Art. 18
(Soggetti attuatori)
1. La Regione favorisce la piena realizzazione dei progetti di cui all'articolo 16, in concorso e in sinergia con i giovani, gli enti locali, le istituzioni scolastiche e universitarie, le associazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali, gli enti del Terzo settore, le associazioni giovanili, le parrocchie e gli enti religiosi, nonché gli enti e i soggetti la cui attività è rivolta ai giovani.
2.
Ai fini della presente legge per "associazioni giovanili" si intendono le associazioni iscritte al registro degli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 117/2017 che hanno tra i loro scopi statutari la promozione delle attività giovanili e presentano le seguenti caratteristiche:
a) sono costituite, per almeno l'80 per cento, da persone di età compresa tra quattordici anni compiuti e i trentasei anni non compiuti;
b) nell'organo direttivo non sono presenti più del 20 per cento di persone di età superiore ai trentasei anni compiuti.