Legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità.
Capo III
 Interventi a favore dell'autonomia dei giovani
Art. 16
 (Progetti di vita dei giovani)
1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili e in un'ottica di valorizzazione delle peculiarità dei singoli territori, riconosce le giovani generazioni come risorsa fondamentale della comunità e promuove l'autonomia e lo sviluppo dei loro progetti di vita.
Art. 19
 (Modifiche alla legge regionale 16/2014)
1. La Regione promuove e sostiene interventi di promozione delle attività culturali realizzate e fruite dai giovani.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, dopo il Capo VI della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:
<<CAPO VI BIS
 PROGETTI CULTURALI GIOVANILI
Art. 28 bis
 (Progetti culturali realizzati dai giovani e a favore dei giovani)
1. La Regione promuove e sostiene progetti e interventi per:
a) valorizzare la creatività giovanile e il pluralismo di espressione in tutte le sue manifestazioni;
b) accrescere e diffondere la consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza culturale, con particolare riferimento alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali;
c) diffondere la cultura di appartenenza alla comunità locale e nazionale, all'Europa e al contesto internazionale;
d) incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea e alla diffusione e al rispetto dei diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
e) sensibilizzare sui temi della tutela dell'ambiente e del rispetto del patrimonio artistico, culturale e della sostenibilità ambientale;
f) promuovere la conoscenza delle specificità culturali, della storia, delle tradizioni e delle manifestazioni popolari delle minoranze linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia;
g) incrementare la fruizione dell'offerta culturale da parte dei giovani, anche con azioni specifiche che favoriscono l'accesso ai beni e alle attività culturali presenti nel territorio regionale;
h) incentivare la produzione culturale dei giovani nei diversi ambiti e discipline artistiche, favorendo l'incontro tra la produzione artistica e creativa dei giovani e il mercato;
i) promuovere le produzioni di giovani corregionali volte a diffondere la conoscenza dell'identità culturale e artistica del Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede incentivi alle associazioni giovanili come definite all'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), e ai soggetti pubblici, a esclusione delle istituzioni scolastiche.
4. Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione dell'incentivo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.>>.

Art. 20
 (Interventi in ambito educativo e di promozione della salute)
1. La Regione nell'ambito delle finalità generali di promozione della salute e dell'educazione dei giovani promuove e sostiene interventi per:
a) valorizzare le competenze, le capacità e le conoscenze dei giovani, favorendo la realizzazione dei loro progetti di vita;
b) promuovere e valorizzare la partecipazione dei giovani quale risorsa della comunità, anche attraverso il servizio civile e l'attivazione di progetti tesi a rispondere ai bisogni sociali, culturali, ambientali, educativi e ricreativi;
c) sviluppare proposte progettuali e azioni innovative per contrastare il disagio giovanile, rimuovere gli squilibri territoriali, favorire l'aggregazione giovanile e i processi di integrazione delle politiche a favore dei giovani, al fine di valorizzarne le potenzialità;
d) diffondere l'educazione sociale ed emotiva inclusa l'autoconsapevolezza e la gestione delle proprie emozioni, l'empatia e le abilità sociali, volte alla cooperazione, al lavoro di squadra e alla solidarietà intergenerazionale, al fine dello sviluppo di relazioni significative;
e) educare al rispetto di se stessi e degli altri, alla gestione del conflitto al fine di promuovere l'interazione e la coesione sociale;
f) realizzare, nei diversi contesti di vita, di studio e del tempo libero, "buone pratiche" al fine di promuovere comportamenti sani e scelte di vita consapevoli;
g) riconoscere e promuovere lo sport come diritto di cittadinanza, contesto generativo di risorse e alleanze educative e come strumento di formazione dei giovani, di sviluppo delle relazioni sociali, di tutela della salute e di miglioramento degli stili di vita.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione concede contributi a soggetti pubblici, istituzioni scolastiche, associazioni giovanili, soggetti gestori di centri di aggregazione giovanili ed enti del Terzo settore.
4. Con regolamento regionale sono determinati i criteri e le modalità generali riguardanti la concessione dei contributi di cui al comma 2 e i requisiti dei beneficiari, nonché i contenuti degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare, in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.
5. Per le finalità previste al comma 1 la Regione è autorizzata altresì a sostenere spese per iniziative da realizzare direttamente oppure con la collaborazione di soggetti pubblici ed enti del Terzo settore.
Art. 21
 (Tirocini e attività lavorativa estiva)
1. La Regione, in applicazione dell'articolo 63, comma 3, della legge regionale 18/2005, promuove e sostiene tirocini rivolti a studenti regolarmente iscritti a percorsi di istruzione secondaria di secondo grado statali e a percorsi di istruzione e formazione professionale.
2. I tirocini di cui al comma 1 sono rivolti a studenti con più di quindici anni di età e attivabili nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche, con una durata massima di tre mesi.
3. Nel rispetto delle disposizioni nazionali e degli accordi tra Stato e Regioni in materia, i servizi di orientamento regionali possono svolgere anche la funzione di soggetti promotori nei confronti di studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie e nei confronti di studenti in dispersione scolastica, verificando che i piani formativi individuali e il concreto svolgimento del tirocinio siano congruenti con il percorso di istruzione e formazione e che siano adeguati al percorso di crescita e autonomia personale del tirocinante, promuovendo contesti e situazioni che siano in linea con uno stile di vita sano.
4. La Regione riconosce altresì il potenziale educativo e formativo delle esperienze lavorative che gli studenti svolgono anche all'estero durante i periodi di sospensione dei percorsi di istruzione, promossi anche attraverso l'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro gestita dai Servizi pubblici regionali per il lavoro e dalla rete per la mobilità professionale EURES (EURopean Employment Services).
Art. 22
 (Attiva giovani)
1. La Regione, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, realizza interventi formativi volti ad aumentare il potenziale di occupabilità dei giovani a rischio di esclusione dal mercato del lavoro e dalla formazione.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di interventi formativi, prevalentemente di tipo esperienziale che, attraverso la valorizzazione dei contesti sociali, culturali ed economici locali, consentano ai giovani di potenziare e migliorare le proprie capacità di gestire un più ampio progetto di vita.
4. I contributi di cui al comma 3 sono finanziati con risorse regionali o dell'Unione europea, secondo le regole che disciplinano le rispettive programmazioni.
5. Sono soggetti attuatori e beneficiari dei contributi di cui al comma 3 gli enti di formazione professionale accreditati dalla Regione, gli enti locali, anche associati, gli enti del Terzo settore, le imprese che operano in rete. L'Avviso di cui al comma 6 specifica eventuali ulteriori tipologie di soggetti che possono partecipare alla rete.
6. I soggetti attuatori degli interventi sono individuati con Avviso emanato dalla Direzione competente in materia di istruzione e formazione, che definisce i termini e le modalità per la presentazione della domanda, le caratteristiche del progetto da presentare, i termini e modalità per l'attivazione e gestione dei percorsi, le tipologie di spese ammissibili, i termini e modalità di rendicontazione, le attività di monitoraggio richieste, l'eventuale liquidazione di anticipi e le relative garanzie fideiussorie.
Art. 23
 (Modifiche alla legge regionale 13/2004)
1.
Allo scopo di rafforzare e aggiornare le competenze e le abilità dei giovani professionisti, dopo l'articolo 11 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), è inserito il seguente:
<<Art. 11 bis
 (Interventi a favore dei giovani)
1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a favore di giovani, come definiti dall'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, sia non organizzati in ordini o collegi, ovvero diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, realizzate attraverso tirocini professionali o praticantati, tirocini extracurriculari, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o collaborazioni presso studi professionali, imprese ed enti, pubblici o privati.
2. La Regione concede altresì ai giovani di cui al comma 1 contributi per la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali, di promuovere la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale.
4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.>>.

Art. 24
 (Interventi per l'autonomia abitativa)
1. Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani lavoratori e dei giovani studenti, la Regione individua specifiche azioni per riqualificare i centri storici e rivitalizzare zone periferiche e zone abbandonate da attività produttive, mediante la realizzazione di progetti di coabitazione. Tali progetti sono finalizzati a coniugare l'autonomia dell'abitare privato, anche in forma di coabitazione per favorire le relazioni intergenerazionali, con i vantaggi di servizi, risorse e spazi condivisi, proposti o promossi da enti locali, enti pubblici e soggetti privati, anche in partenariato con altri soggetti, per il recupero o la riconversione di edifici pubblici o privati dismessi o degradati, ovvero con la costruzione o l'acquisto di nuove strutture.
2. Allo scopo di favorire l'autonomia abitativa dei giovani i bandi emanati per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica prevedono una riserva a favore dei giovani di non meno del 5 per cento degli alloggi messi a bando.
3. Le azioni a sostegno delle locazioni di mercato finalizzate all'autonomia abitativa prevedono una quota delle risorse non inferiore al 5 per cento, riservata esclusivamente ai giovani.
4. Le azioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono realizzate in collaborazione con gli enti locali, le ATER, l'Ardis e le istituzioni scolastiche e universitarie.
5. La Regione, in collaborazione con i Comuni, favorisce la messa a disposizione, anche gratuita, di beni pubblici o privati a vantaggio di giovani, come definiti dall'articolo 17, che intendono realizzare un modello di vita autonomo e strutturato, anche in forma di coabitazione, favorendo i processi generativi di ricostruzione dei legami sociali anche in territori svantaggiati.
Art. 26
 (Informagiovani)
1. La Regione promuove e sostiene la creazione e la qualificazione degli Informagiovani nel territorio regionale. Gli Informagiovani svolgono funzioni di centro informativo plurisettoriale, di raccolta di dati sulla condizione giovanile e di centro servizi. Sono gestiti da enti locali, altri enti pubblici, enti del Terzo settore e da altri soggetti privati senza fine di lucro.
5. Gli Informagiovani mettono a disposizione le informazioni attivando collegamenti con le università, le istituzioni scolastiche, le strutture regionali per l'erogazione dei servizi di orientamento, i Centri per l'impiego, le associazioni imprenditoriali e con gli altri soggetti operanti nei settori di interesse.
6. La Regione promuove il coordinamento degli Informagiovani e la formazione di reti sul territorio, provvedendo altresì al monitoraggio delle attività.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 7, comma 18, lettera a), L. R. 14/2023
2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 18, lettera b), L. R. 14/2023
3 Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 14/2023
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
5 Comma 6 ter aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
6 Comma 6 quater aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
7 Comma 6 quinquies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
8 Comma 6 sexies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
9 Comma 6 septies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
10 Comma 6 octies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
11 Comma 6 nonies aggiunto da art. 7, comma 18, lettera d), L. R. 14/2023
Art. 27
 (Consulte comunali dei giovani)
1. Le Consulte comunali dei giovani sono organismi autonomi, apartitici e permanenti con funzioni consultive dei Consigli comunali che ne dispongono l'attivazione. Esse informano le loro attività ai valori e principi costituzionali ed europei, nonché alla disciplina regionale, nazionale, comunitaria e internazionale sui diritti e doveri dei giovani.
3. Ciascun Comune può istituire una Consulta comunale dei giovani, approvando contestualmente il relativo regolamento di funzionamento.