni per favorire l'attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico);

j) a nominare una o più figure quali direttore o responsabile dell'esercizio e, se del caso, anche un assistente tecnico e un capo servizio per ogni impianto a fune, ascensore e tappeto mobile e di un direttore di pista per le piste di cui al decreto legislativo 40/2021;

k) a versare il contributo annuale di sorveglianza tecnica degli impianti, nonché l'indennità accessoria prevista per i funzionari regionali che firmano il verbale relativo alle verifiche e prove funzionali quale onere di collaudo secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 3; PromoTurismoFVG non è soggetta al versamento di tali contributi e oneri.

2. In ogni caso il gestore delle piste o delle aree sciabili attrezzate ha l'obbligo:

a) di esporre in maniera ben visibile al pubblico prospetti recanti le dotazioni dell'area di cui al comma 1, lettera a);

b) di segnalare il grado di difficoltà e le attività consentite;

c) se l'area è a rischio di fenomeni valanghivi, di assicurare piena attuazione a quanto previsto dal Piano di gestione del rischio valanghe, con riguardo agli interventi strutturali e alle attività gestionali nonché alla dotazione e all'utilizzo dei sistemi e dei dispositivi necessari;

d) di delimitare le piste in occasione di manifestazioni agonistiche e di allenamento per lo sci alpino e lo snowboard secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 40/2021 e facendo riferimento ai pittogrammi previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 2005 (Segnaletica che deve essere apposta nelle aree sciabili attrezzate);

e) di individuare aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati.

3. I gestori delle aree sciabili, sentite le federazioni sportive interessate, promuovono, attraverso idonei strumenti informativi, l'utilizzo generalizzato del casco protettivo e l'adozione di forme assicurative individuali adeguate.

4. Il gestore degli impianti e delle piste non è responsabile:

a) degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuoripista serviti dagli impianti medesimi, nonché sulle piste fuori dagli orari di apertura, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 26 e 33 del decreto legislativo 40/2021;

b) degli incidenti che possono verificarsi su aree di sua competenza chiuse al pubblico ovvero su aree non da lui gestite ma aperte al pubblico e servite dai suoi impianti a fune.

5. Durante la battitura delle piste, sia svolta nella stagione invernale, sia svolta prima dell'avvio della stagione invernale quale attività preparatoria, e dall'ora di chiusura dell'area sciistica attrezzata sino all'apertura della pista del giorno successivo, è sempre vietato il transito sulla pista con qualsiasi mezzo, attrezzatura o a piedi salvo che ciò non sia specificatamente autorizzato dal gestore della pista o motivato da comprovate ragioni di sicurezza e soccorso. I trasgressori sono oggetto di sanzione amministrativa.

6. Durante la stagione dell'innevamento artificiale delle piste che precede l'apertura stagionale delle piste e si conclude con la chiusura stagionale delle stesse, qualora siano in azione i mezzi che producono l'innevamento artificiale, è sempre vietato il transito sulla pista con qualsiasi mezzo, attrezzatura o a piedi salvo che ciò non sia specificatamente autorizzato dal gestore della pista o motivato da comprovate ragioni di sicurezza e soccorso.

Art. 34

(Garanzia assicurativa)

1. Per tutta la durata della concessione, il titolare della concessione o autorizzazione deve essere assicurato contro gli infortuni e i danni causati alle persone e cose trasportate, al personale, ai terzi e alle loro cose, nonché alle persone cui spetta la sorveglianza tecnica nell'espletamento delle proprie mansioni.

2. L'assicurazione deve coprire tutto il percorso su cui si sviluppa l'impianto o la pista, nonché le stazioni di partenza, intermedie e di arrivo e le aree delle biglietterie e di informazione.

3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla copertura assicurativa la struttura competente ordina l'immediata sospensione dell'esercizio. Qualora il titolare della concessione o autorizzazione non provveda a regolarizzare la copertura assicurativa entro i successivi trenta giorni, la struttura competente per la categoria di impianto dispone la decadenza dell'atto di concessione o autorizzazione.

Art. 35

(Regolamento di esercizio)

1. L'esercizio degli impianti e piste deve svolgersi secondo le modalità e prescrizioni fissate nel provvedimento di concessione o autorizzazione alla costruzione ed esercizio, nonché nell'autorizzazione all'esercizio e nel regolamento di esercizio, da redigersi, per ciascun impianto, secondo i criteri e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 3.

Art.36

(Sospensione dell'esercizio)

1. L'Amministrazione regionale può sospendere cautelativamente l'efficacia dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto o di una pista in caso di accertate situazioni di pericolosità.

2. Ripristinate le condizioni di sicurezza, la riapertura al pubblico esercizio dell'impianto o della pista ha luogo previo nullaosta dell'Autorità di sorveglianza.

3. Fermo restando quanto disposto dalla legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), il gestore è tenuto a sospendere l'esercizio qualora si presentino situazioni di pericolo.

Capo VIII

Operatori degli impianti a fune, aree sciabili attrezzate e piste

Art. 37

(Personale preposto all'esercizio degli impianti)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011 (Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto, effettuato mediante impianti funicolari aerei e terrestri, ascensori verticali ed inclinati, scale mobili, marciapiedi mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili), sono preposti all'esercizio degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili, l'esercente, il direttore dell'esercizio o il responsabile dell'esercizio, l'assistente tecnico e il personale operativo.

2. Il personale operativo è costituito da:

a) capo servizio;

b) macchinista;

c) agente della stazione di rinvio od intermedia e eventualmente quello di vettura.

3. Per gli impianti per i quali è previsto il funzionamento automatico, non è richiesta la presenza del personale operativo.

4. Il capo servizio è obbligato a dare preventiva informazione al gestore e al direttore di pista delle aperture e chiusure degli impianti a fune e tempestiva comunicazione di qualsiasi azione ed evento riguardi la sicurezza degli impianti a fune.

5. Con il regolamento di cui all'articolo 3 sono stabilite:

a) le modalità per l'ottenimento delle qualifiche di operatore di impianto;

b) le modalità per la partecipazione ai corsi di aggiornamento professionale;

c) le mansioni e i compiti del personale operativo.

Art. 38

(Personale preposto all'esercizio delle piste)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 40/2021 sono preposti all'esercizio delle piste il direttore delle piste e il personale di prevenzione, soccorso e sicurezza delle piste. Il personale operativo delle piste è costituito dal preposto all'esercizio e dal personale preposto alla battitura delle piste e all'innevamento artificiale.

2. Il direttore di pista deve possedere la formazione del coordinatore di stazione di cui all'articolo 146 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), o dimostrare il possesso di titoli già conseguiti che risultino equipollenti. In ogni caso deve possedere l'attestazione di responsabile della sicurezza conseguito a seguito del specifico corso Mod. 2D di Associazione interregionale neve e valanghe, AINEVA, o altro corso ad esso equipollente.

3. Il direttore di pista è obbligato a dare preventiva informazione al gestore e al capo servizio delle aperture e delle chiusure delle piste e tempestiva comunicazione di qualsiasi azione ed evento riguardi la sicurezza delle piste.

4. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le mansioni di direttore di pista sono svolte dai coordinatori di polo in quanto soggetti responsabili dell'adozione di tutte le misure idonee a garantire l'esercizio in sicurezza delle piste da sci e degli impianti e a garantire la circolazione in sicurezza delle persone, dei dipendenti e dei terzi, nell'ambito della stazione, con riferimento a quanto previsto dalla normativa in materia di prevenzione dei rischi da valanga.

(1)

Note:

Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 4, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art.39

(Attività di prevenzione, soccorso e sicurezza)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 40/2021 e dagli articoli 1 e 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, l'attività di prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste è svolta dagli operatori di cui al titolo IX della legge regionale 2/2002, nonché dai volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) per quanto disposto dalla legge 21 marzo 2001, n. 74.

(1)

2. Ferme restando le competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attività di prevenzione e sicurezza su impianti a fune, ascensori e tappeti mobili in esercizio pubblico, fatto salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 753/1980, è svolta dai gestori, dagli esercenti, dal personale preposto all'esercizio degli impianti stessi di cui all'articolo 37, nonché, limitatamente al piano di evacuazione degli impianti a fune, dai volontari del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) o da altri operatori abilitati al soccorso utilizzando tecniche e attrezzature per l'accesso e il lavoro in sospensione in siti artificiali, e da eventuali ulteriori soggetti indicati nel piano di soccorso allegato al regolamento di esercizio. Nella parte sanzionatoria, nel rispetto della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), nei confronti dei gestori, degli esercenti, del personale preposto all'esercizio degli impianti e persone estranee al servizio compresi gli utenti, si applica quanto previsto dall'articolo 43.

(2)

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 4, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 4, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.

Art. 40

(Formazione del personale preposto all'esercizio di impianti e piste)

1. Al fine di consentire la costante formazione e aggiornamento del personale preposto all'esercizio di impianti e piste, la Direzione centrale competente in materia di turismo concorda con la Direzione centrale competente in materia di formazione la predisposizione di programmi formativi dedicati e funzionali al miglioramento del servizio offerto da PromoTurismoFVG all'utenza.

Capo IX

Disposizioni relative all'utenza

Art. 41

(Disposizioni generali)

1. Sono percorribili dall'utente a suo esclusivo rischio e pericolo:

a) il territorio non soggetto a vigilanza e gestione ai sensi della presente legge;

b) i percorsi, i sentieri, le strade forestali, normalmente aperti nelle stagioni prive di innevamento qualora risultino innevate e non sia chiaramente indicato in loco come e in che fascia oraria possono essere utilizzati;

c) i sentieri e le strade di manutenzione degli impianti a fune qualora non sia chiaramente indicato in loco come e in che fascia oraria possono essere utilizzati.

2. Gli utenti di impianti a fune, ascensori e tappeti mobili in esercizio pubblico sono soggetti agli obblighi e ai divieti fissati dall'esercente nelle apposite norme di servizio e approvati dall'Autorità di sorveglianza, la quale ne può disporre di ulteriori.

3. Le persone estranee al servizio di impianti a fune, ascensori e tappeti mobili in esercizio pubblico e quelle estranee al servizio di impianti a fune in servizio privato che assumano comportamenti tali da arrecare pericolo all'incolumità propria o altrui o danno all'impianto o alle cose lecitamente presenti in prossimità della linea sono soggetti a sanzione amministrativa.

4. Le persone che svolgono la propria attività lavorativa sugli impianti e sulle piste sono soggette alla normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, ivi compresa quella sulle attrezzature e sulle protezioni da utilizzare, nonché quella relativa al titolo abilitativo all'utilizzo delle stesse, sci e caschi da sci compresi.

5. In qualsiasi pista da discesa è vietata la risalita della stessa nelle stagioni di manutenzione ed esercizio.

6. Sul tema della fruizione in sicurezza del territorio montano PromoTurismoFVG svolge azioni informative rivolte alla popolazione e, in particolare, agli studenti delle scuole.

Art. 42

(Snowboard, telemark e altre pratiche sportive)

1. Le norme previste per gli sciatori dalla presente legge si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.

Capo X

Sanzioni amministrative

Art. 43

(Sanzioni amministrative)

1. Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti da parte dei gestori ed esercenti degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico, delle piste e delle aree sciabili attrezzate sono:

a) da 1.000 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1 e comma 2, dell'articolo 16, comma 3;

b) da 1.000 euro a 3.000 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettere da a) a e), h) e i);

c) da 700 euro a 2.100 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettere f), g) e j);

d) da 900 euro a 2.700 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 1, lettera k), per la mancata nomina dei soggetti necessari nei termini ultimativi stabiliti dall'Autorità di sorveglianza;

e) da 70 euro a 210 euro per la mancata sottoscrizione del regolamento di esercizio di cui all'articolo 35, redatto dal direttore o responsabile dell'esercizio nei termini ultimativi stabiliti dall'Autorità di sorveglianza;

f) da 900 euro a 2.700 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 33, comma 2.

2. Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza degli utenti da parte dei direttori o dei responsabili dell'esercizio degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico, del direttore di impianto degli impianti a fune in servizio privato, nonché del direttore di pista sono:

a) da 700 euro a 2.100 euro per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio; tali misure sono raddoppiate qualora l'esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato;

b) da 300 euro a 900 euro per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio, nonché per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio per la trasgressione a una prima intimazione; per la trasgressione a una seconda intimazione le somme sono triplicate;

c) da 100 euro a 300 euro per la trasgressione, a una prima intimazione, alle prescrizioni concernenti la regolarità dell'esercizio; per la trasgressione a una seconda intimazione le somme sono triplicate; per la trasgressione a una terza intimazione le somme inziali sono decuplicate;

d) da 140 euro a 420 euro e in caso di recidiva l'importo è quadruplicato, nell'ambito degli impianti e delle piste in esercizio pubblico, per mancata comunicazione elettronica certificata all'Autorità di sorveglianza degli incidenti interessanti la sicurezza o la regolarità dell'esercizio, ovvero per non aver inviato nei termini stabiliti dalla normativa vigente il previsto rapporto sull'incidente completo dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare nonché quanto altro disposto dall'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980; salvo il caso di servizio di pubblico trasporto esercitato in regime di gestione commissariale governativa, l'esercente è civilmente obbligato in solido con i direttori o i responsabili dell'esercizio.

3. Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni della presente legge a tutela della sicurezza degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico ed degli impianti a fune in servizi privato, da parte di persone estranee al servizio o comunque sprovviste di eventuale specifica autorizzazione, ivi compresi i passeggeri, per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 3, sono:

a) da 70 euro a 210 euro, e nel caso in tali luoghi vi siano apposti appositi cartelli di divieto da 300 euro a 1.400 euro, alle persone estranee al servizio sprovviste di specifica autorizzazione che si introducono nelle aree, recinti, locali, pertinenti a impianti a fune, ascensori o tappeti mobili e qualsiasi loro altra pertinenza o dipendenza per le quali l'esercente non ne abbia determinato l'apertura al pubblico, nonché nei veicoli in sosta;

b) da 70 euro a 210 euro, alle persone estranee al servizio è vietato attraversare i binari o le piste delle funicolari terrestri e le corsie o vie di corsa dei veicoli o altro materiale mobile presso le stazioni delle funicolari aeree; detta norma non si applica alle fermate su pubbliche vie di funicolari terrestri, nonché alle linee o tratti di linee delle funicolari terrestri in sede promiscua;

c) da 100 euro a 300 euro, ai viaggiatori che utilizzano un impianto a fune, un ascensore o un tappeto mobile, che si comportano in maniera da arrecare pericolo ad altre persone o danni e in ogni caso che non si uniformano, strettamente, agli obblighi e ai divieti resi manifesti con apposito avviso dall'esercente ai sensi dell'articolo 41, comma 2;

d) da 70 euro a 210 euro, con la possibilità di pagamento in misura ridotta di 70 euro cui all'articolo 7 della legge regionale 1/1984, in aggiunta alle tasse e sopratasse dovute e alle eventuali spese di notifica, ai viaggiatori che prendono posto nei veicoli, negli ascensori o suoi tappeti mobili, essendo sprovvisti di regolare biglietto o altro valido titolo di viaggio, ove previsti, nonché nei casi di cui all'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980; i titoli di viaggio contraffatti o alterati sono ritirati dal personale di controllo e il trasgressore è soggetto, oltre alla sanzione sopradescritta, anche alle norme vigenti per questo specifico reato;

e) da 150 euro a 1.500 euro qualora l'infrazione si configura nell'aver gettato un oggetto qualsiasi dal veicolo in movimento;

f) da 70 euro a 210 euro qualora l'infrazione si configura nell'aprire le porte esterne dei veicoli e di salire o discendere dagli stessi quando non sono completamente fermi; questo divieto non si applica quando il servizio di trasporto è caratterizzato da veicoli in moto continuo e regolato da norme particolari;

g) da 70 euro a 210 euro qualora l'infrazione si configura nel salire o discendere dalla parte opposta a quella stabilita per il servizio viaggiatori o da aperture diverse da quelle all'uopo destinate;

h) da 150 euro a 1.500 euro qualora l'infrazione si configura, salvo il caso di grave e incombente pericolo, nell'aver azionato i freni di emergenza, i segnali di allarme, i comandi per l'apertura di emergenza delle porte, nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato nei veicoli, alla partenza, all'arrivo o lungo la linea, e come tale evidenziato;

i) da 70 euro a 210 euro a chiunque arrechi danni e guasti agli impianti e ai mezzi di esercizio di impianti a fune, ascensori, e tappeti mobili senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio;

j) da 150 euro a 1.500 euro a chiunque arrechi danni e guasti agli impianti e ai mezzi di esercizio di impianti a fune, ascensori, e tappeti mobili tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, ovvero quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino a esse, o quando vengano lanciati oggetti contro infrastrutture e veicoli o imitati i segnali;

k) da 100 euro a 300 euro a chiunque violi le disposizioni dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980;

l) da 500 euro a 1.500 euro a chiunque violi le disposizioni dell'articolo 46, comma 1 e comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 sul mantenere inalterate le ripe dei fondi laterali alle linee di trasporto a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico;

m) da 300 euro a 3.000 euro ai trasgressori del divieto di taglio dei boschi laterali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l);

n) da 900 euro a 2.700 euro a chiunque violi le disposizioni dell'articolo 47, comma 1 e comma 2, e dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980;

o) da 100 euro a 300 euro a chiunque violi le disposizioni degli articoli 52, 53, 56, 57, 58, 59 e 65 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980;

p) da 400 euro a 1.200 euro a chiunque violi le disposizioni dell'articolo 66, comma 3 e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980.

4. Le sanzioni amministrative da applicare in caso di violazione delle disposizioni poste dalla presente legge a tutela della sicurezza delle piste sono:

a) quelle previste al capo III del decreto legislativo 40/2021;

b) quelle previste dal decreto legislativo 40/2021 escluso il capo III.

5. Nel caso di recidiva, le sanzioni previste dal presente articolo sono raddoppiate fatta salva diversa indicazione.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dall'Amministrazione regionale con le procedure previste dalla legge regionale 1/1984. In assenza dei soggetti preposti dalle normative vigenti all'accertamento delle violazioni, il personale addetto all'esercizio, alla custodia e alla manutenzione degli impianti a fune, degli ascensori e dei tappeti mobili in esercizio pubblico, nonché il personale operativo delle piste di cui all'articolo 38, deve procedere alla constatazione dei fatti e alle relative verbalizzazioni. Per la legalità di tali verbali, il personale deve aver prestato giuramento nelle forme di legge.

7. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 71, commi 1 e 5, e all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 con le procedure previste dalla legge regionale 1/1984, i funzionari dell'Amministrazione regionale, secondo le competenze di cui all'articolo 4 della presente legge, accertano, mediante processo verbale, le infrazioni ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

8. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4 sono irrogate dai Comuni competenti per territorio, con le procedure previste dalla legge regionale 1/1984. Per le aree sciabili che si estendono sul territorio di più Comuni è competente il Comune del luogo in cui si è verificata la violazione. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono integralmente devoluti al Comune che irroga la sanzione.

9. I soggetti appartenenti ai Corpi di polizia locale adibiti all'accertamento delle violazioni di cui al comma 4 sono adeguatamente formati mediante il conseguimento dell'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di pattugliatore di cui all'articolo 147 della legge regionale 2/2002 ovvero con formazione equipollente.

10. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 40/2021, la violazione di cui al comma 4, lettere a), è accertata dal Corpo forestale regionale, nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021). In assenza dei soggetti preposti dalle normative vigenti e dal presente comma, provvede all'accertamento delle violazioni il personale operativo delle piste di cui all'articolo 38, che deve procedere alla constatazione dei fatti ed alle relative verbalizzazioni.

Capo XI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 44

(Modifiche all'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993)

1. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993 sono aggiunti i seguenti:

<<4 quater. Al fine di garantire la sicurezza e l'efficienza dei beni immobili e degli impianti di proprietà, in gestione diretta o di proprietà della Regione affidati alla gestione e alla vigilanza di PromoTurismoFVG, nonché per l'acquisto e la realizzazione di beni immobili, nonché per l'acquisto, la realizzazione, la manutenzione di beni mobili, macchinari e attrezzature, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a PromoTurismoFVG risorse per investimento.

4 quinquies. Per le finalità di cui al comma 4 quater, PromoTurismoFVG presenta al Servizio regionale competente in materia di turismo, entro il 30 ottobre di ciascun anno solare, apposito "Programma triennale di investimento", con evidenza del cronoprogramma finanziario generale per ciascun anno di competenza, da approvarsi entro trenta giorni con deliberazione della Giunta regionale.

4 sexies. Il Servizio regionale competente in materia di turismo provvede al trasferimento delle risorse di competenza dell'anno entro il 15 gennaio.

4 septies. PromoTurismoFVG, entro il 30 giugno dell'anno successivo, presenta una relazione dettagliata con evidenza delle eventuali modifiche e degli scostamenti finanziari rispetto al "Programma triennale di investimento" di cui al comma 4 quinquies.

4 octies. Il Servizio regionale competente in materia di turismo opera le dovute verifiche sugli investimenti approvati con modalità a campione.>>.

2. La modifica di cui al comma 1 ha effetto dall'1 gennaio 2023.

Art. 45

(Norme finanziarie)

1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera k) e dal disposto di cui all'articolo 33, comma 1, lettera k), affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.

2. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

3. Per le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, e all'articolo 4, comma 2, lettera l), è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

5. Per le finalità di cui all'articolo 21, comma 2, è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

7. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 21, comma 2, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.

8. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 22, comma 2, lettera f), punto 2), affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) - Tipologia n. 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.

9. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 43, commi 1, 2 e 3, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extra tributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2022-2024.

10. Per le finalità di cui all'articolo 5 bis, comma 4 quater, della legge regionale 50/1993, come aggiunto dall'articolo 44, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 9.300.000 euro, suddivisa in ragione di 4.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2024, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

11. Agli oneri derivanti dal comma 10 si provvede mediante rimodulazione all'interno della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

12. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

13. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 12, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 46

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in particolare:

a) la legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 (Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e delle piste da sci);

b) l'articolo 24 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 (Programmazione, progettazione e finanziamento in materia di lavori pubblici ed urbanistica);

c) la legge regionale 8 gennaio 1983, n. 1 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 8, nonché della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, concernenti il settore dei trasporti);

d) la legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7 (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1981, n. 15, e successive modifiche, concernente la disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone e integrazione alla legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, concernente le provvidenze per l'incremento del turismo nel territorio montano della regione);

e) il comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d'interesse regionale);

f) la legge regionale 8 luglio 1991, n. 26 (Modifiche della legge regionale 24 marzo 1981, n. 15 concernente "Disciplina degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone" e della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56 concernente "Autorizzazione alla costituzione di una società per lo sviluppo turistico delle aree montane della Regione Friuli - Venezia Giulia. Interventi straordinari a favore dei concessionari degli impianti di risalita situati nei Poli montani di sviluppo turistico");

g) l'articolo 2 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 32 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi in materia di viabilità, trasporti, pianificazione territoriale e tutela della flora spontanea);

h) gli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate);

i) la lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale), è abrogata al fine di permettere ai direttori e responsabili dell'Esercizio di sottoporsi alle visite mediche prescritte dalla normativa vigente nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;

j) la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 27 (Norme in materia di gestione delle aree sciabili attrezzate e pratica degli sport sulla neve, in attuazione della legge 363/2003);

k) il comma 35 dell'articolo 2 della regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010);

l) i commi 20, 21, 27 e 28 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015);

m) l'articolo 19 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi);

n) il comma 26 dell'articolo 2 della Legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015);

o) i commi 1, 2 e 44 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016);

p) il comma 46 dell'articolo 1 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili);

q) l'articolo 21 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale);

r) il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 novembre 2019, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali);

s) il comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021);

t) il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022);

u) il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023);

v) il comma 9 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024).

Art. 47

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.