Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.
Capo IV
 Promozione della parità di genere e delle pari opportunità
Art. 29
 (Promozione delle pari opportunità)
1. La Regione adotta il principio della trasversalità delle politiche di genere in tutte le politiche pubbliche regionali con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, della formazione, della cultura e sport, del lavoro, delle attività economiche, del sociale e della Sanità.