Legge regionale 04 marzo 2022 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2022

Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)).

Art. 1

(Aggiunta dei commi 2 quinquies, 2 sexies e 2 septies nell'articolo 4 della legge regionale 14/2015)

1. Dopo il comma 2 quater dell'articolo 4 (Disposizioni in materia di appalti) della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), sono aggiunti i seguenti:

<<2 quinquies. In deroga a quanto previsto dal comma 2, per gli interventi finanziati nell'ambito della programmazione 2014-2020 sull'asse 3 relativi all'efficientamento energetico non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 potranno trovare copertura nelle eventuali economie contributive del relativo progetto.

2 sexies. In deroga a quanto previsto nelle procedure di attivazione che finanziano opere pubbliche e nei limiti della dotazione finanziaria residua del Programma, per i progetti finanziati nell'ambito della programmazione 2014-2020 sull'asse 3 relativi all'efficientamento energetico non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente disposizione è ammessa la presentazione di varianti in aumento, anche oltre il contributo concesso, in relazione alle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19.

2 septies. La struttura regionale attuatrice competente, sulla base delle indicazioni che verranno fornite dalla ADG del Programma tramite proprio decreto, con l'eventuale supporto della Direzione competente in materia di lavori pubblici, esamina le richieste presentate ai sensi dei commi 2 quinquies e 2 sexies che dovranno essere corredate di una dichiarazione del responsabile unico del procedimento che attesta l'effettiva incapienza del quadro economico dell'opera e la congruità dei maggiori costi esposti che dovranno essere documentati mediante allegazione dei relativi computi metrici estimativi, compilati con voci redatte sulla base del prezzario regionale del Friuli Venezia Giulia o di altri prezzari di riferimento aggiornati, ovvero dettagliati in apposite analisi dei prezzi, con allegata evidenza della verifica di congruità del soggetto competente.>>.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 7 ter nella legge regionale 14/2015)

1. Dopo l'articolo 7 bis della legge regionale 14/2015 è inserito il seguente:

<<Art. 7 ter

(Assegnazione di risorse integrative regionali per le proposte candidate nella programmazione 2021/2027)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse regionali per il finanziamento delle proposte progettuali formulate dalle Direzioni centrali o dal partenariato territoriale all'autorità di gestione nel processo di definizione del Programma regionale 2021/2027 cofinanziato dal FESR, considerate strategiche ma non finanziabili nell'ambito del Programma.

2. Le proposte progettuali strategiche di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare.

3. Le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle proposte di cui al comma 1 sono assegnate alle Direzioni centrali competenti sul bilancio regionale secondo le disposizioni di settore.

4. Con successive leggi finanziarie o di variazione al bilancio regionale l'Amministrazione regionale può integrare l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.>>.

Art. 3

(Inserimento dell'articolo 7 quater nella legge regionale 14/2015)

1. Dopo l'articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 è inserito il seguente:

<<Art. 7 quater

(Disposizioni per il ritiro delle operazioni e le anticipazioni finanziarie)

1. Le spese sostenute a valere sul Fondo a favore di un'operazione che risultano non certificabili nell'ambito dei Programmi di cui all'articolo 1, commi 1 e 1 bis, per cause non imputabili al beneficiario, non vengono attestate sui medesimi Programmi e, qualora già certificate, sono oggetto di ritiro ai sensi degli articoli 126, lettere d) e h), e 137, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 98, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 (Disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti).

2. Gli importi relativi al mancato recupero dei crediti di modico valore ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), non vengono attestati sui medesimi programmi e, qualora già certificati, sono oggetto di ritiro.

3. Le spese di cui ai commi 1 e 2 che non sono oggetto di recupero nei confronti dei beneficiari sono imputate al parco progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), fatto salvo l'eventuale intervento di accollo da parte di altri soggetti.

4. Le risorse finanziarie in anticipazione di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2021, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 recante "Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020, cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale" e ulteriori disposizioni in materia di programmazione europea), destinate al Programma regionale cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2021-2027 sono gestite secondo le modalità previste dalla presente legge regionale.>>.

Art. 4

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, comma 1, della legge regionale 14/2015, come inserito dall'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per il triennio 2022-2024 suddivisi in ragione di:

a) 10 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024;

b) 4 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024;

c) 3 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni culturali e delle attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024;

d) 3 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 3 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024;

e) 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1si provvede mediante prelievo rispettivamente di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. L'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2022 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2021 e accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

4. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.