Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.
Capo V
 Politiche sociali e sociosanitarie integrate
Art. 31
 (Interventi socioassistenziali e sociosanitari integrati)
1. La Regione, nell'ambito del sistema integrato dei servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari di cui alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e con particolare riferimento alle politiche per le famiglie, per l'infanzia e l'adolescenza, per le persone anziane e le persone con disabilità previste dagli articoli 43, 44, 45 e 46 della medesima legge regionale 6/2006, promuove interventi finalizzati a sostenere le famiglie nelle diverse fasi del ciclo di vita e, in particolare, nelle situazioni di fragilità, anche favorendone l'orientamento e l'accesso al sistema dei servizi e interventi.
2. Negli atti di programmazione in materia sociale, sanitaria e sociosanitaria, previsti dalla legge regionale 6/2006 e dalla legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), sono individuati gli obiettivi specifici, le azioni e le risorse a sostegno delle famiglie e dei minori.
Art. 33
 (Contrasto alla povertà infantile e sostegno alla genitorialità fragile)
1. Nell'ambito della programmazione del sistema integrato di interventi e servizi socioassistenziali, socioeducativi e sociosanitari, la Regione promuove azioni per il contrasto alle povertà infantili intese quali deprivazioni materiali ed educative, al fine di rimuovere gli ostacoli e le condizioni di pregiudizio che impediscono lo sviluppo armonico del minore e il perpetuarsi dello svantaggio intergenerazionale.
2. La Regione, attraverso i servizi sociali dei Comuni e i servizi di consultorio familiare, assicura il sostegno alle famiglie in condizioni di vulnerabilità, in particolare di tipo socioeconomico, relazionale ed educativa, allo scopo di supportare le funzioni genitoriali e contrastare il disagio minorile.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 13/2022
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 13/2022
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 13/2022
Art. 35
 (Interventi a favore delle adozioni e dell'affido familiare e per l'avvio all'autonomia dei neomaggiorenni fragili)
2. La Regione interviene con progetti propri e partecipa a progetti internazionali, europei, statali, interregionali, promuovendo la cooperazione tra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei minori nei Paesi stranieri, al fine di consentire la permanenza del minore in difficoltà nella famiglia di origine.
3. Al fine di garantire la salvaguardia dei minori stranieri in situazione di abbandono e la tutela del diritto dei minori alla famiglia, la Regione, in conformità a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri), fornisce assistenza e sostegno alle famiglie che intendono adottare un bambino di cittadinanza non italiana e residente all'estero.
5. Al fine di promuovere l'autonomia e la piena inclusione sociale dei neomaggiorenni in uscita da comunità o da esperienze di affido familiare o in situazione di fragilità e precarietà, la Regione sostiene percorsi per il loro inserimento abitativo, formativo e lavorativo.
6. Gli interventi economici di cui al comma 1, lettere b) e c), al comma 4, lettera a) e al comma 5 sono erogati dai Servizi sociali dei Comuni. Con regolamento regionale sono determinati la misura, le modalità e i criteri per la concessione dei benefici, nonché i criteri per la ripartizione tra gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni delle risorse destinate al finanziamento dei benefici stessi.
Art. 36
 (Sostegno al mantenimento dei minori)
1. Al fine di assicurare la tutela, la cura, la dignità e il decoro dei figli minori e di prevenire possibili situazioni di disagio sociale ed economico, la Regione interviene a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione, da parte del genitore obbligato, delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria.
2. L'intervento di cui al comma 1 consiste in una prestazione monetaria d'importo pari a una percentuale della somma stabilita dall'autorità giudiziaria per il mantenimento del figlio minore.
3. Costituisce presupposto dell'intervento l'esperimento infruttuoso nei confronti del genitore obbligato e di eventuali terzi di procedure esecutive disciplinate dal libro III del codice di procedura civile, dalla legge fallimentare e da leggi speciali, risultante da verbale dell'ufficiale giudiziario, da provvedimento giudiziale o da altro atto attestante l'incapienza del patrimonio del genitore obbligato o l'irreperibilità del genitore obbligato, nonché l'avvenuta presentazione di querela per l'omesso versamento.
5. Ai fini della concessione della prestazione il richiedente deve risultare in possesso di un indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 22.589,92 euro. Tale limite è annualmente aggiornato con decreto del Direttore di servizio competente in materia di politiche sociali sulla base dell'indice ISTAT di andamento dei prezzi al consumo, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. La prestazione di cui al presente articolo può essere cumulabile con altri interventi monetari stabiliti dalla normativa statale o regionale.
Art. 37
 (Valorizzazione del caregiver familiare e dei servizi a supporto della domiciliarità)
1. La Regione, al fine di promuovere la domiciliarità delle persone anziane o con disabilità in situazione di non autosufficienza, valorizza le attività di cura non professionale svolte dal caregiver familiare, come definito dall'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e l'attività assistenziale svolta dagli assistenti familiari all'interno del sistema dell'offerta di interventi e servizi assistenziali.